• C. 1437 EPUB Proposta di legge presentata il 29 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1437 Benefìci fiscali in favore di soggetti che intendono conseguire un titolo di studio universitario in Italia o che vi rientrano dopo avere conseguito analogo titolo, nonché proroga dell'efficacia della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, e modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1437


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VACCARO, MOSCA, NARDUOLO
Benefìci fiscali in favore di soggetti che intendono conseguire un titolo di studio universitario in Italia o che vi rientrano dopo avere conseguito analogo titolo, nonché proroga dell'efficacia della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, e modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio
Presentata il 29 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Nel passato la ricchezza proveniva soprattutto dalla terra.
      Più suolo fertile da coltivare si aveva e più benessere si otteneva. Nel XXI secolo le economie che producono maggiore ricchezza sono invece quelle che sanno investire sul capitale umano e renderlo produttivo. Le aree che, al contrario, meno sapranno coniugare opportunità per i giovani più qualificati e sviluppo rischiano di impoverirsi irreversibilmente, come un territorio che per incuria va verso la desertificazione.
      La crescita della mobilità per studio e per lavoro è, in particolare, del tutto coerente con i processi di sviluppo di questo secolo. La possibilità di viaggiare con tempi e costi contenuti si è enormemente ampliata, ma è cambiato anche l'atteggiamento delle nuove generazioni. I giovani sono sempre più globalizzati, più propensi a spostarsi, a interagire e a confrontarsi con culture e realtà diverse. Hanno nel loro DNA la voglia di interagire con un mondo più ampio rispetto al quartiere di nascita. È inoltre cresciuta la consapevolezza del fatto che la mobilità per studio e per lavoro è in sé positiva perché consente di arricchire le proprie esperienze e di ampliare la rete di relazioni e stimola il senso di autonomia, l'apertura mentale e la voglia di mettersi in gioco.
      Muoversi senza confini va considerata, quindi, una scelta da sostenere e da incoraggiare per il beneficio che produce sui singoli, potenziandone capacità e competenze. Ma ha ricadute positive anche per il luogo di origine se gran parte di chi se ne va poi ritorna o, a fronte dei molti talenti che se ne vanno, altrettanti ne vengono attratti da altri Paesi. In caso contrario si ottiene per il luogo di partenza un impoverimento netto di capitale umano. Non a caso, i Paesi più dinamici e competitivi considerano strategiche le politiche di attrazione di giovani di qualità e riconoscono come veri e propri investimenti tutte le opportunità ad essi fornite. Esiste quindi anche una competizione internazionale per l'appropriazione dei «cervelli» migliori. È, infatti, in crescente aumento la domanda di studenti e di lavoratori stranieri nelle economie più mature e avanzate per il contributo di rilievo che essi sono in grado di dare all'innovazione e alla crescita. Il tema dei costi del «brain drain» continua a essere molto dibattuto, ma c’è ampio consenso sul fatto che il fenomeno diventa uno scenario winwin solo nel caso la probabilità di percorrere la strada di uscita non sia sistematicamente superiore alla probabilità di fare il percorso inverso.
      Purtroppo, invece, l'Italia si ritrova, da un lato, con nuove generazioni sempre meno numerose – come conseguenza della persistente denatalità – e, da un altro lato, con un saldo negativo tra giovani che vanno all'estero per studio o per lavoro e giovani altrettanto qualificati che fanno il percorso inverso.
      I dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) evidenziano come l'Italia sia stato negli ultimi quindici anni l'unico grande Paese europeo a presentare un valore negativo del tasso di scambio di individui altamente qualificati (OCSE 2005).
      Secondo, poi, i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel primo decennio di questo secolo a cancellare la propria residenza in Italia sono stati oltre 300.000 cittadini. Ma oltre al dato quantitativo è soprattutto da notare che la componente di emigrati maggiormente cresciuta nel tempo è stata proprio quella dei giovani più qualificati.
      L'incidenza dei cittadini laureati sul totale dei trasferimenti di residenza per l'estero è infatti più che raddoppiata, salendo dall'11,9 del 2002 al 27,6 del 2011. Le destinazioni principali nel 2011, anno più recente disponibile, sono state nell'ordine: Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia e Stati Uniti d'America (USA).
      Non solo, quindi, è in riduzione quantitativa la popolazione italiana della fascia di età 20-34 – quella più rilevante per la formazione e la messa a frutto del capitale umano – ma tale fascia è anche quella che sta subendo anche la maggiore mutazione qualitativa. Da un lato acquistano peso al suo interno immigrati da Paesi in via di sviluppo che vengono in Italia a svolgere lavori di bassa qualità e, da un altro lato, partono coetanei italiani con titoli di studio elevati che vanno a incrementare la crescita e la competitività di Paesi concorrenti.
      È bene chiarire che non esportiamo più laureati di quanto facciano in proporzione altri Paesi come Francia, Germania e Regno Unito: la vera differenza con questi Paesi è che importiamo pochissimi giovani talenti dall'estero realizzando così un saldo tra ingressi e uscite pesantemente negativo.
      Si calcoli che ogni anno l'Italia, a fronte di circa 6.500 laureati in uscita, ne importa solo 800 dall'estero.
