• C. 1821 EPUB Proposta di legge presentata il 19 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1821 Misure a sostegno delle isole minori


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1821


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RICCARDO GALLO
Misure a sostegno delle isole minori
Presentata il 19 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ripropone il nuovo testo del relatore elaborato nell'ambito del Comitato ristretto della 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali, del Senato della Repubblica nella XVI legislatura, risultante da una serie di disegni legge, il cui iter tuttavia non è concluso (atto Senato n. 270 e abbinati). Si tratta di un provvedimento complesso e articolato che affronta una serie di aspetti volti a sostenere le isole minori che subiscono spesso, nel nostro Paese, penalizzazioni dal punto di vista socio-economico e ambientale, nonostante rappresentino un patrimonio di valore inestimabile dal punto di vista turistico. Il provvedimento, in particolare, individua una serie di norme volte alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori, individuate nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge nonché allo sviluppo sostenibile delle loro popolazioni. Si assicura, così, la valorizzazione delle specifiche vocazioni e potenzialità economiche e produttive degli enti locali delle isole minori, incluse le comunità isolane e di arcipelago, che sono riconosciute come poli di sviluppo sostenibile. Il provvedimento prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali, secondo le rispettive competenze, garantiscano una serie di appositi interventi di valorizzazione e di sviluppo nelle isole minori. Attraverso il Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si prevede, d'intesa con le regioni, la sottoscrizione di un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale con il quale sono definiti gli indirizzi generali e le modalità di coordinamento degli interventi da attivare per le predette finalità. La copertura finanziaria degli interventi è assicurata dal Fondo di sviluppo delle isole minori, per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Inoltre, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, qualora nel territorio di un comune di una delle isole minori ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito un presidio permanente di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza. Il provvedimento prevede, poi, agevolazioni fiscali in favore dei residenti nei comuni delle isole minori relative ai veicoli a motore, nonché la possibilità di stabilire un contributo per lo sbarco di passeggeri da utilizzare per migliorare l'accoglienza e la promozione turistiche, per potenziare i servizi igienico-sanitari e per garantire la sicurezza del territorio e la tutela ambientale. Si prevedono, infine, misure per l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque nei comuni delle isole minori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati concorrono, secondo le rispettive competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, di seguito denominato «elenco», a favorire lo sviluppo sostenibile delle loro popolazioni.
      2. Al fine di assicurare la valorizzazione delle specifiche vocazioni e potenzialità economiche e produttive delle isole minori, gli enti locali con sede nelle isole minori comprese nell'elenco, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.
(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo).

      1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati, secondo le rispettive competenze, garantiscono nelle isole minori comprese nell'elenco mediante appositi interventi:

          a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'istituzione di presìdi sanitari speciali, nonché al diritto allo studio e alla formazione professionale anche mediante l'istituzione di strutture e ai servizi scolastici dedicati;

          b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza,

tramite il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologiche, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

              1) servizi di telecomunicazione su larga banda, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

              2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili nonché di linee aree e di navigazione per il trasporto di merci e di passeggeri, assistiti da reti satellitari o via cavo;

              3) produzioni energetiche alternative prevedendo, ove possibile, collegamenti stabili e diretti con la rete di trasmissione elettrica nazionale;

              4) prevenzione, riduzione e gestione dei rifiuti;

              5) rifornimento idrico, anche mediante impianti di potabilizzazione o di desalinizzazione;

          d) la tutela e la valorizzazione ambientali e dei beni culturali;

          e) il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo nel rispetto delle diverse tipologie tradizionali;

          f) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica prevedendo anche:

              1) la facoltà per i comuni di istituire contributi di ingresso;

              2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;

          g) la promozione in Italia e in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori;

          h) la promozione delle attività economiche e produttive che si svolgono nelle isole minori, provvedendo a ridurne gli oneri finanziari, a semplificare le relative procedure burocratiche e a ridurre il costo del trasporto delle merci.

Art. 3.
(Comitato istituzionale delle isole minori).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dei Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato.
      2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

          a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori, in numero non superiore a sette;

          b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

          c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle Isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;

          d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle isole minori, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali.

      3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      4. Il Comitato, attraverso un apposito regolamento da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      5. Il presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      6. Il Comitato ha il compito di approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i criteri di riparto e di erogazione dei relativi finanziamenti.

Art. 4.
(Concertazione per lo sviluppo).

      1. Ai fini della tutela e della valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive delle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e il Comitato sottoscrivono, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, con il quale sono definiti gli indirizzi generali e le modalità di coordinamento degli interventi da attivare per le predette finalità.
      2. Sulla base dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1, l'ANCIM predispone, d'intesa con le regioni interessate, il DUPIM, che è sottoposto per l'approvazione al Comitato.
      3. Il DUPIM ha validità di cinque anni ed è sottoposto a verifica annuale, con le procedure di cui al comma 2, con riferimento agli interventi da realizzare nell'anno successivo.

