• Relazione 1119, 734, 845, 903 e 1067-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1119 [Ddl Diffamazione] Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1119, 734, 845, 903 E 1067-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatrice FILIPPIN)

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2014

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (n. 1119)

d’iniziativa del deputato COSTA

(V. stampato Camera n. 925)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 2013

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene
del reato di diffamazione (n. 734)

d’iniziativa dei senatori CASSON, ZANDA, CHITI, D'ADDA, SANTINI, SOLLO, BERTUZZI, PEZZOPANE, FORNARO, DIRINDIN, MATTESINI, PUPPATO, CIRINNÀ, CAPACCHIONE, SPILABOTTE, LUMIA, SUSTA, MICHELONI, SCALIA, TORRISI, ALBANO, DI MAGGIO, ALBERTINI, GUERRIERI PALEOTTI, DI GIORGI e SCAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47, e al codice penale
in materia di diffamazione (n. 845)

d’iniziativa dei senatori CHITI, GASPARRI, AMATI, COMPAGNA, FASANO, GENTILE e NACCARATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line (n. 903)

d'iniziativa del senatore TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifica alla legge 8 febbraio 1948, n.47 e al codice penale
in materia di diffamazione (n. 1067)

d’iniziativa dei senatori STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2013

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1119

NONCHÉ SULLA
PETIZIONE

del signor Antonio Montano (n. 1091)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre. Si tratta di un complesso normativo che apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. La Commissione ha provveduto a congiungere l'esame di numerose altre iniziative di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto nell'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale articolo sono estese alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi, o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della legge sulla stampa che riguarda la rettifica. La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un maturo punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

L'impianto normativo si occupa, in secondo luogo, di stabilire un obbligo di informazione da parte del direttore o del responsabile nei riguardi dell'autore dell'articolo o del servizio dell’avvenuta richiesta di rettifica. In terzo luogo, è fissato tale obbligo soltanto nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

Sono state poi introdotte rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche on line. Anche qui, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false. Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet: in tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti, rispettivamente, la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto, altresì, di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza. Il complesso delle modifiche apportate tende a collegare il procedimento sanzionatorio e quello disciplinare alle determinazioni adottate dal giudice sulle richieste in materia di rettifica. La Commissione, inoltre, si è soffermata su altri aspetti qualificanti della disciplina della diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione; tuttavia, in materia di risarcimento del danno non ha modificato il nuovo articolo 11-bis della legge sulla stampa, inserito dalla Camera dei deputati, mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati. Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità qualora l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale che costituiscono la seconda parte qualificante del disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 riformulato dalla Camera dei deputati e che ha riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità che continuerebbe a dar luogo a dubbi interpretativi e dispute teoriche. L'aggiunta di un secondo comma all’articolo 57 è sembrata poi particolarmente utile giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui all'articolo 594 e all'articolo 595 del codice penale, rispettivamente in materia di ingiuria e di diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento.

L'ultima, ma assai rilevante, novità introdotta dalla Commissione risiede nell'articolo 3 del disegno di legge che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi ma che, per la prima volta, regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge. Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi o del convivente in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate le modifiche approvate dalla Camera dei deputati agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale, apportate, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Maran)

su testo ed emendamenti

11 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l’opportunità che, all’articolo 1, comma 2, lettera d), nell’ipotesi di diffamazione in una pubblicazione non periodica, sia previsto un obbligo di rettifica anche nel caso in cui non si possa dare luogo a ristampa o a nuova diffusione.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull’emendamento 1.25 parere non ostativo, invitando a verificare che la modifica ivi prevista, intervenendo sull’elemento soggettivo del reato, sia coerente con i princìpi fondamentali dell’ordinamento penale; si segnala, inoltre, l’esigenza che sia assicurato un adeguato bilanciamento con il diritto costituzionale di cronaca;

sull’emendamento 2.10 parere non ostativo, a condizione che, al secondo comma, la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale;

sull’emendamento 2.12 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale;

sugli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 parere non ostativo, invitando a valutare la portata della modifica ivi prevista, la quale si discosta da un orientamento consolidato e uniforme, secondo il quale la verità della qualifica o del fatto attribuito non esclude di per sè il carattere offensivo dell’azione;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo

(Estensore: Lai)

11 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: D’Alì)

17 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1 e 4.0.4.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Modifiche alla legge
8 febbraio 1948, n. 47)
(Modifiche alla legge
8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. Identico.

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]",»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

d) identica;

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

e) identica:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

f) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo»;

«Identico.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

h) identica.

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

3. Identico.

«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). -- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

4. Identico.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

5. Identico:

«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

2. Identico.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

3. Identico.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L’autore dell’offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell’ottavo comma dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

5. Identico.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

6. Identico.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

7. Identico».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6. Identico.

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.Art. 2.
(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».

«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

2. Identico.

«Art. 594. - (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

3. Identico.

«Art. 595. - (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Art. 3.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 3.Art. 4.
(Modifica all'articolo 427
del codice di procedura penale)
(Modifica all'articolo 427
del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Identico

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Art. 4.Art. 5.
(Modifica all'articolo 200
del codice di procedura penale)
(Modifica all'articolo 200
del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Identico

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

DISEGNO DI LEGGE N. 734

D’iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 595 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «con la reclusione fino a un anno o» sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: «della reclusione fino a due anni, ovvero» sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore da euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «della multa da euro 500 ad euro 5.000»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 600 ad euro 10.000».

DISEGNO DI LEGGE N. 845

D’iniziativa dei senatori Chiti ed altri

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale»;

b) all'articolo 8:

1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32–quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L’autore dell’offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. -- (Riparazione pecuniaria) -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;

d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

Art. 2.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis. -- (Giurì per la correttezza dell'informazione). -- 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

DISEGNO DI LEGGE N. 903

D’iniziativa del senatore Torrisi

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

DISEGNO DI LEGGE N. 1067

D’iniziativa dei senatori Stefani ed altri

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al comma 1, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.

7-bis. Alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7-ter. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo di cui all'articolo 5, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

7–quater. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. -- (Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria). --- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.

2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere comunque la somma di euro 50.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento a favore della medesima parte offesa.

3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere comunque l'importo di euro 20.000.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive nel termine di tre anni».

c) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- (Pene per la diffamazione). --- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). --- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- (Ingiuria). --- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- (Diffamazione). --- Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PETIZIONE N. 1091

Presentata dal signor Antonio Montano

Chiede il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per i cittadini che, tratti in giudizio per diffamazione a mezzo stampa, risultino assolti per non aver commesso il fatto.