• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/01110 CERVELLINI, URAS - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: con l'art. 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01110 presentata da MASSIMO CERVELLINI
martedì 15 luglio 2014, seduta n.278

CERVELLINI, URAS - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

con l'art. 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, divenne legge l'accordo di programma contenente le norme per il trasferimento della Saremar, a titolo gratuito, dallo Stato alla Regione Sardegna. Al comma 8 venne stabilito che la Saremar sarà privatizzata «in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle Regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un socio privato»; venne stabilito inoltre che lo Stato avrebbe continuato ad erogare circa 14 milioni di euro, per lo svolgimento del servizio Saremar, per 12 anni;

il presidente della Regione Sardegna Cappellacci, con delibera n. 51/25 del 17 novembre 2009, recepì il decreto-legge n. 135, deliberando che la quota pubblica della Saremar sarebbe rimasta al 49 per cento e che il restante 51 per cento sarebbe stato destinato al socio privato da individuarsi attraverso il ricorso a procedura ad evidenza pubblica, deliberando altresì l'acquisizione di naviglio nuovo o seminuovo, in compartecipazione alle somme statali stabilite nell'art.7 dell'accordo di programma, decisione che fu riconfermata con la delibera n. 19/49 del 12 maggio 2010;

con delibera n. 28/23 del 21 luglio 2010, il presidente della Regione stabilì un aumento di capitale di 7.000.000 euro al fine di ammodernare l'attuale flotta Saremar, come confermato anche dal piano industriale adottato dal consiglio di amministrazione Saremar in data 12 luglio 2010;

con delibera n. 32/50 del 15 settembre 2010, il presidente della Regione prese atto dello stato di insolvenza di Tirrenia, creditrice verso Saremar di circa 11,5 milioni di euro e conseguentemente il processo di privatizzazione Saremar subì una battuta d'arresto;

la costituzione della flotta sarda, con le navi "Dimonios" e "Scintu", date in carico alla Saremar e acquisite con finanziamenti economici ottenuti tramite la sponsorizzazione della "Sardegna promozione", ha provocato una sanzione da parte della Comunità europea che ha ritenuto i finanziamenti così ottenuti indebiti aiuti di Stato, condannando così Saremar alla restituzione di circa 11 milioni di euro;

il Governo nazionale intanto ha sollecitato più volte la Regione Sardegna a rispettare l'accordo di programma (diventato decreto-legge n. 135 del 2009), ad avviare cioè il processo di privatizzazione della Saremar, che, secondo quell'accordo, doveva concludersi nel 2010 e a causa della mancata ottemperanza, dall'agosto 2012, lo Stato ha cessato di erogare alla Regione Sardegna la sovvenzione per i collegamenti, che viene perciò attinta dal bilancio regionale (circa 16 milioni di euro);

a seguito della sanzione europea, non potendo far fronte alla restituzione di circa 11 milioni di euro, la Saremar in questi giorni sta avviando la procedura di fallimento concordato con continuità di servizio, che consentirà quindi di avviare il processo di privatizzazione, mantenendo inalterati i collegamenti per le isole minori sarde;

considerato che:

la scelta di mantenere pubblica la quota del 49 per cento di Saremar e mettere sul mercato il restante 51 per cento è stata giustificata dalle amministrazioni regionali con non meglio definite "imposizioni comunitarie" mentre da fonti europee si apprende che non è mai stata obbligata la privatizzazione di Tirrenia e delle società regionali;

in particolare il regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio europeo, sul cabotaggio marittimo, permette agli Stati membri di stipulare dei contratti di servizio pubblico e/o imporre degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare i collegamenti con le proprie isole secondo i requisiti che essi ritengono più appropriati. Spetta in effetti agli Stati membri o ai loro enti regionali e locali, in base al principio di sussidiarietà, adottare ogni decisione in merito e assumere i relativi oneri finanziari e stabilisce che non c'è contraddizione fra obbligo di gara e continuità territoriale, ma la gara è il solo mezzo per assicurare che i fondi pubblici per la continuità territoriale stessa siano spesi al meglio, ottenendo dall'armatore prescelto il massimo del servizio a parità di risorse erogate. Le autorità italiane hanno spontaneamente manifestato la propria intenzione di associare l'attuazione del regolamento sul cabotaggio marittimo alla privatizzazione di Tirrenia e delle società regionali marittime;

e ancora, in merito al mantenimento della quota pubblica in seno alle Regioni, si stabilisce che sotto stringenti condizioni e in presenza di insufficienza del mercato, le autorità locali (e quindi le Regioni) ben potrebbero rilevare le società regionali per far loro effettuare i servizi di cabotaggio, purché nel loro ambito territoriale di competenza (cioè all'interno di una stessa regione);

il cabotaggio marittimo per le isole minori avviene all'interno della stessa regione ed ha valenza prettamente sociale e strategica, dovendo garantire il diritto alla mobilità degli isolani, fondamentale e inalienabile;

la competenza del cabotaggio marittimo in capo alle Regioni è acclarata altresì dal decreto legislativo n. 422 del 1997 (artt. 17 e 19),

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti e necessarie il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di assicurare in modo permanente il servizio di collegamento di trasporto marittimo per le isole minori;

se non ritenga che la privatizzazione della Saremar debba avvenire tenendo conto dei reali costi di produzione e di un margine limitato di utile d'impresa e della compensazione assegnata per quel tipo di servizio;

se non ritenga di dover rinegoziare con la Regione Sardegna le esigenze della continuità territoriale marittima per merci e passeggeri.

(3-01110)