• C. 559-A EPUB presentata il 24 luglio 2014. VERINI Walter, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.559 [Reato di Depistaggio] Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 559-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 559, d'iniziativa dei deputati
BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
Presentata il 27 marzo 2013
(Relatore: VERINI)

La II Commissione permanente (Giustizia), il 24 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 559. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante «Introduzione nel codice penale, concernente il reato di depistaggio e inquinamento processuale»;

          premesso che:

              il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza Legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

              il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base, e dunque una gravità, diversa. A titolo esemplificativo, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter, che prevede una pena base della reclusione fino a 4 anni) quanto il delitto di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo articolo 315, introdotto dall'articolo 1, comma 1, che prevede una pena base della reclusione da due a Otto anni);

              in relazione al nuovo articolo 315 del codice penale (depistaggio e inquinamento processuale), si rileva altresì che la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);

              secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione discende il princìpio di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994);

              la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti della fattispecie incriminatrici, anche sotto il profilo della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili; la sentenza n. 394 del 2006, in particolare, ha rilevato che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione;

              il richiamo all'articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, appare ultroneo; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, operata dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, residua nell'articolo 374 il solo reato

di frode nel processo civile e amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi,
      esprime
PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          1) si valuti molto attentamente nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale – introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge – che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006);

          2) alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione, si valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, che comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);

          3) si valuti attentamente l'opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-ter c.p. il richiamo all'articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.


Testo
della proposta di legge n. 559
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Testo
della Commissione
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Art. 1.
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

      1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 372-bis. – (Depistaggio). – Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».       «Art. 375. – (Depistaggio e inquinamento processuale).È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

          1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

          2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

          3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2».

 

      2. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

        3. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
        4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
        «Art. 383-bis. – (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 375, la pena è della reclusione da tre a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a
  venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
        Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377 e 377-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà:
            1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;
            2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico.
 

      Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio».

 

      5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-bis,».