C. 2526 EPUB Proposta di legge presentata l'8 luglio 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2526 Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2526 |
Il clima politico e sociale che caratterizzava il nostro Paese nell'immediato dopoguerra aveva portato il legislatore a decidere di rendere autonome cinque regioni e due province; allo stato attuale delle cose, però, sono venute meno quelle considerazioni che all'epoca decretarono decisioni che non hanno più motivo di sussistere. Risulterebbe infatti ormai anacronistico prevedere, per le citate regioni e province autonome, un trattamento differente dalle altre poiché, nei molti anni che ci separano da quelle decisioni che decretarono la loro autonomia, il nostro Paese è radicalmente cambiato e non sussiste alcuna necessità che queste godano di uno statuto speciale, considerando che tale condizione determina un notevole esborso economico da parte dello Stato. Con la presente proposta di legge costituzionale si intende eliminare lo status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma, equiparando tutte le realtà amministrative esistenti nel territorio nazionale. Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta e per le province di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime un inciso dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione, che concede una posizione di favore alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 dell'articolo 1 abroga l'articolo X delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, che prevede la provvisoria applicazione delle norme del titolo V della parte seconda. Gli articoli da 2 a 6 abrogano gli statuti speciali della regione Valle d'Aosta, della regione Trentino-Alto Adige, della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Sardegna e della regione Sicilia. L'articolo 7 prevede che i consigli regionali delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adottino un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
3. L'articolo X delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è abrogato.
1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.
1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.
1. Lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.
1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.
1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, si applicano le disposizioni degli statuti previgenti.