• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03282 la Commissione europea ha stigmatizzato che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03282presentato daBORDO Francotesto diMartedì 22 luglio 2014, seduta n. 269

FRANCO BORDO e PALAZZOTTO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la Commissione europea ha stigmatizzato che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei «prelievi» sulle eccedenze di produzione delle «quote latte» (cosiddetti «prelievi supplementari»);
i regolamenti comunitari n. 804/68, n. 856/84 e n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) assegnano, a ciascuno Stato membro, dei massimali di produzione del latte e di prodotti lattieri che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato membro, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica;
lo sforamento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come «prelievo supplementare»;
l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, ha prorogato il sistema delle «quote latte» fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il regime delle quote cesserà il 31 marzo 2015;
il mancato pagamento dei «prelievi», da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste;
con decisione 2003/530/CE del 16 luglio 2003, la Commissione europea ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori aderì a detti piani di rateizzazione;
la Commissione europea in data 20 giugno 2013 ha inviato all'Italia, la messa in mora. Di fatto, la Commissione europea ha posto l'Italia sotto procedura di infrazione (n. 2013/2092 – articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per il mancato recupero alle casse dello Stato, a tutt'oggi, di prelievi per un importo di 1,423 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla «copertura» di cui alla citata decisione), calcolato al netto di 158 milioni di euro non più recuperabili;
la paralisi di tali pagamenti è imputabile, secondo la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano:
a) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la legge n. 44 del 2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di «oggettiva difficoltà economica» (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione);
b) gli «accertamenti» delle somme dovute, da parte dell'amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori;
c) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla pubblica amministrazione, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione;
la Commissione europea ha messo sotto accusa la gestione degli arretrati di quella fascia di produttori che non ha aderito ad alcuna rateizzazione (ne sono state fatte due concordate in sede Ecofin) e che dunque risulta totalmente inadempiente. Per la Commissione l'assenza di progressi significativi del recupero delle multe dopo tanti richiami e campanelli d'allarme, non poteva che concretizzarsi in una procedura di infrazione;
due anni fa la Corte dei conti aveva denunciato, con una relazione circostanziata, il rischio dell'apertura di una falla nel bilancio dello Stato e, precisamente, «... questo modo di procedere consente di mantenere sommerso un debito a carico del bilancio statale ...» sottolineando la «... pericolosità finanziaria delle ingenti anticipazioni di tesoreria, ...»;
lo Stato italiano per far fronte agli impegni con la Commissione europea, che altrimenti si sarebbe rivalsa sui contributi agli agricoltori, è ricorso alle anticipazioni di tesoreria statale, il tutto per sanare un buco di complessivi 4,4 miliardi di euro;
il recupero delle somme dovute riguardano le pendenze di circa duemila produttori di cui seicento di loro devono pagare somme superiori a 300 mila euro. Il comportamento di questi soggetti produce una distorsione delle regole del mercato, nonché una concorrenza sleale nei confronti della stragrande maggioranza dei trentotto mila allevatori che si sono messi in regola e hanno rispettato le norme negli anni, acquistando o affittando quote per un valore complessivo di 2,42 miliardi di euro;
in merito alla vicenda suddescritta in data 6 giugno 2014, la Commissione europea ha inviato al Consiglio dell'Unione europea una relazione (COM(2014) 334) relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003 del Consiglio. La relazione costituisce la valutazione della Commissione sui progressi comunicati dalle autorità italiane, con riferimento al 2012, nel recupero del prelievo supplementare sia nei periodi contemplati dalla decisione del Consiglio che in quelli non contemplati dalla citata decisione –:
quali interventi urgenti il Ministro intenda porre in essere per dirimere la vicenda illustrata in premessa. (5-03282)