      I dati dell'OCSE mostrano un aumento continuo degli studenti iscritti a università estere, cresciuto però esponenzialmente soprattutto negli ultimi quindici anni (OCSE 2007). Ed è interessante notare che due terzi degli studenti stranieri iscritti presso università dei Paesi dell'OCSE provengono da Paesi esterni all'OCSE stessa (in particolare da Cina e India). Riguardo all'Europa, i Paesi più attrattivi sono Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre fuori dall'Europa particolarmente ambite come mete sono gli USA e l'Australia (OCSE 2009). L'Italia è, al momento, fuori da tali rilevazioni.
      Con la presente proposta di legge si prevedono meccanismi di attrazione di giovani stranieri e dei molti cittadini italiani figli di emigrati di prima o di seconda generazione che potrebbero così essere incentivati a decidere di venire in Italia per la frequenza degli studi superiori.
      A tutti i ragazzi stranieri che arrivano in Italia l'articolo 7 riserva un trattamento specifico con il rilascio di un permesso di permanenza in Italia della durata del titolo di studio semplicemente certificando per via elettronica il conseguimento degli esami previsti dal corso di studi. Allo stesso straniero che abbia concluso positivamente gli studi si riconosce agevolmente la possibilità di restare per ulteriori dodici mesi e di convertire il permesso di permanenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
      Non è pensabile, infatti, che questi giovani scegliendo l'Italia per studiare debbano essere accomunati con la manodopera che raggiunge il nostro Paese alla ricerca di un lavoro senza un titolo di studio, costringendo anche loro di anno in anno alle trafile burocratiche dell'immigrazione ordinaria.
      Ovviamente quello che interessa di più è la successiva permanenza in Italia dei giovani che decidono di venire a studiare nel nostro Paese per la realizzazione di iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo che contribuiscano alla crescita della ricchezza della nazione e della sua base occupazionale. Per questo si concede loro un incentivo fiscale da godere solo in caso di permanenza in Italia per contribuire all'ampliamento della nostra ricchezza nazionale.
      La presente proposta di legge si caratterizza per l'assenza di costi a carico della finanza pubblica, prevedendo incentivi sotto forma di minori imposte dovute in caso di ampliamento della base produttiva.
      L'ingresso nel Paese di persone che, altrimenti, avrebbero realizzato attività fuori dei confini nazionali comporta, anche se in misura incentivata da una riduzione del carico fiscale, un maggiore gettito per le casse dello Stato (articoli 2, 3, 4 e 5).
      Nella battaglia per l'attrazione dei talenti a livello internazionale è utile prevedere per i giovani particolarmente meritevoli capaci e bisognosi delle borse di studio che possano rappresentare un incentivo ulteriore per la copertura dei costi del primo anno di permanenza in Italia. Le borse di studio verranno assegnate dal Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 6.
      Ma il fenomeno della mobilità internazionale dei talenti riguarda sempre più anche i ragazzi italiani.
      In continuo aumento è la propensione dei giovani ad andarsene. Non è più una ristretta minoranza chi prende in considerazione dopo gli studi di andare a lavorare all'estero: secondo un'indagine condotta dall'istituto IPSOS per l'istituto Toniolo e per la fondazione Cariplo, il valore negli ultimi anni è salito a oltre il 40 per cento tra gli under 25.
      Alta, però, è, fortunatamente, anche la disponibilità a valutare possibilità e condizioni per tornare. Secondo una ricerca dell'associazione Italents svolta con il comune di Milano nel 2012, solo una quota minoritaria esclude del tutto la possibilità di un rientro in Italia. A presentare una propensione positiva a tornare è soprattutto chi ancora sta studiando all'estero o chi lavora oltre confine da meno di cinque anni. Le politiche di riattrazione hanno maggiori possibilità di essere efficaci se mirate su tale target. Per questo motivo con la proposta di legge si estendono le disposizioni della legge n. 238 del 2010, nota anche come «legge controesodo», che ha dato risultati così importanti nel suo primo anno di applicazione (articolo 12). I dati dell'Agenzia delle entrate per l'anno fiscale 2011 ci dicono che sono rientrati 3.945 laureati in attuazione della citata legge sui circa 6.000 che nello stesso anno hanno lasciato l'Italia. La normativa approvata all'unanimità dalle Camere nella scorsa legislatura ha dunque contribuito a colmare per circa due terzi il deficit del nostro Paese grazie al controesodo.
      Proprio perché si assiste a un'accentuata riduzione del peso demografico delle nuove generazioni, è importante, ancora più in questo momento storico e in questa fase di crisi, che l'Italia rilanci con politiche che potenzino la formazione e il contributo attivo dei giovani nella società e nel mondo del lavoro.
      Per questo la proposta di legge sostiene la propensione alla mobilità e alla formazione internazionale consentendo alle famiglie che decidono di sostenere un percorso di formazione dei figli (articolo 11) di detrarre le tasse universitarie dai loro redditi (alla stregua di quanto accade in caso di iscrizione a un'università italiana) e prevede incentivi in favore di tali giovani affinché rientrino in Italia per avviare attività d'impresa o di lavoro autonomo (articoli 8, 9 e 10).
      Portare in attivo il saldo tra giovani qualificati in uscita e in entrata è l'obiettivo della proposta di legge, un obiettivo cruciale per il Paese perché direttamente legato al miglioramento del contributo quantitativo e qualitativo delle nuove generazioni allo sviluppo dell'Italia.
      Alla copertura finanziaria degli oneri della proposta di legge si provvede con il maggiore gettito in favore del bilancio dello Stato derivante dall'attuazione della citata legge n. 238 del 2010 e dalle maggiori entrate derivanti dal rientro in Italia dei beneficiari degli incentivi fiscali (articolo 13).
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a incentivare lo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da:

