• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/01119 Stefano ESPOSITO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: il 13 luglio 2006 Mauro Falletta, giovane medico di 34 anni, sposato e padre di una bimba oggi di undici anni, perse la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01119 presentata da STEFANO ESPOSITO
lunedì 21 luglio 2014, seduta n.284

Stefano ESPOSITO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il 13 luglio 2006 Mauro Falletta, giovane medico di 34 anni, sposato e padre di una bimba oggi di undici anni, perse la vita nello specchio di mare innanzi all'isola di Vulcano (Messina) in seguito all'investimento di un grosso natante da diporto poi dileguatosi senza lasciare traccia;

nel 2013 dopo 7 anni, grazie all'azione investigativa della Capitaneria di Porto, è stato individuato il natante pirata ed alcuni dei suoi presunti occupanti; la Procura della Repubblica ha iscritto alcune persone nel registro degli indagati per i reati di omicidio colposo aggravato, omissione di soccorso, favoreggiamento, false dichiarazioni agli inquirenti. In seguito a complesse e faticose indagini, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha quindi rinviato a giudizio alcuni degli indagati per l'omicidio colposo e l'omissione di soccorso ed altri soggetti, accusati di aver prodotto falsi per depistare le indagini, per il delitto di favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero;

nel gennaio 2014, però, il giudice competente (dopo aver deciso con ordinanza del novembre 2013 di non proseguire l'istruttoria dibattimentale, a causa della complessità del procedimento e dell'alto numero di testimoni, nonostante non fosse ancora maturato il termine prescrizionale) ha dichiarato con sentenza la prescrizione dei reati ed ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti civili sulle norme del codice penale che riguardano le circostanze speciali dell'omicidio colposo e le disposizioni relative ai termini ed alla decorrenza della prescrizione;

rilevato che:

l'intera vicenda, a parere dell'interrogante, mette in luce alcune gravissime disfunzioni di cui soffre oggi la giustizia penale italiana, tanto sotto il profilo degli inspiegabili ritardi ed inadempienze che riguardano l'operato degli uffici giudiziari, quanto sotto il profilo della ragionevolezza dell'attuale configurazione dell'omicidio colposo nel codice penale e delle norme relative alla prescrizione dei reati;

nel caso dell'omicidio di Mauro Falletta, infatti, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha presentato negli anni ben 4 richieste di archiviazione, cui sono seguite le opposizioni della parte civile e le ordinanze del giudice per le indagini preliminari che hanno disposto la prosecuzione delle indagini. Si sono persi anni prima che si arrivasse alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero solo l'8 maggio 2013;

tali ritardi, a parere dei difensori di parte civile, risultano inspiegabili in quanto già nel 2012 si sarebbe potuto procedere alla richiesta di rinvio a giudizio sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia Costiera e, almeno nei confronti di uno degli indagati, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto disponeva degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio già alla fine del 2010;

sotto questo profilo l'attuale formulazione dell'art. 159 del codice penale sulla sospensione dei termini di prescrizione, non prevedendo fra i casi di sospensione quello della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero di cui all'art. 408 codice di procedura penale non accolta dal giudice delle indagini preliminari, fa sì che la prescrizione continui a correre nel periodo che va dalla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero all'ordinanza del giudice che ordini ulteriori indagini o disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione. Tale lacuna normativa, assieme ai ritardi ed alle discutibili valutazioni della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ha determinato nella vicenda Falletta la prescrizione dei reati, proprio nel momento in cui era stata individuata l'imbarcazione con la quale era stato commesso il delitto ed erano emerse numerose prove sull'identità dei presunti responsabili;

considerato che:

l'attuale formulazione dell'art. 589 del codice penale per l'omicidio colposo, prevede una pena maggiore (reclusione da 2 a 7 anni) se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; da questa aggravante speciale deriva un aumento dei termini di prescrizione che, come stabilito dal secondo comma dell'art. 157 codice penale, tengono conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante ad effetto speciale;

il sesto comma dello stesso art. 157 prevede, inoltre, il raddoppio dei termini di prescrizione per l'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

la mancata previsione di un'analoga aggravante per l'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme che disciplinano la navigazione delle imbarcazioni o natanti a motore, determina un'irragionevole ed ingiustificabile a parere dell'interrogante disparità per fattispecie analoghe e di pari riprovazione sociale;

una disparità che diventa assurda per i riflessi che ha sul decorrere dei tempi della prescrizione, per i quali attualmente un omicidio colposo su strada si prescrive in un tempo più che doppio rispetto ad un omicidio colposo in mare per violazione delle norme della navigazione. Una disparità che nel caso Falletta ha prodotto un'inaccettabile diniego di giustizia che rischia di privare di ogni credibilità il nostro sistema penale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno (considerato che il procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina e le parti civili hanno impugnato la sentenza di primo grado che dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, riproponendo le questioni di legittimità costituzionale sopra evidenziate) promuovere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le azioni necessarie affinché l'Avvocatura dello Stato possa, nel giudizio avanti la Corte costituzionale, avvalorare la tesi dell'irragionevolezza e della illegittimità costituzionale dell'assurda disparità di trattamento fra le 2 forme di omicidio colposo, in modo da soddisfare le legittime istanze di giustizia dei prossimi congiunti di Mauro Falletta, come quelle dei parenti delle vittime di tutti gli omicidi colposi in mare;

se non ritenga necessario prendere in considerazione l'estensione dell'aggravante speciale prevista per l'omicidio colposo, commesso con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale dei veicoli a motore, alle analoghe fattispecie di omicidio colposo per violazione delle norme sulla navigazione delle imbarcazioni a motore;

quali iniziative intenda intraprendere per avviare un complessivo ripensamento dell'istituto della prescrizione che, per come è configurato nel codice penale e per le inadempienze di taluni uffici giudiziari, si traduce in alcuni casi (come mostra il drammatico caso Falletta) in un fattore di impunità dei responsabili dei reati ed in una violazione dei principi di uguaglianza e obbligatorietà dell'azione penale, che dovrebbero invece caratterizzare il nostro sistema penale ed informare i comportamenti degli organi giudiziari.

(3-01119)