• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01113 CANTINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali dei passeggeri nel trasporto ferroviario e...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01113 presentata da LAURA CANTINI
mercoledì 16 luglio 2014, seduta n.281

CANTINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali dei passeggeri nel trasporto ferroviario e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti;

in particolare, l'articolo 21 prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni siano tenuti a garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accessibilità alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi alle persone;

l'articolo 22 dispone che, in caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione è tenuto a fornire gratuitamente a tale soggetto l'assistenza necessaria per salire o scendere dal treno per cui ha acquistato un biglietto;

infine, l'articolo 23 dispone che le imprese ferroviarie sono tenute a fornire gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza sia a bordo del treno che per salire e scendere;

l'art. 16 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2014 n. 103 e recante la "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"), prevede, inoltre, che le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta. Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafo 2, 20, 21, paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23, paragrafo 1, 24 e 25, del regolamento (CE) n. 1371/2007 concernenti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilità al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione, il venditore di biglietti o il tour operator in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

lo stesso articolo, al comma 3, pur contemperandole con le decisioni del contratto di programma e il piano pluriennale di interventi per l'accessibilità delle stazioni, dispone sanzioni nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità) previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta;

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione;

considerato che:

il superamento delle barriere architettoniche nelle stazioni appare ancora una problematica di grande attualità essendo ancora molte le stazioni presenti sull'intero territorio nazionale prive di strutture per l'accesso diretto ai disabili;

in particolare, per quanto riguarda il servizio erogato, Rete ferroviaria italiana informa che l'organizzazione viene coordinata da 14 "sale blu" presenti nelle principali stazioni ferroviarie, le quali gestiscono l'assistenza nell'ambito di un circuito di 260 stazioni;

è evidente che un siffatto scarso numero di "sale blu" è del tutto insufficiente a garantire assistenza in tutte le stazioni presenti nel Paese, limitando di fatto la libertà delle persone con mobilità ridotta;

considerato, inoltre che:

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 al comma 7 stabilisce che «le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente";

la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) in un documento del 21 ottobre 2011 intitolato "Trasporto ferroviario in Italia per i passeggeri con disabilità" afferma che: «Per quanto analizzato nei regolamenti degli enti gestori, appare evidente che attualmente il trasporto ferroviario per i PRM sia un "servizio su richiesta sub judice" e quindi non necessariamente garantito: in linea di principio, per poter viaggiare un PRM deve formulare una richiesta di assistenza all'ente gestore, il quale si riserva di valutare se nella tratta richiesta dal PRM sussistano le condizioni strutturali (accessibilità delle stazioni e dei treni) e di servizio (presenza di personale di assistenza) per accettare la richiesta di viaggio del PRM stesso. Per il PRM, quindi, non esiste la certezza del diritto di poter compiere un qualsivoglia viaggio in treno. Infatti il PRM deve essere conscio che le sua richiesta verrà vagliata e potrebbe anche essere rifiutata. In assenza della certezza del diritto al viaggio, la possibilità per il PRM di prendere un treno è subordinata a valutazioni dell'ente gestore, la cui discrezionalità risulta potenzialmente assai ampia e difficilmente sindacabile. La vera sfida per le associazioni delle persone con disabilità è nel trasformare la concezione del trasporto ferroviario da "servizio su richiesta sub judice" a "servizio a accesso diretto", come accade per qualsiasi passeggero»;

considerato inoltre che la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge del 3 marzo 2009, n. 18, all'articolo 9 indica come dovere degli Stati l'adozione di misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri l'accesso ai trasporti, sia nelle aree urbane che in quelle rurali al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare quante siano ad oggi le stazioni non fruibili da persone con disabilità o a mobilità ridotta e quali siano gli intendimenti dei gestori per renderle accessibili in tempi rapidi a tali cittadini;

se non ritenga opportuno prevedere a carico di tutte le stazioni ferroviarie presenti sul territorio, nonché alle fermate "impresenziate", l'obbligo di dotarsi di infrastrutture atte a facilitare l'accesso alle stazioni e ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione;

se non ritenga opportuno e necessario attivarsi affinché sia nell'ambito del contratto di programma con Rete ferroviaria italiana sia attraverso ulteriori iniziative vengano previsti interventi volti all'adeguamento delle stazioni ferroviarie presenti sull'intero territorio nazionale, sia per ciò che riguarda la parte infrastrutturale sia relativamente a tutti i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini disabili.

(3-01113)