          a) soggetti, nati e residenti all'estero, che intendano conseguire un diploma di laurea, un master di secondo livello o un dottorato di ricerca in Italia e che, successivamente, intendano ivi stabilire e sviluppare una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo;

          b) cittadini italiani che, dopo aver effettuato un periodo di studi o di formazione all'estero, facciano rientro in Italia.

      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la presente legge prevede incentivi fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, in favore dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 3 e 9.

Capo II
INCENTIVI FISCALI IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE INTENDONO CONSEGUIRE UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO IN ITALIA
Art. 2.
(Caratteristiche dei crediti d'imposta).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, su presentazione di apposita

istanza, è concesso un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo i tempi e le modalità indicati nell'articolo 4 della presente legge. La compensazione può avvenire solo in relazione alle imposte dirette e indirette, nonché ai contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo individuati ai sensi degli articoli 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 matura solo dopo lo stabilimento in Italia di una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. Il diritto alla fruizione del credito d'imposta, attribuito in misura fissa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura al momento in cui sorge l'obbligo di dichiarare all'erario redditi d'impresa o di lavoro autonomo tassabili in Italia. Il diritto alla fruizione della parte variabile del credito d'imposta, di cui al citato articolo 4, comma 3, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura al momento di effettuazione di nuovi investimenti produttivi in beni materiali o immateriali in Italia.
      3. Il credito d'imposta di cui al presente capo è attribuito in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, fatta salva comunque l'applicazione delle deroghe previste dalla comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione, del 22 gennaio 2009, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.
Art. 3.
(Caratteristiche dei beneficiari).

