• C. 2517 EPUB Proposta di legge presentata il 4 luglio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2517 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2517


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FABBRI
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
Presentata il 4 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge in materia di cognome dei figli nasce dall'esigenza di dare pronta attuazione alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 febbraio 2014, relativa al ricorso (n. 77/07) contro la Repubblica italiana di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo. La Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. L'Italia è stata condannata per aver negato a una coppia tale diritto. I giudici della Corte di Strasburgo hanno riscontrato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere in combinato disposto con l'articolo 8 concernente il rispetto della vita familiare; pertanto il nostro Paese è chiamato ad adottare riforme legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata. La normativa vigente in Italia, ancorata a una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai princìpi costituzionali di uguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi. Secondo i giudici della Corte di Strasburgo la normativa vigente produce una discriminazione tra i coniugi basata sul sesso e ha come conseguenza il mancato rispetto della vita familiare e privata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, è entrata nel merito della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione facendo riferimento alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, ma il legislatore non ha mai dato attuazione al richiamo dei giudici. Si sono succeduti diversi progetti di legge mai approvati. Il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagrafico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei fondamentali diritti della persona. La presente proposta di legge si prefigge di dare un'immediata attuazione alla sentenza della Corte di Strasburgo in vista di una più ampia riforma organica del regime dei cognomi nel segno della parità e dell'uguaglianza giuridiche dei coniugi anche al fine di affermare il diritto dei genitori di scegliere il cognome dei propri figli in quanto atto di libera determinazione delle loro volontà.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 143-quater. – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o entrambi i cognomi nell'ordine prescelto.
      In caso di mancato accordo tra i genitori è attribuito al figlio il cognome materno secondo il principio della prossimità neonatale.
      All'atto della registrazione devono essere presenti entrambi i coniugi oppure uno dei due con dichiarazione autografa della volontà espressa dall'altro genitore assente».

Art. 2.

      1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le disposizioni dell'articolo 143-quater si applicano anche al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».

Art. 3.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater».

Art. 4.

      1. La sequenza dei cognomi scelta dai genitori e registrata alla nascita del figlio deve essere mantenuta per la filiazione futura.


      2. Le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano sia ai i nuovi nati che ai figli minorenni già in possesso del solo cognome paterno.
      3. Nel caso di genitori con doppio cognome, si trasmette alla prole futura non più di un cognome a scelta per ciascun genitore. In caso di disaccordo si assegna solo il primo cognome di entrambi nell'ordine di cui all'articolo 143-quater, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'articolo 1, della presente legge.
Art. 5

      1. È diritto della persona chiedere e ottenere la modifica dei propri cognomi.
      2. Il figlio può, al compimento della maggiore età, modificare il proprio cognome tramite l'inversione dei due cognomi che gli sono stati attribuiti dai genitori mediante la soppressione di uno di essi ovvero la sostituzione di uno o di entrambi i suoi cognomi con uno e con entrambi i cognomi posseduti dai genitori al tempo della sua nascita e che non gli siano stati attributi, per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui presentata all'ufficio competente.
      3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitabile dal figlio di genitori coniugati o che abbiano riconosciuto il figlio contestualmente o che abbiano effettuato il riconoscimento in tempi diversi.

Art. 6

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.