• C. 377 EPUB Proposta di legge presentata il 20 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.377 Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 377


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato BRESSA
Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
Presentata il 20 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge costituzionale che si presenta si compone di un unico articolo, con cui si dispone che i comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (oggi in provincia di Belluno) siano distaccati dalla regione Veneto per essere aggregati alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento, a seguito del referendum popolare svoltosi nei giorni 28 e 29 ottobre 2007.
      Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione. Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum (...), sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
      Trattandosi, nel caso specifico, di variazione che andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, appare imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale del Trentino Alto-Adige. La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai termini dell'articolo 4, numero 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto sopra, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale e provinciale. È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adempimento andrà ad incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima (che, come noto, si ricollega anche a specifici obblighi internazionali) non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della stessa regione o della provincia autonoma, ai termini dell'articolo 103 dello statuto speciale.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. I comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia sono distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento.