• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01108 FAVERO, PEZZOPANE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01108 presentata da NICOLETTA FAVERO
lunedì 14 luglio 2014, seduta n.277

FAVERO, PEZZOPANE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso", al comma 1 dispone che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24;

il comma 3 dispone che i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1, istituendo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi dell'indennità;

il decreto del Ministro del lavoro 24 marzo 1994, n. 379, "Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico", all'articolo 3 definisce le procedure affinché i volontari del Corpo che siano lavoratori autonomi possano beneficiare dell'erogazione di tale indennità, rinviando annualmente ad un decreto ministeriale l'ammontare dell'indennità (da ultimo, per il 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2014);

tali indennità sono assoggettate alla ritenuta di acconto del 20 per cento e dal 1994 ad essa è stato sempre detratto l'importo di 2 euro a titolo di imposta di bollo;

alcuni uffici territoriali del Ministero del lavoro hanno manifestato dubbi in merito all'importo dell'imposta di bollo da applicare alle istanze presentate dai volontari del Corpo e pertanto, il Ministero ha proposto interpello all'Agenzia delle entrate al fine di conoscere se su dette istanze debba essere applicata l'imposta di bollo e in quale misura (interpello 954-83/2014 del 17 febbraio 2014);

a tale interpello in data 13 giugno 2014 l'Agenzia delle entrate (Direzione centrale normativa, Settore imposte indirette, Ufficio registro e altri tributi indiretti) comunicava che l'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dispone che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per le "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell'amministrazione dello Stato (…) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili" e che pertanto "a parere della scrivente (Agenzia delle entrate) nell'ambito applicativo della tariffa, parte prima, devono essere ricondotte anche le istanze presentate dai volontari del CNSAS per l'ottenimento delle predette indennità, che pertanto devono essere assoggettate all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per foglio", specificando che l'imposta di bollo nella misura di 2 euro prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della citata tariffa è riservata a documenti diversi dalle istanze, quali le fatture, note, conti e simili e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti. Conseguentemente il Ministero, in data 26 giugno 2014, ha comunicato alle direzioni territoriali che, a parziale rettifica delle note della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro prot. n. 4368 dell'8 febbraio 2012 e prot. 44056 del 20 dicembre 2913, non si dovrà più applicare il bollo di 2 euro, ma bensì quello di 16 euro ai fini dell'accoglimento di ciascuna istanza;

l'assoggettamento a tale regime di tassazione, peraltro, sembrerebbe ledere i principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto per i soccorritori che sono lavoratori dipendenti, la legge n. 162 del 1992 e il regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 379 del 1994 prevedono che ad essi compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso e la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto, mentre i lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso il Ministero sulla quale viene applicata l'imposta di bollo da 16 euro;

la legge 26 gennaio 1963, n. 91, all'articolo 2, comma 1, lettera g), stabilisce che il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

il successivo articolo 7 dispone che agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle amministrazioni dello Stato e che l'equiparazione alle amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente;

il Club alpino italiano (CAI) è un ente pubblico non economico e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) è una sezione nazionale del CAI ed è articolato in servizi regionali, zone di soccorso e stazioni di soccorso. Esso è composto da circa 7.000 soccorritori volontari, iscritti al CAI, che nell'anno 2013 hanno effettuato 8.023 interventi di soccorso nei confronti di 7.670 persone (di cui 400 decedute), impegnando 23.648 soccorritori;

ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, l'Italia riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS del CAI;

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, all'articolo 11, ricomprende il CNSAS tra le strutture operative nazionali del servizio di protezione civile e a tali effetti è equiparato alle altre organizzazioni dello Stato costituenti le altre strutture operative della protezione civile (vigili del fuoco, forze armate, Croce rossa, Corpo forestale dello Stato, forze di polizia) e, ai sensi della legge n. 74 del 2001, il CNSAS opera in stretta collaborazione con il Servizio sanitario nazionale;

inoltre, alcuni servizi regionali del CNSAS sono addirittura costituiti in associazioni di volontariato ed in onlus e l'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato", al comma 1, dispone che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e "quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro", così come articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ne prevede specificatamente l'esenzione;

nel parere dell'Agenzia delle entrate all'interpello si fa riferimento all'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, in virtù del quale è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro per le "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell'amministrazione dello Stato (…) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili", quando invece bisognerebbe tener conto di quanto previsto all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che elenca gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto: art. 16 - Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (il CAI, e quindi anche il CNSAS, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 91 del 1963); art. 26 - Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (l'articolo 1, comma 3, della legge n. 162 del 1992 fa riferimento ad indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui il soccorritore - lavoratore autonomo si sia astenuto dal lavoro per partecipare ad attività di soccorso); art. 27-bis - Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (da riferire a quei Servizi regionali del CNSAS che hanno anche la veste giuridica di onlus);

considerato che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate in merito all'imposta di bollo da applicare alle istanze presentate dai volontari del CNSAS del CAI oltre ad essere palesemente in contrasto con il quadro normativo generale di riferimento dell'attività dei volontari del Corpo è fortemente lesiva della dignità stessa dei soccorritori e non tiene conto del ruolo fondamentale ed indispensabile che essi svolgono nella stagione estiva, sia sull'arco alpino che su quello appenninico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, doveroso ed opportuno attivarsi con sollecitudine per superare l'errata l'interpretazione giuridica fornita dall'Agenzia, in linea con quanto disposto dalla normativa generale di riferimento, nel rispetto della dignità dei soccorritori e per continuare a garantire la presenza dello Stato nei luoghi di montagna e a fornire quel supporto di sicurezza, prevenzione e soccorso alle migliaia di turisti, italiani e stranieri, che decidono di trascorre le proprie vacanze in tali luoghi.

(3-01108)