• C. 2048 EPUB Proposta di legge presentata il 4 febbraio 2014

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2048 Istituzione del Comitato per il sostegno della cultura nazionale e delega al Governo per la sua disciplina


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2048


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BUENO, BOSSA, COCCIA, D'OTTAVIO
Istituzione del Comitato per il sostegno della cultura nazionale e delega al Governo per la sua disciplina
Presentata il 4 febbraio 2014


      

torna su
Onorevoli Colleghi! L'attuale situazione economica, caratterizzata da un lungo periodo di recessione, ha posto, con forza, la necessità di analizzare e di trovare nuove vie atte a facilitare la ripresa economica.
      L'Italia è stata per secoli un punto di riferimento per la cultura europea, in queste terre vi sono le radici della civiltà e della storia moderne. Le stesse divisioni territoriali e storiche tra le popolazioni che hanno dato vita all'Italia rappresentano una risorsa fondamentale, a cui si è aggiunto, nel tempo, il fenomeno dell'emigrazione, che ha permesso di intrecciare le fondamenta della cultura italiana con quella di altri popoli e terre lontani.
      Purtroppo questo immenso patrimonio sia culturale che storico che abbiamo ereditato rischia di essere abbandonato al proprio destino non producendo quella continuità indispensabile tra passato, presente e futuro che può dare nuova linfa vitale e identità collettiva al Paese oltre che rappresentare una risorsa economica.
      La discussione sulla necessità di puntare, da un lato, alla conservazione del passato e, dall'altro all'innovazione e quindi allo sviluppo della cultura del futuro, è un tema che non appassiona soltanto gli uomini di cultura, ma una realtà con la quale fare i conti e che rappresenta l'attuale sfida da vincere.
      Il modello italiano presenta alcune caratteristiche particolari che rappresentano la parte fondamentale di qualsiasi progetto di sviluppo che abbia alla base la ricchezza culturale e politica presente nel nostro Paese:

          1) la varietà delle declinazioni e dei linguaggi. Siamo la terra delle mille città e dei mille borghi liberi e creativi, siamo, inoltre, immersi oggi in una multiculturalità internazionale. In tale contesto anche i piccoli comuni sono custodi di tradizioni locali, di un patrimonio artistico immenso, così come di ricchezze e di energie ancora poco conosciute o valorizzate;

          2) il valore delle tradizioni. Questo tratto è la risultante di innumerevoli flussi di cultura che, radicati nella realtà del territorio e dei suoi saperi, alimentano un'immagine viva e internazionale. Il territorio è fonte di tradizioni artistiche, di conoscenze tradizionali e di tracce culturali che la creatività reinterpreta e rinnova;

          3) la creatività per la qualità sociale, ossia lo sviluppo delle attività creative non solo per accrescere le innovazioni tecnologiche, ma anche per migliorare la qualità di vita;

          4) la crescita di un turismo culturale evoluto. Anche il consumo e la condivisione della nostra cultura hanno cambiato natura a seguito dello sviluppo economico e sociale recente; la fruizione della cultura non appartiene più a fasce sociali privilegiate, ma diventa sempre più un consumo di massa, a cui il nostro Paese non è in grado di dare una risposta adeguata, mancando la rete complessiva del turismo di massa di una struttura adeguata a livello conoscitivo e organizzativo;

          5) una rete di artisti e di gruppi teatrali locali che cercano, tra mille difficoltà economiche, di tenere viva e di allargare la tradizione artistica e popolare del nostro Paese.

