• C. 2496-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 17 luglio 2014); ERMINI David, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.2496 [Decreto Risarcimento Detenuti] Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile"


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge Allegato 2
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2496-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile
Presentato il 27 giugno 2014
(Relatore per la maggioranza: ERMINI)

NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 17 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2496 e rilevato che:

                il provvedimento si compone di dieci articoli, dei quali otto sono di contenuto sostanziale, uno reca la copertura finanziaria e uno la clausola di entrata in vigore;

                esso reca un contenuto omogeneo, in quanto prevede misure in materia carceraria aventi particolare riguardo alla necessità di assicurare maggiormente il rispetto dei diritti di cui all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e ciò disponendo sia interventi deflattivi della popolazione carceraria sia rimedi risarcitori in caso di violazioni dei diritti, nonché apprestando conseguenti misure organizzative in tema di polizia penitenziaria e di ausiliari volontari dei magistrati di sorveglianza;

                in due casi si rileva la possibilità di un migliore coordinamento con la normativa vigente; si tratta in particolare:

                    a) dell'articolo 1, comma 2, il quale introduce la figura degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza «individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78» dell'Ordinamento penitenziario: quest'ultimo articolo, che è relativo agli assistenti volontari negli istituti penitenziari, a sua volta prevede che tali assistenti siano individuati dall'amministrazione penitenziaria; sarebbe dunque opportuno chiarire quale autorità abbia il potere di individuare gli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza;

                    b) dell'articolo 4, il quale – nel novellare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – dispone che il giudice «può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria», richiedendo un migliore coordinamento con l'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il quale invece prevede che il giudice «prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria»;

                l'articolo 2, comma 4, pone in capo alla cancelleria del giudice adito l'obbligo di informare «senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3 nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»: a tale proposito potrebbe essere opportuno specificare se le cancellerie debbano «senza ritardo» comunicare al Ministero degli affari esteri ogni singola domanda di risarcimento avanzata, ovvero se debbano comunicare il numero complessivo delle domande a chiusura del periodo di sei mesi;

                infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si valutino l'opportunità e il modo di chiarire la disciplina dell'individuazione degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza nonché di curare un migliore coordinamento fra l'articolo 4 del decreto in esame e l'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            con riferimento all'articolo 2, comma 4, per quanto detto in premessa si valuti se sia opportuno specificare più in dettaglio la tempistica degli obblighi informativi delle cancellerie.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo «DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

            rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento civile e penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), l), della Costituzione,

            ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,

            ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,

            ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1 luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza Mihailescu c. Romania (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),

            tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio

dell'umanità del trattamento rende necessaria «la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare»,

            preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,

            considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU,

            tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba «compensare» il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;

            preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,

            rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,

            evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti se i criteri per la determinazione del quantum delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale,

            ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di

episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone»,

            richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,

            rilevato che in base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare «in carcere» (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,

            ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è’ stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analoga deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, stalking nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,

            ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità dell'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,

            ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi

abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,

            evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        valuti la Commissione di merito se i criteri per la determinazione del quantum delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale;

e con la seguente osservazione:

        all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2496, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

            condivisa l'esigenza di garantire, attraverso il provvedimento in esame, un superamento della «drammatica questione carceraria», stigmatizzata dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 7 ottobre 2013 che da lunghi anni connota negativamente il nostro Paese in termini di rispetto dei princìpi della dignità della persona umana e della civiltà giuridica propri di un ordinamento democratico;

            rilevato che il provvedimento si inserisce in un articolato programma di interventi – avviato con i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013 e proseguito con la legge n. 67 del 2014 – volto a ridurre il sovraffollamento carcerario attraverso misure coerenti ed organiche che possano soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea dei diritti umani;

            valutata positivamente l'esigenza sottesa al provvedimento di adattare con celerità il nostro sistema di esecuzione delle pene ai dettami posti dalla Carta costituzionale e dalle fonti giuridiche internazionali vigenti in materia;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere la concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di stalking concomitante con la convivenza della vittima alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2496, di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
    

TESTO
del disegno di legge
    
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

      1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 è soppresso.

        All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati). – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

        Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        «Art. 6-bis. – (Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria). – 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2014”.

        2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

        All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».

        All'articolo 8:

            al comma 1, capoverso 2-bis:

                al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1».

DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92

Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2014
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione;

 

        Ritenuta, poi, la straordinaria necessità e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non già come oggi del ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d'età;

 

        Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di modificare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

        Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere modifiche alla norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, in considerazione della modifica dell'articolo 275-bis del codice (attuata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola, nell'ipotesi di applicazione di tale misura cautelare, la predisposizione di modalità elettroniche di controllo;

 

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza, all'esito di alcune doglianze provenienti dalle Corti penali internazionali, di intervenire sulla specifica materia della concessione di misure incidenti sull'esecuzione della pena di soggetti già condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani;

 

        Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, al fine di garantire l'impiego del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una maggiore flessibilità nell'assegnazione alle strutture penitenziarie, oltre che di rendere più rapido l'impiego in mansioni operative dei nuovi assunti, nonché di prevedere l'introduzione di una specifica figura di ausiliario al magistrato di sorveglianza in conseguenza del progressivo ampliamento delle sue competenze;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

 
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).
Articolo 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

        1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). – 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

 
        2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.  
        3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».  

        2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:

 
            «Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie).
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie).

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

        Identico.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.  
        3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.  
        4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.  
Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale).
Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

        Identico.

        «3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».
Articolo 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Articolo 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

        1. L'articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «97-bis. (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). – 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

        «97-bis. (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). – 1. Identico.

        2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.         2. Identico.
        3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria. ».         3. Soppresso».
Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).
Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

        1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età.».

        1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati).

        1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Articolo 6.
(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria).
Articolo 6.
(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

        1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.

        Identico.

        2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:  
            a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;  
            b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;  
            c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
                «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;  
                d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».
Articolo 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014».

          2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.
Articolo 7.
(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).
Articolo 7.
(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

        1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni.

        1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.

        2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.         2. Identico.
Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).
Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

        1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

            «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».             «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1 ».
Articolo 9.
(Disposizioni di natura finanziaria).
Articolo 9.
(Disposizioni di natura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:

        Identico.

            a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;  
            b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.  
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
Articolo 10.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 giugno 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Orlando, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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Tabella I
(prevista dall'articolo 6, comma 1)

«Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

Corpo di Polizia penitenziaria
RUOLO
QUALIFICHE
UOMO
DONNA
TOTALE
Ispettori

Ispettori superiori
Ispettori capo
Ispettori
Vice Ispettori

590    
2.780    

50    
235    

640    
3.015    

Sovrintendenti

Sovrintendenti capo
Sovrintendenti
Vice Sovrintendenti

    

4.140    

    

360    

    

4.500    

Agenti
Assistenti

Assistenti capo
Assistenti
Agenti scelti
Agenti e agenti ausiliari

    

32.886    

    

3.569    

    

36.455    

Totale      

40.396    

4.214    

44.610    

.».            

Tabella I
(prevista dall'articolo 6, comma 1)

Identica.