C. 2517 EPUB Proposta di legge presentata il 4 luglio 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2517 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli"
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2517 |
1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-quater. – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o entrambi i cognomi nell'ordine prescelto.
In caso di mancato accordo tra i genitori è attribuito al figlio il cognome materno secondo il principio della prossimità neonatale.
All'atto della registrazione devono essere presenti entrambi i coniugi oppure uno dei due con dichiarazione autografa della volontà espressa dall'altro genitore assente».
1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni dell'articolo 143-quater si applicano anche al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».
1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater».
1. La sequenza dei cognomi scelta dai genitori e registrata alla nascita del figlio deve essere mantenuta per la filiazione futura.
2. Le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano sia ai i nuovi nati che ai figli minorenni già in possesso del solo cognome paterno.
3. Nel caso di genitori con doppio cognome, si trasmette alla prole futura non più di un cognome a scelta per ciascun genitore. In caso di disaccordo si assegna solo il primo cognome di entrambi nell'ordine di cui all'articolo 143-quater, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'articolo 1, della presente legge.
1. È diritto della persona chiedere e ottenere la modifica dei propri cognomi.
2. Il figlio può, al compimento della maggiore età, modificare il proprio cognome tramite l'inversione dei due cognomi che gli sono stati attribuiti dai genitori mediante la soppressione di uno di essi ovvero la sostituzione di uno o di entrambi i suoi cognomi con uno e con entrambi i cognomi posseduti dai genitori al tempo della sua nascita e che non gli siano stati attributi, per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui presentata all'ufficio competente.
3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitabile dal figlio di genitori coniugati o che abbiano riconosciuto il figlio contestualmente o che abbiano effettuato il riconoscimento in tempi diversi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.