C. 2353 EPUB Proposta di legge presentata il 7 maggio 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2353 Introduzione dell'obbligo di dotare i veicoli a motore di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2353 |
Le cinture di sicurezza sono, in caso di incidente, uno dei più importanti meccanismi di protezione per chi si trova all'interno del veicolo. Esse riducono il rischio che il guidatore e i passeggeri urtino l'interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento dell'impatto. I loro corpi infatti, se non trattenuti, continuerebbero a muoversi in avanti per inerzia e, con l'energia cinetica determinata dalla loro velocità, verrebbero proiettati contro il volante, il cruscotto o il parabrezza, che potrebbero sfondare procurandosi lesioni e venendo catapultati all'esterno. Il rischio di essere sbalzati fuori sussiste anche in caso di ribaltamento del veicolo.
Secondo gli esperti la cintura di sicurezza riduce del 70 per cento la gravità dei traumi a cui si può andare incontro, in quanto il motore scarica l'energia cinetica sulla cintura che evita così l'impatto violento del guidatore o del passeggero con l'abitacolo del veicolo.
Eppure, sebbene sia previsto per legge l'obbligo delle cinture di sicurezza e siano sanzionate duramente le trasgressioni, soprattutto nel caso in cui non si garantisca la messa in sicurezza dei bambini, nulla è previsto per tutelare la sicurezza delle donne in stato di gravidanza.
L'unica accortezza che il codice prevede per tutelare l'incolumità del nascituro è l'esenzione dall'uso della cintura di sicurezza previo certificato medico. Allo stato dei fatti, quindi, una donna in stato di gravidanza che non sopporta la cintura di sicurezza per il senso di oppressione e di compressione che questa produce sull'addome, può chiedere al proprio medico di produrre un certificato che la esoneri da questo fondamentale dispositivo di sicurezza.
Paradossalmente, così, in questo caso una persona che dovrebbe godere di una tutela maggiore, in quanto è responsabile di ben due vite, viene messa in pericolo. Eppure esistono dispositivi omologati che consentono di adattare facilmente le cinture di sicurezza alle diverse condizioni fisiche della donna in stato di gravidanza, garantendo l'incolumità della madre e del nascituro.
Questa proposta di legge prevede, quindi, che fra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore (elencate nell'appendice V del titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1992, n. 495), sia prevista anche la dotazione di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.
1. Tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore è prevista la dotazione di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.
2. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua l'appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo e adotta le disposizioni necessarie per la sua attuazione.