      La cultura, l'ambiente e l'arte sono indubbiamente un nostro punto di forza. Con i suoi 47 siti UNESCO, 4.700 musei, 200 siti archeologici e il più grande patrimonio di opere d'arte al mondo l'Italia possiede un tesoro unico.
      Secondo dati recenti diffusi dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) le famiglie italiane destinano ai consumi culturali in media il 7,3 per cento della spesa complessiva, un trend che non ha subìto forti variazioni nell'arco dell'ultimo decennio. Tra le attività culturali quelle che coinvolgono almeno un quarto della popolazione sono le visite a musei e a mostre (il 28 per cento della popolazione dichiara di esserci andata almeno una volta nel corso dell'anno).
      L'arte è tra i principali produttori di ricchezza sociale per il Paese, capace di produrre un fatturato di oltre 9,4 miliardi di euro attraverso il turismo.
      Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) il turismo culturale è ormai consolidato e costantemente in crescita: circa il 45 per cento degli stranieri in visita in l'Italia ha come meta una città d'arte. E come rileva una recente indagine del CENSIS l'arte non è solo risorsa economica ma anche uno strumento di forza e d'identità nazionale capace di rilanciare il Paese.
      Questo elementare giudizio viene espresso, secondo un sondaggio recente, da una maggioranza di italiani che sono consapevoli dell'enorme risorsa rappresentata dalla nostra cultura e dalla nostra storia.
      Lo Stato italiano, la cui Costituzione prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, dovrebbe destinare alla cultura, in funzione delle considerazioni esposte, una notevole quantità di risorse, tali da valorizzare questo importante patrimonio.
      Queste risorse hanno raggiunto ormai una dimensione inaccettabile, senza confronto in Europa, e che rischia ulteriormente di ridursi, rendendo ardua persino qualsiasi manutenzione del patrimonio culturale e paesaggistico e addirittura impossibile la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.


      Con questa proposta di legge, consapevoli della difficile crisi economica in cui versa il Paese e della necessità di ridurre la spesa pubblica in linea con le indicazioni concordate in Europa, si definisce un percorso possibile per arrivare a rendere la cultura e la storia di questo Paese un elemento centrale della ripresa produttiva.
      È evidente, d'altronde, che dobbiamo essere in grado di sperimentare nuove strade, com’è avvenuto in altri Paesi, ad esempio il Brasile, tenendo conto della scarsità delle risorse pubbliche, attivando una fattiva cooperazione tra soggetti pubblici e privati, consapevoli che tale scelta produrrà, nel medio e lungo periodo, enormi vantaggi sia in termini economici che di valorizzazione delle risorse «naturali» del nostro Paese.
      La cultura non solo è di per se stessa un bene, ma è strettamente collegata a molte attività economiche e, conseguentemente, costituisce un volano per il progresso e lo sviluppo.
      I numeri recentemente forniti dall'ultimo rapporto dela fondazione Symbola sul contributo del settore culturale al prodotto interno lordo (PIL) e all'occupazione nel Paese appaiono «a prova di crisi». Nel 2011 il valore aggiunto del sistema produttivo culturale ammontava a quasi 76 miliardi di euro, pari al 5,4 per cento del totale dell'economia. Un valore in leggera crescita se confrontato con il 5,3 per cento relativo alle analoghe stime effettuate per il 2007. L'occupazione impegnata nelle imprese culturali era pari a circa 1 milione e 390.000 persone, corrispondenti al 5,6 per cento del totale degli occupati del Paese. L'industria culturale sembra dunque rappresentare un'ancora nel maremoto della crisi economica.
      Con questa proposta di legge si riconosce la partecipazione delle imprese in progetti finalizzati alla produzione e alla diffusione delle attività culturali, nonché al recupero e al restauro del patrimonio storico e artistico allo scopo di proteggere la cultura nazionale e di favorire l'accesso alle sue fonti.
      In tale senso, a conferma del forte impegno dello Stato in questo settore, si istituisce il Comitato per il sostegno della cultura nazionale, definendo con chiarezza le direttive e le aree progettuali sulle quali si dovrà declinare una nuova politica della cultura.
      All'articolo 2 si definiscono i destinatari dei contributi previsti, attraverso la partecipazione attiva delle imprese, tenendo conto del diritto all'usufrutto della cultura da parte di tutti i cittadini.
      All'articolo 3 si definiscono i requisiti dei progetti finanziabili che devono essere atti a incrementare la produzione e la formazione artistica e culturale e stimolare la conoscenza dei beni e dei valori culturali.
      Con l'articolo 4, si istituisce il Fondo per la promozione culturale al fine di incoraggiare le attività culturali attraverso donazioni e sponsorizzazioni destinate alle arti dello spettacolo, alla musica, alle mostre visive, alla produzione di cortometraggi e di video, alla conservazione del patrimonio culturale nonché alla costruzione e alla manutenzione di cinema e di teatri nei comuni con popolazione inferiore a 10,000 abitanti. Lo stesso articolo reca la delega al Governo per la disciplina del comitato.
      All'articolo 5 si definiscono le modalità di concessione dei contributi e all'articolo 6 le deduzioni previste sull'imposta dei redditi per i donatori e gli sponsor che favoriranno e finanzieranno progetti culturali approvati in conformità alla legge.
      Negli articoli successivi si definiscono i limiti delle disposizioni e sponsorizzazioni, le sanzioni, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
      Con questa proposta di legge, in conclusione, la cultura assurge a motore centrale della ripresa economica, come «energia pulita» in grado di far ripartire il Paese generando occupazione e reddito. A partire da queste considerazioni, ci auguriamo che questa proposta di legge possa avere un rapido iter parlamentare.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e istituzione del Comitato per il sostegno della cultura nazionale).

