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Atto a cui si riferisce:
C.904 Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 904


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRUNO
Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia
Presentata l'8 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi, fondandovi diverse città, sulle coste del sud Italia, in corrispondenza delle attuali regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando fino alle Marche e al Veneto.
      Verso il III secolo avanti Cristo, le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» (Megàle Hellàs). Il riferimento si presume sia stato coniato nelle colonie stesse per mostrare la loro grandezza verso la «vecchia» Grecia. Il termine «Magna Grecia» si riferisce quindi alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, fondarono in Italia altre città, a partire dal III secolo avanti Cristo, prima di cominciare a declinare nel loro splendore, a causa dell'ascesa di Roma.
      Questo immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt'oggi, un'adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale «naturale» in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il mare Mediterraneo. Anzi con sgomento, abbiamo assistito negli ultimi tempi all'allagamento del prezioso Parco archeologico della Sibaritide con danni irrimediabili per il patrimonio culturale mondiale che esso rappresenta e per il cui, parziale, recupero si prevede di dovere investire ben 21 milioni di euro.
      Non sono bastati gli appelli, i commissari e gli accordi Stato-regione per prevenire gli inevitabili danni del dissesto idro-geologico.
      Per questo motivo occorre fare prevenzione anche in questo campo istituendo un apposito fondo denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con dotazione di 45 milioni di euro complessivi per il triennio 2013-2015, per la tutela di un pezzo di storia che è da considerare patrimonio dell'umanità.
      La presente proposta di legge reca dunque disposizioni che favoriscono la concretizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica, archeologica, museale e turistica dell'antica area della Magna Grecia, in grado di coadiuvare la destinazione di risorse dell'Unione europea alle regioni del Mezzogiorno.
      A tal fine, si prevede innanzitutto l'individuazione geografica dei territori ricompresi, per ciascuna regione, nella denominazione «area della Magna Grecia» (articolo 2).
      Con riferimento a tali territori si individua un insieme di interventi (articolo 3), finalizzato alle seguenti attività prioritarie:

          a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e per la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistica di specifiche aree;

          b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

          c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

          d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini o enti morali;

          e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali ai fini della promozione turistica e culturale del mare Mediterraneo;

          f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività previste nella presente proposta di legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

      Per il finanziamento di tali interventi è istituito il «Fondo per l'area della Magna Grecia» (articolo 4), nell'ambito del quale si prevede che siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati, ammettendo una specifica premialità per gli accordi e per le intese che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.
      Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di trasferimenti diretti alle regioni interessate, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, degli interventi regionali in favore dell'area della Magna Grecia (articolo 5).

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
      2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il marketing territoriale dei luoghi di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nei medesimi territori, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.
      3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma quadro con le regioni e con i comuni di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Area della Magna Grecia).

      1. Ai fini della presente legge e per la qualificazione dei territori suscettibili d'intervento, si intende per «area della Magna Grecia» l'insieme dei territori dei seguenti comuni:

          a) per la regione Calabria:

              1) Rhegion - Reggio Calabria;

              2) Hipponion - Vibo Valentia;

              3) Lokroi - Locri;

              4) Kroton - Crotone;

              5) Kaulon - Monasterace;

              6) Sybaris - Sibari;

              7) Krimisa - Cirò;

              8) Metauros - Gioia Tauro;

              9) Akerentia - Cerenzia;

              10) Clampedia - Amantea;

              11) Cossa - Paludi;

              12) Lagaria - Amendolara;

              13) Pandosia - Castrolibero;

              14) Petelia - Strongoli;

              15) Phrourion - Isola di Capo Rizzuto;

              16) Temesa - Nocera Terinese;

              17) Marina di Gioiosa Jonica;

              18) Cerillae - Diamante;

              19) Sidro - Belvedere Marittimo;

              20) Medma - Rosarno;

              21) Laos - Santa Maria del Cedro;

              22) Terina - Lamezia Terme;

              23) Scolacium - Squillace;

          b) per la regione Campania:

              1) Pithecusae - Ischia;

              2) Kymai - Cuma, Pozzuoli;

              3) Parthenope, Neapolis - Napoli;

              4) Posidonia, Paestum - Capaccio;

              5) Elea - Ascea;

              6) Pixunte - Policastro Bussentino, Santa Marina;

          c) per la regione Basilicata:

              1) Metapontion, Metapontum - Bernalda;

              2) Siris - Nova Siri;

              3) Heraclea - Policoro;

              4) Pistoikos - Pisticci;

              5) Troilia, Obelanon - Ferrandina;

          d) per la regione Puglia:

              1) Taras, Tarentum - Taranto;

              2) Kallipolis - Gallipoli;

          e) per la regione Sicilia:

              1) Naxos - Giardini Naxos;

              2) Zankle - Messina;

              3) Syraka - Siracusa;

              4) Akragas - Agrigento;

              5) Gelas - Gela;

              6) Katane - Catania;

              7) Leontinoi - Lentini;

              8) Megara Hyblaea - Augusta;

              9) Kamarina - Santa Croce Camerina;

              10) Mylae - Milazzo;

              11) Akrai - Palazzolo Acreide;

              12) Himera - Termini Imerese;

              13) Selinus - Selinunte, Castelvetrano;

              14) Kasmenai - Casmene;

              15) Eraclea Minoa - Cattolica Eraclea;

              16) Lipari;

          f) per la regione Marche: Ankon - Ancona;

          g) per la regione Veneto: Adria.

Art. 3.
(Interventi).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:

          a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero

degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e per la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistica di specifiche aree;

          b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

          c) sostegno degli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

          d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati o enti morali;

          e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del mare Mediterraneo;

          f) finanziamento, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento delle possibilità di accesso e di pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Art. 4.
(Fondo per l'area della Magna Grecia).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2013-2015, in ragione di 15 milioni di euro annui.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

          a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati;

          b) previsione di una premialità specifica per gli accordi e per le intese che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 5.
(Cofinanziamento degli interventi regionali).

      1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, degli interventi regionali in favore dell'area della Magna Grecia previsti gli accordi di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e

2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.