• C. 1328 EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 9 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1328 [Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro marittimo] Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1328


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 589)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri
(MONTI)
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)
e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(FORNERO)
di concerto con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)
con il ministro della salute
(BALDUZZI)
con il ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
e con il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
(RICCARDI)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 luglio 2013
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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 3.
(Modifiche al codice della navigazione).

      1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
      «Art. 368. – (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). – Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».

      2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
      «Art. 1091. – (Diserzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
      Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
      Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».

      3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
      «Art. 1094. – (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). – Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
      Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
      Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
      Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del

galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
      Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
Art. 4.
(Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro).

      1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
      2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».

Art. 5.
(Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo).

      1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
      «Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più

breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW ’78/95 – Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
      Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».

      2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Art. 6.
(Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045)

      1. L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è abrogato.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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