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Atto a cui si riferisce:
C.157 Disposizioni concernenti la ridislocazione di enti e reparti delle Forze armate


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 157


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata VILLECCO CALIPARI
Disposizioni concernenti la ridislocazione di enti e reparti delle Forze armate
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La maggior parte delle infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale è concentrata nelle regioni del centro, del nord e del nord-est del nostro Paese. Tale dislocazione trova la sua ragion d'essere nella necessità, avvertita nel corso del novecento e acuitasi dopo il secondo conflitto mondiale nel quadro politico-strategico della guerra fredda, di dare vita a un sistema di difesa nazionale basato sulla dislocazione di forze consistenti nella cosiddetta «soglia di Gorizia».
      L'ingresso nell'Unione europea di nazioni appartenenti all'Europa dell'est, nonché l'allargamento dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) a Paesi facenti parte dell'ex Patto di Varsavia rende necessario rivedere la dislocazione delle infrastrutture militari al fine di aggiornare l'attuale modello di difesa nazionale alle nuove esigenze derivanti dal mutato scenario politico-militare e dai pericoli del terrorismo internazionale.
      Altro motivo fondamentale per prevedere una diversa dislocazione delle infrastrutture militari risiede nel fatto che, in seguito al passaggio da un esercito di leva a un esercito professionale (disciplinato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale) sono soprattutto i giovani del sud e delle isole ad arruolarsi. Ciò significa che la maggior parte dei militari presta il proprio servizio lontano dalle regioni di appartenenza, con tutti i disagi che ne derivano. Questa annosa questione incide sensibilmente sulla qualità della vita dei militari: le strutture esistenti non sono più adatte ad accogliere e a soddisfare le esigenze dei nuovi «professionisti» e il fenomeno del «pendolarismo» comporta sacrifici economici e pratici che, se potevano essere tollerati per il periodo di un anno dai militari di leva, non potranno più essere affrontati per anni e anni da coloro che, militari professionisti, intendono costruire una famiglia e percepiscono uno stipendio tale da non consentire loro di viaggiare continuamente su e giù per l'Italia.
      È evidente che la trasformazione dell'esercito di leva in esercito professionale deve garantire al personale militare condizioni di lavoro e di vita migliori di quelle finora realizzate al fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle private.
      Per i suddetti motivi la presente proposta di legge si prefigge di realizzare una ridislocazione delle infrastrutture militari, dal centro-nord al sud e nelle isole, al fine sia di adeguare le nuove esigenze di difesa e sicurezza al contesto nazionale ed europeo, sia di dare una risposta concreta alle nuove esigenze dei militari professionisti.
      L'articolo 1 individua le regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna quali sedi di nuove infrastrutture militari.
      L'articolo 2 prevede che il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individui, nelle suddette regioni, le sedi ove ubicare le infrastrutture militari e, di conseguenza, gli enti e i reparti militari da ridislocare; fissi i tempi e le modalità di realizzazione delle nuove caserme e di ristrutturazione di quelle già esistenti; preveda che per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari siano utilizzate, prioritariamente e ove disponibili, aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.
      L'articolo 3 prevede un piano straordinario di ammodernamento delle infrastrutture militari strategiche, con particolare riferimento agli arsenali della Marina militare e ai poli principali di mantenimento dell'Esercito, punti di forza della cosiddetta «area industriale della difesa».
      L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, facendo riferimento sia alle eventuali maggiori entrate derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa sia alle risorse reperibili dal Fondo per le aree sottoutilizzate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di realizzare una più equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze armate sul territorio nazionale, in relazione alle mutate esigenze dello scenario politico-militare internazionale, la presente legge individua le regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna quali sedi di nuove infrastrutture militari.

Art. 2.

      1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua, nel territorio delle regioni indicate al comma 1 dell'articolo 1, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari e stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione e la costruzione delle stesse;

          b) individua gli enti e i reparti militari da ridislocare nelle sedi di cui alla lettera a);

          c) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la costruzione o per l'acquisizione di unità abitative di edilizia economica e popolare da assegnare, previa intesa con gli enti locali interessati, in misura del 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente;

          d) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture militari e delle strutture logistiche ad esse pertinenti che sono sede di servizio di entità numericamente significative per la presenza di personale del ruolo di truppa, comunque in servizio, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

      2. I progetti per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari di cui al comma 1, lettere a) e c), sono effettuati mediante l'utilizzo privilegiato di aree demaniali, ove disponibili, assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.

Art. 3.

      1. Con i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro della difesa individua, altresì, un piano straordinario di interventi per garantire la piena efficienza e l'ammodernamento di infrastrutture militari strategiche, costituenti «l'area industriale della Difesa», per la piena funzionalità dello strumento militare, con particolare riguardo agli arsenali della Marina militare e ai poli principali di mantenimento dell'Esercito.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in misura non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa di cui al Capo I del Titolo IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e comunque con l'assegnazione, entro due mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, della quota di risorse necessarie a finanziare il piano di investimenti rese disponibili dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.