      1. Hanno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente capo:

          a) i cittadini italiani, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1985 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, che intendono conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale ovvero un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana;

          b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1985 e residenti continuativamente in un Paese diverso dall'Italia da più di ventiquattro mesi alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, che intendono conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale ovvero un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana;

          c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1985 e residenti continuativamente in un Paese diverso dall'Italia da più di ventiquattro mesi alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, che intendono conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale ovvero un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana.

      2. I benefìci fiscali di cui al presente capo maturano solo nel caso in cui il diploma, il master o il dottorato di ricerca sia conseguito nel numero di anni previsti dal relativo ordinamento degli studi.
      3. I benefìci fiscali di cui al presente capo possono essere erogati, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, a partire dal primo periodo d'imposta successivo allo stabilimento in Italia di una

nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Art. 4.
(Misura dei crediti d'imposta).

      1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 è attribuito, in misura fissa, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito in Italia il diploma di laurea, il master di secondo livello o il dottorato di ricerca e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. Il credito d'imposta è pari a 1.500 euro per la singola mensilità di frequenza del corso di studi universitario frequentato in Italia della durata minima di dodici mesi.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari a 2.000 euro per ciascuna mensilità di frequenza del corso di studi universitario in Italia qualora il richiedente sia di sesso femminile o qualora la nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo sia stabilita in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.
      3. A pena di decadenza, i crediti d'imposta di cui al presente articolo devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale matura il diritto a essi. Il soggetto decade dal diritto di fruire del credito d'imposta in misura fissa, di cui al comma 1, qualora trasferisca la sua residenza fuori dal territorio italiano prima del decorso del periodo di cinque anni dalla data della prima fruizione del credito medesimo. Il diritto a fruire del credito d'imposta in misura variabile, di cui all'articolo 4, comma 3, decade se il beneficiario cede a terzi o destina a strutture produttive ubicate fuori dal territorio nazionale i beni di investimento acquistati usufruendo del medesimo credito prima del decorso del periodo di cinque anni dall'anno dell'esercizio finanziario nel quale i beni sono acquistati.

Art. 5.
(Modalità di richiesta e di attribuzione dei crediti d'imposta).

      1. Al fine di beneficiare dei crediti d'imposta di cui l'articolo 4, i soggetti di cui all'articolo 3 inoltrano al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, in via telematica ed entro sei mesi dal trasferimento in Italia, un'apposita istanza che attesta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4.
      2. L'Agenzia delle entrate, dopo aver rilasciato, in via telematica e con procedura automatizzata, la certificazione della data e del numero di protocollo di avvenuta presentazione delle istanze di cui al comma 1, le esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il credito d'imposta si intende concesso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e senza che l'Agenzia delle entrate abbia rilasciato nessuna comunicazione di diniego alla concessione del medesimo credito.

Art. 6.
(Borse di studio per il primo anno di studi).

      1. Fino all'esaurimento dei fondi annualmente disponibili, ai soggetti di cui all'articolo 3 è attribuita una borsa di studio in denaro, concessa dal Ministero degli affari esteri, per il primo anno di studi da frequentare in Italia. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 agosto di ogni anno, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione e il rinnovo della borsa di studio.
      2. L'importo di ogni singola borsa di studio è pari a 10.000 euro annui e non è cumulabile con i crediti d'imposta di cui

all'articolo 4. Il numero di borse di studio concedibili annualmente non può superare le 1.000 unità.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserita la seguente:

          «c-bis) superiore all'intera durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea triennale o del dottorato di ricerca ovvero del master universitario di secondo livello per la cui frequenza è stato richiesto. Al fine del rinnovo tacito annuale del permesso di soggiorno per studio o per formazione, al termine di ciascun anno accademico, nel caso di corsi di studio di durata pluriennale, lo straniero deve trasmettere, anche attraverso sistemi di posta elettronica certificata, al questore della provincia in cui dimora una certificazione rilasciata dall'università degli studi italiana alla quale è iscritto, che attesta la frequenza e il superamento degli esami previsti dal corso di studio prescelto e relativi all'anno accademico di riferimento;».