Art. 5.
(Programma di interventi per lo sviluppo sostenibile delle isole minori).

      1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è destinato altresì al finanziamento degli interventi previsti dal programma di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Il programma di interventi per lo sviluppo sostenibile nelle isole minori è definito, nell'ambito del DUPIM, secondo criteri di omogeneità di contenuti, di rispondenza alle specifiche esigenze locali e di coordinamento con le esigenze delle isole minori.
      3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto dai comuni competenti, che provvedono alla sua realizzazione assumendone la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.
      4. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
      5. All'onere di cui al comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Presìdi permanenti di protezione civile).

      1. Nel rispetto della pianificazione generale predisposta in sede di Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e ferme restando le

disposizioni vigenti in materia di protezione civile, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle isole comprese nell'elenco ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con il predetto comune, anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, un presidio permanente di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
      2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune interessato che intendono prestare la loro attività in favore del presidio.
      3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Ricerca, monitoraggio e collaborazioni).

      1. Le isole minori si propongono come sistema di monitoraggio e di ricerca scientifici per il controllo dello stato di salute del mare Mediterraneo. A tale scopo sono incentivati insediamenti di ricerca di biologia marina sia attraverso centri di ricerca nazionale, sia attraverso la costituzione di una rete di laboratori scientifici specializzati di eccellenza.
      2. I comuni interessati mettono a disposizione dei centri e dei laboratori di cui al comma 1 proprie infrastrutture, da

utilizzare come loro sedi, eventualmente ricorrendo a mutamenti delle destinazioni d'uso.
      3. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, il Comitato adotta le opportune iniziative volte a definire appositi accordi o intese per il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati.
      4. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.
Art. 8.
(Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del mare Mediterraneo).

      1. È indetta la Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del mare Mediterraneo, di seguito denominata «Conferenza», con il compito di definire una politica di sviluppo socio-economico idonea al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del bacino del mare Mediterraneo nonché di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità, anche affini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nel bacino del mare Mediterraneo.
      2. La Conferenza è indetta con cadenza biennale. La data della prima Conferenza è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Del Comitato fanno altresì parte cinque deputati e cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


      4. Il comitato organizzatore assume le iniziative necessarie per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e ad ogni altra incombenza. Per la designazione dei relatori e per la selezione, delle personalità da invitare però essere richiesta la collaborazione anche dei rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del bacino del mare Mediterraneo e delle autorità competenti di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
      6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 9.
(Marchi di qualità).

      1. I comuni delle isole comprese nell'elenco si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della consulenza e dell'organizzazione, in base alle rispettive competenze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'attribuzione, della valorizzazione e della promozione dei marchi di qualità dei rispettivi prodotti.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di IRPEF).

      1. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in uno dei comuni delle isole comprese nell'elenco, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo all'esenzione totale dall'imposta sono incrementati del 20 per cento.

Art. 11.
(Partecipazione delle isole minori al Fondo di solidarietà nazionale).

      1. Ai comuni delle isole comprese nell'elenco è assegnato in pre-deduzione dal Fondo di solidarietà nazionale, a incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute a seguito del riparto generale del fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione dell'IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.

Art. 12.
(Fiscalità di sviluppo).

      1. I comuni delle isole comprese nell'elenco individuano, in conformità con il diritto dell'Unione europea, forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla realizzazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 13.
(Miglioramento e potenziamento dei servizi delle strutture turistiche e alberghiere).

      1. Nelle isole comprese nell'elenco allo scopo di un più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di una minore occupazione del territorio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche

tipiche possono essere autorizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mutamenti delle destinazioni d'uso per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri ivi operanti sotto qualsiasi forma.
Art. 14.
(Contributo per lo sbarco di passeggeri).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 i comuni delle isole comprese nell'elenco, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri nel proprio territorio, valido anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.
      2. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai soggetti residenti nei comuni delle isole comprese nell'elenco e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che sbarcano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta municipale per immobili situati nei citati comuni.
      3. L'imposta del contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 3 euro per passeggero.
      4. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 determina, in particolare:

          a) l'importo del contributo;

          b) eventuali riduzioni ed esenzioni, stabilite in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

          c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

      5. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune interessato la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi comma 1.