      1. La Repubblica riconosce e promuove la partecipazione delle imprese in progetti finalizzati alla produzione e alla diffusione delle attività culturali, nonché al recupero e al restauro del patrimonio storico e artistico al fine di proteggere la cultura nazionale e di favorire l'accesso alle sue fonti.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comitato per il sostegno della cultura nazionale, di seguito denominato «Comitato».
      3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

          a) contribuire e facilitare il libero accesso alle fonti della cultura e il pieno godimento dei diritti culturali;

          b) promuovere e incentivare la regionalizzazione della produzione culturale e artistica in Italia attraverso lo sviluppo delle risorse umane e delle culture locali;

          c) sostenere, sviluppare e diffondere manifestazioni culturali organizzate da amministrazioni locali o da liberi imprenditori;

          d) preservare il patrimonio culturale materiale e immateriale rappresentante la storia dell'Italia;

          e) promuovere e incentivare la diffusione della cultura italiana nel mondo tenendo conto della presenza degli italiani all'estero;

          f) sviluppare i valori culturali di altri popoli o nazioni tenendo conto dei flussi migratori che investono l'Italia;

          g) stimolare e diffondere il valore universale della cultura, del sapere e della memoria collettiva;

          h) incentivare il recupero e il restauro del patrimonio storico e artistico.

Art. 2.
(Destinatari).

      1. Destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono esclusivamente i progetti culturali destinati alla valorizzazione o al sostegno di prodotti o eventi culturali pubblici, che non prevedono limitazioni al loro accesso e che soddisfano gli obiettivi di cui all'articolo 3.
      2. Il Comitato provvede all'individuazione dei progetti culturali di cui al comma 1 avendo cura, altresì, di garantire un'equa distribuzione territoriale degli incentivi.

Art. 3.
(Requisiti dei progetti culturali).

      1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 2 i progetti culturali devono prevedere l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) promuovere la formazione artistica e culturale attraverso:

              1) la concessione di borse di studio o di ricerca in Italia o all'estero in favore di autori, artisti e tecnici italiani o stranieri residenti in Italia;

              2) la realizzazione di corsi a carattere culturale o artistico per la formazione e lo sviluppo del personale nel settore della cultura; presso istituti d'istruzione senza scopo di lucro;

          b) promuovere la produzione artistica e culturale attraverso:

              1) la produzione di dischi, video, film, lungometraggi, documentari e altre

forme di riproduzione fonovideografica a carattere culturale;

              2) la pubblicazione di lavori relativi alle scienze umane, alle lettere e alle arti;

              3) le esposizioni, le rassegne d'arte e gli spettacoli di folklore in Italia e all'estero;

          c) assicurare la copertura delle spese di trasporto e, per le opere di grande valore culturale, delle spese di assicurazione per l'esposizione di tali opere in Italia e all'estero;

          d) incentivare la conservazione e la divulgazione del patrimonio artistico, storico e culturale, attraverso:

              1) la costruzione, la formazione, l'organizzazione, la manutenzione, l'ampliamento o l'allestimento di musei, biblioteche, archivi e collezioni;

              2) la conservazione e il restauro di edifici, monumenti, parchi giochi pubblici, siti e altri spazi culturali o di riconosciuto valore archeologico o storico;

              3) il restauro di opere d'arte e di beni mobili e immobili di valore culturale riconosciuto;

          e) stimolare la conoscenza dei beni e dei valori culturali attraverso indagini, studi e ricerche nei diversi settori culturali e artistici;

          f) sostenere le attività culturali e artistiche attraverso progetti specifici finalizzati ad accrescere la fruibilità di musei, biblioteche, archivi e collezioni.

Art. 4.
(Fondo per la promozione culturale e delega al Governo).

      1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo di promozione culturale, di seguito denominato «Fondo», con lo scopo di finanziare i progetti culturali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.