Capo III
INCENTIVI FISCALI IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE RIENTRANO DOPO AVER CONSEGUITO UN TITOLO DI STUDIO ACCADEMICO ALL'ESTERO
Art. 8.
(Caratteristiche dei benefìci fiscali).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti di cui all'articolo

9 che hanno sostenuto spese a titolo di tasse, quote d'iscrizione o contributi per la frequenza di corsi di istruzione universitaria o post universitaria all'estero è attribuito, su presentazione di apposita istanza, redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, un beneficio fiscale consistente in un credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, individuate dall'articolo 10, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi e nel limite massimo di 10.000 euro annui.
      2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 è aggiunto, per i soggetti ivi previsti, un ulteriore credito d'imposta per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei corsi di cui al citato comma 1 nella misura di 1.000 euro per ogni mensilità, o parte della stessa, di frequenza all'estero.
      3. I benefìci fiscali di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo al termine del corso frequentato o, se successivo, a quello di accoglimento della relativa istanza. La compensazione può avvenire solo per imposte dirette, indirette o contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di attività d'impresa, individuati ai sensi degli articoli 49, 53, 55 e 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Essi non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      4. I benefìci fiscali di cui al presente articolo sono attribuiti in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, fatta salva comunque l'applicazione delle deroghe previste dalla comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione, del 22 gennaio 2009, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009. I benefìci fiscali devono essere utilizzati, a pena di decadenza, entro gli otto anni successivi alla loro assegnazione.
Art. 9.
(Caratteristiche dei beneficiari).

      1. Hanno diritto ai benefìci fiscali di cui all'articolo 8 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea in possesso di diploma di laurea triennale o magistrale ovvero che sono iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale e che non hanno ancora conseguito il diploma di laurea, che frequentano, al di fuori del proprio Paese d'origine e fuori dall'Italia, un corso di studio avente le caratteristiche indicate dall'articolo 10 e che, entro tre mesi dal termine del corso, confermano o trasferiscono la loro residenza o il loro domicilio in Italia.

Art. 10.
(Caratteristiche dei corsi e costi ammissibili).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 8 sono attribuiti esclusivamente per la frequenza di corsi di studio universitari triennali o magistrali ovvero per la frequenza di corsi di specializzazione post universitaria da svolgere, in entrambi i casi, all'estero, in materie tecniche, scientifiche, economiche o giuridiche. I corsi di studio devono essere organizzati da università degli studi, enti o istituti di ricerca riconosciuti a livello internazionale senza fini di lucro. La durata dei corsi di studio deve essere di almeno un anno.
      2. È istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione di sette esperti, presieduta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, composta da tre professori universitari presso università degli studi italiane

e da tre professori universitari presso università degli studi estere. La commissione ha il compito di redigere un apposito regolamento, da approvare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante l'indicazione delle caratteristiche specifiche, inclusa la complessiva quantità dei costi ammissibili, dei corsi di studio che danno diritto ai benefìci fiscali di cui all'articolo 8.
      3. Per fruire dei benefìci di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 9 inoltrano al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, in via telematica, un'apposita istanza attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. Le istanze recano, altresì, un preventivo delle spese relative alla frequenza dei corsi di studio di cui al presente articolo.
      4. All'atto della ricezione delle istanze di cui al comma 3 la commissione di cui al comma 2 delibera sulla loro ammissibilità, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui al citato comma 2.
Art. 11.
(Detrazione delle spese universitarie).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 9 è consentito detrarre dalle imposte lorde da versare all'erario, nel limite del 22 per cento, le spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria o post universitaria frequentati al di fuori del proprio Paese d'origine e fuori dall'Italia.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 238).

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

Art. 13.
      (Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante il maggiore gettito per la finanza pubblica derivante dall'attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e dalle maggiori entrate derivanti dal rientro in Italia dei soggetti beneficiari dagli incentivi fiscali previsti dalla presente legge.

Art. 14.
(Invarianza finanziaria).

      1. I crediti d'imposta di cui al capo III, in quanto fruibili da nuovi titolari di reddito in Italia, non comportano nuove o maggiori spese per il bilancio dello Stato.