Art. 15.
(Limitazioni dei flussi di ingresso).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i comuni delle isole comprese nell'elenco possono stabilire, con apposito provvedimento, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone al fine di salvaguardare il proprio patrimonio ambientale.
      2. Il provvedimento di cui al comma 1 non si applica ai soggetti residenti nel comune nel quale è adottata la limitazione dei flussi e che vantano un diritto di proprietà su un bene immobile situato nello stesso comma.
      3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree e comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le relative sanzioni in caso di violazione.

Art. 16.
(Contributo per i veicoli a motore).

      1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni delle isole comprese nell'elenco possono prevedere un contributo sui flussi di traffico dei veicoli a motore.
      2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.
      3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1 sono tutti i proprietari di veicoli a motore che accedono all'interno

di determinate aree comunali. Il contributo proprietari di veicoli a motore residenti nel comune nel quale è applicato e ai proprietari di veicoli a trazione elettrica.
      4. L'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 3 euro al giorno e può essere differenziato in base alla tipologia dei veicoli a motore       5. Il comune interessato può stabilire agevolazioni in favore di particolari categorie di veicoli.
      6. Il contributo di cui al comma 1 è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le relative sanzioni in caso di inadempimento.
      7. I comuni che hanno istituito il contributo di cui al comma 1 provvedono ad inserire, nei rispettivi bilanci preventivi e consuntivi, gli obiettivi di utilizzazione del medesimo contributo dei risultati conseguiti.
      8. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni delle isole comprese nell'elenco, entro il 31 dicembre 2014, possono prevedere l'obbligo della trazione elettrica per i ciclomotori circolanti nel proprio territorio, ad eccezione di quelli adibiti a mezzi di lavoro.
      9. Ai fini di cui al comma 8, i comuni delle isole comprese nell'elenco possono altresì prevedere forme di incentivazione della rottamazione del parco di ciclomotori a trazione non elettrica.
Art. 17.
(Misure a sostegno dello smaltimento dei rifiuti).

      1. Al fine della realizzazione dell'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque delle isole comprese nell'elenco il fondo di sviluppo delle isole minori

è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      2. L'incremento di cui al comma 1 concorre per un massimo del 50 per cento della somma annua alla realizzazione del trasporto per lo smaltimento dei rifiuti. Il restante 50 per cento è investito in sistemi tecnologicamente avanzati di smaltimento e di compattamento al fine di ridurre al minimo l'inquinamento ambientale.

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Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI
N. Provincia
Isola
Comune
1)    Livorno
Gorgona
Livorno
2)    Livorno
Capraia
Capraia Isola
3)    Livorno
Elba
Portoferraio
4)    Livorno
Pianosa
Campo nell'Elba
5)    Livorno
Montecristo
Portoferraio
6)    Grosseto
Giglio
Isola del Giglio
7)    Grosseto
Giannutri
Isola del Giglio
8)    La Spezia
Palmaria
Porto Venere
9)    Latina
Ponza
Ponza
10)    Latina
Palmarola
Ponza
11)    Latina
Ventotene
Ventotene
12)    Latina
Gavi
Ponza
13)    Napoli
Capri
Capri
14)    Napoli
Ischia
Ischia
15)    Napoli
Procida
Procida
16)    Foggia
San Domino
Isole Tremiti
17)    Foggia
San Nicola
Isole Tremiti
18)    Foggia
Caprara
Isole Tremiti
19)    Foggia
Pianosa
Isole Tremiti
20)    Trapani
Favignana
Favignana
21)    Trapani
Levanzo
Favignana
22)    Trapani
Marettimo
Favignana
23)    Trapani
Formica
Favignana
24)    Trapani
Pantelleria
Pantelleria
25)    Trapani
Isole delle Stagnone, Mozia – Santa Maria
Marsala
26)    Palermo
Ustica
Ustica
27)    Messina
Salina
Santa Maria Salina, Malfa e Leni
28)    Messina
Lipari
Lipari
29)    Messina
Stromboli
Lipari
30)    Messina
Panarea
Lipari
31)    Messina
Filicudi
Lipari
32)    Messina
Alicudi
Lipari
33)    Messina
Vulcano
Lipari
34)    Agrigento
Lampedusa
Lampedusa e Linosa
35)    Agrigento
Linosa
Lampedusa e Linosa
36)    Olbia-Tempio
La Maddalena
La Maddalena
37)    Olbia-Tempio
Caprera
La Maddalena
38)    Olbia-Tempio
Santo Stefano
La Maddalena
39)    Olbia-Tempio
Santa Maria
La Maddalena
40)    Olbia-Tempio
Tavolara
Olbia
41)    Olbia-Tempio
Molara
Olbia
42)    Cagliari
Serpentara
Villasimius
43)    Cagliari
San Pietro
Carloforte
44)    Carbonia-Iglesias
Sant'Antioco
Sant'Antioco