      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, sentiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la composizione del Comitato e dell'organo di amministrazione del Fondo, nonché i criteri di controllo dei progetti finanziati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il Fondo finanzia fino all'80 per cento del costo totale di ciascun progetto, previa attestazione documentata da parte del richiedente, anche se persona giuridica di diritto pubblico, del possesso dell'importo residuo, ovvero di copertura del medesimo importo mediante il finanziamento di un soggetto terzo;

          b) al fine di incentivare le attività culturali, al Fondo possono essere destinate donazioni o sponsorizzazioni per progetti specifici che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3;

          c) le donazioni e le sponsorizzazioni di cui alla lettera b) possono essere destinate solo ai seguenti settori:

              1) arti dello spettacolo;

              2) musica classica o strumentale;

              3) mostre di arti visive;

              4) collezioni di biblioteche, di musei e di archivi pubblici, nonché formazione del personale e acquisizione di attrezzature per la manutenzione di tali collezioni;

              5) produzione di film, di cortometraggi e di videodocumentari brevi o di media lunghezza nonché conservazione e diffusione delle raccolte audiovisive;

              6) conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

              7) costruzione e manutenzione di cinema e di teatri da adibire anche a centri culturali pubblici nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 5.
(Concessione dei contributi).

      1. Al fine della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, i progetti culturali devono essere presentati al comitato unitamente al resoconto dettagliato dei relativi costi previsti.
      2. Il Comitato, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti, comunica ai soggetti richiedenti la sua decisione ovvero li invita a integrare la documentazione presentata se ritenuta insufficiente.
      3. Qualora il progetto sia respinto, il soggetto richiedente ha trenta giorni per presentare ricorso al quale, entro sessanta giorni, il Comitato dà risposta definitiva.
      4. L'approvazione definitiva da parte del Comitato è deliberata con la pubblicazione di un atto ufficiale che reca il titolo del progetto, l'importo del contributo e la data di scadenza della concessione.
      5. Il Comitato pubblica ogni anno, entro il 28 febbraio, l'importo totale dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente suddivisi per progetto.

Art. 6.
(Deduzioni sull'imposta sui redditi).

      1. I soggetti che effettuano le donazioni o le sponsorizzazioni di cui all'articolo 4 possono dedurre dall'imposta sui redditi gli importi effettivamente versati a favore dei progetti culturali di cui alla presente legge, sulla base delle seguenti percentuali:

          a) nel caso di persone fisiche, il 100 per cento della donazione e l'80 per cento della sponsorizzazione;

          b) nel caso di persone giuridiche, il 100 per cento della donazione e il 60 per cento della sponsorizzazione.

      2 l'importo massimo delle deduzioni di cui al comma 1 è fissato annualmente dal Comitato sulla base di una percentuale del

reddito imponibile delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
      3. Le deduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, sconti o detrazioni in vigore, in particolare in caso di donazioni per pubblica utilità fatte da persone fisiche o giuridiche.
      4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica ogni anno, entro il 28 febbraio, l'importo dei fondi autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura delle deduzioni previste dal presente articolo nell'anno precedente suddivise per soggetto beneficiario.
Art. 7.
(Limiti delle donazioni e delle sponsorizzazioni).

      1. In caso di persone giuridiche, la donazione o la sponsorizzazione non può essere effettuata in favore di un ente o di un'istituzione nel quale il donatore o lo sponsor ricopre una qualsiasi carica amministrativa o del quale risulta socio alla data della transizione o nei dodici mesi precedenti.
      2. La donazione o la sponsorizzazione non può essere effettuata in favore dei seguenti soggetti:

          a) il coniuge e i parenti fino al terzo grado del donatore o dello sponsor;

          b) dipendenti del donatore o dello sponsor;

          c) dirigenti, azionisti o soci di una persona giuridica collegata al donatore o allo sponsor, ai sensi del comma 1.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Le infrazioni alle disposizioni previste dell'articolo 7, determinano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del donatore o dello

sponsor pari all'importo di reddito dovuto per ciascun esercizio finanziario, ferme restando eventuali altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
      2. In caso di cattiva condotta intenzionale, frode o simulazione, nonché di uso improprio delle donazioni, si applica, ferme restando le eventuali responsabilità di carattere penale, a carico del donatore o dello sponsor, stabilite le eventuali reciproche responsabilità, una multa pari al triplo dell'importo impropriamente ricevuto.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014- 2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.