C. 906 EPUB Proposta di legge presentata l'8 maggio 2013
Atto a cui si riferisce:
C.906 Agevolazioni tributarie per favorire la collocazione lavorativa di soggetti disoccupati o privi di occupazione
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 906 |
La caduta dell'occupazione, misurata in termini di input di lavoro, proseguirà per tutto il 2013 (-1,0 per cento), mentre nel 2014, è prevista una graduale ripresa ( 0,1 per cento) a seguito del moderato miglioramento delle condizioni generali dell'economia. Considerate, pertanto, le condizioni di debolezza del mercato del lavoro, l'alto tasso di precarietà tra gli occupati e la pressione fiscale tra le più elevate d'Europa, intendiamo, con l'articolo 1 della presente iniziativa legislativa, agevolare la collocazione lavorativa a tempo indeterminato dei soggetti disoccupati o privi di occupazione, nonché dei soggetti over quarantenni disoccupati da più di sei mesi, attraverso un aumento dell'importo deducibile per ogni lavoratore assunto, nonché prevedendo, in via sperimentale per un quinquennio, una riduzione a scaglioni per ogni anno di assunzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sui redditi da lavoro.
La presente proposta di legge, inoltre, non reca alcuna copertura finanziaria perché, pur contemplando una riduzione degli oneri fiscali, prevede un incremento del tasso di occupazione attraverso l'assunzione di soggetti altrimenti non contribuenti alle casse dello Stato. Per questi motivi, invece, riteniamo che le misure da noi proposte comportino comunque introiti per la finanza pubblica, che intendiamo destinare al finanziamento dei cosiddetti «ammortizzatori in deroga».
1. Per i datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di qualsiasi età disoccupati o privi di occupazione ovvero soggetti di età superiore a quaranta anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita dell'occupazione che sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, l'importo da aumentare in deduzione nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni è elevato di 2.000 euro per ogni assunzione effettuata.
2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:
a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.
1. Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2099, n. 2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.