C. 1311 EPUB Proposta di legge presentata il 4 luglio 2013
Atto a cui si riferisce:
C.1311 Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1311 |
La presente proposta di legge, integrandosi con un più ampio complesso di misure previste dal Piano nazionale del lavoro da parte del Governo e in coerenza con gli obiettivi europei volti ad un'azione comune per stimolare l'occupazione, a partire da quella giovanile, si pone in definitiva l'obiettivo di qualificare una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dai trattamenti di sostegno del reddito a seguito della perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. L'idea centrale del provvedimento consiste pertanto nel trasformare un determinato tipo di spesa che, pur avendo un'importante funzione di ammortizzatore sociale, è di fatto improduttiva per lo Stato, in quanto consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incentivo dell'occupazione.
1. I lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, per il biennio 2013-2014, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, ad avviare attività di impresa, percependo per la durata stabilita dalla legislazione vigente, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti elencati al citato comma 2, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori dipendenti i quali già fruiscono, alla data del 1 gennaio 2014, ovvero iniziano a fruire, a decorrere dalla medesima data, di almeno uno dei seguenti trattamenti:
a) dell'indennità di disoccupazione erogata dall'assicurazione sociale per l'impiego, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
c) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;d) di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164;
e) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
f) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
g) di trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
h) di contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.
3. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti figurativamente ai fini contributivi nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali istituite presso il medesimo Istituto. Qualora il lavoratore, al momento della domanda, stia già fruendo di una delle misure di cui al comma 2, l'indennità mensile di cui al comma 1 compete esclusivamente per il periodo residuo sino al termine stabilito
della legislazione vigente come periodo massimo di fruizione della relativa misura.4. La contribuzione figurativa di cui al comma 3 è posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, con facoltà, per gli interessati, di integrare l'accredito figurativo versando alla gestione di appartenenza la contribuzione obbligatoria corrispondente al restante 50 per cento. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2014, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 3.
5. Resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo la normativa vigente.
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva; la misura minima di tale intervento integrativo è ridotta al 10 per cento.
7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti, per l'intero periodo nel quale essi hanno diritto a fruire dei medesimi trattamenti di cui al citato comma 2, i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.
8. I periodi di lavoro dipendente di cui al comma 7 sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
9. Al termine del periodo di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, quelli di cui al comma 7 del presente articolo e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, qualora decidano, a causa di comprovate difficoltà di natura economico-finanziaria o di un evento improvviso e imprevisto che generi l'impossibilità di mantenere in essere l'attività stessa, di non proseguire nell'attività di impresa o nell'attività lavorativa ai sensi del presente articolo, possono iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
1. Per ogni lavoratore che avvia attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente, per il periodo di durata massima stabilito dall'articolo 1, un importo pari al 25 per cento del trattamento di cui al medesimo comma alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione, fatte salve le commissioni di gestione, in favore del soggetto che ha avviato l'attività di impresa, previa presentazione di copia della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, e della relativa documentazione.
2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, per il biennio 2013-2014, possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi per i rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli
3. I contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 del presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.
4. Nel caso previsto dal comma 9 dell'articolo 1 a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono tenuti alla cessione del quinto della retribuzione in favore dei soggetti erogati.
1. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi, le condizioni previste e i requisiti prescritti dalla normativa vigente, possono optare per il regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura
5. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, nel limite massimo di 5.000 euro nel primo biennio di attività, le spese sostenute per la loro partecipazione, ovvero per la partecipazione dell'eventuale personale dipendente, a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e con l'attività svolta dall'impresa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse l'individuazione di meccanismi di decadenza dai benefìci del regime agevolato in caso di cessazione dei requisiti previsti, nonché la definizione di misure idonee a verificare eventuali abusi.
7. Le misure di cui al presente articolo sono preventivamente notificate alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità delle stesse con la normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in mancanza della relativa autorizzazione da parte della Commissione europea, le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto.
1. Per il biennio 2013-2014, fino al 31 dicembre 2014, i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nonché i loro familiari collaboratori, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per il biennio 2013-2014, la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, ai lavoratori di cui al primo periodo del presente comma.
1. In accordo con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europea e del Consiglio, del 19 novembre 2008, le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge, per il biennio 2013-2014, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Alle imprese di cui al periodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali tramite comunicazione alla sezione regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nelle forme della società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile.
3. I soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono esonerati dai versamenti dovuti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza e usufruiscono
4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.
1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
3. Il terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 7, nonché dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati dalla legislazione vigente al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, nonché parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, da legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.