• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01134 RICCHIUTI - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico - Premesso che: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01134 presentata da LUCREZIA RICCHIUTI
giovedì 24 luglio 2014, seduta n.290

RICCHIUTI - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico - Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è un organismo indipendente, istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

l'Autorità svolge una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo, ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

in particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse";

con l'art. 21, comma 19 e seguenti, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, all'Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n. 481 del 1995;

l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e della normativa dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal terzo pacchetto energia europeo anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento;

l'Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della legge istitutiva e definisce le procedure ed i regolamenti per l'organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità;

le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati: tale contributo è stato ridotto (volontariamente dall'Autorità) allo 0,3 per 1.000 rispetto all'1 per 1.000 previsto dalla legge istitutiva (art. 2, comma 38, lettera b);

l'Autorità, fin dalla sua prima operatività nel 1997, ha la sede istituzionale, legale e soprattutto operativa (la struttura) nella città di Milano, ove lavora oltre l'80 per cento del suo personale dipendente, ad elevata qualificazione e specializzazione ed ha a Roma un ufficio in cui sono concentrate principalmente le funzioni relazionali e di comunicazione;

l'art. 22, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014 prevede che entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individui uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi trasferiscano i loro uffici nei predetti edifici;

l'Autorità (che ha sempre contribuito al contenimento della spesa e ha tenuto l'aliquota contributiva del proprio autofinanziamento ben al di sotto dei limiti di legge) ha già avviato iniziative per aderire alla prevista razionalizzazione e ai sacrifici imposti dalla contingenza economica individuando a Milano, sulla base delle iniziative già da tempo intraprese con l'Agenzia del demanio e con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio, una diversa collocazione, con conseguente risparmio di spesa, rispetto agli oneri attuali, stimato tra il 20 e il 30 per cento (ben oltre quindi il risparmio atteso del 10 per cento previsto dal comma 7 del medesimo articolo 22) ovvero, ove possibile, uno o più edifici da utilizzare in comune con autorità già operanti a Milano, quale la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), con cui, peraltro, condivide già oggi importanti funzioni di controllo sui mercati finanziari dell'energia e, in prospettiva, funzioni di monitoraggio per l'attuazione del regolamento (UE) 1227/201 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

l'attuazione della normativa determinerebbe un trasferimento d'ufficio del personale dipendente, ad elevata qualificazione e specializzazione, con rilevanti gravi effetti negativi sia in termini funzionali sia di costi (causando gravissime difficoltà per i dipendenti e le loro famiglie, costretti ad un trasferimento di ben oltre i 50 chilometri previsti come limite massimo per la mobilità nella pubblica amministrazione) e non rappresenterebbe, di per sé, un risparmio maggiore di quello che deriverebbe dal reperimento di una sede demaniale nella stessa città di Milano, anzi; a fronte di una una riduzione del costo degli immobili in uso all'Autorità stimabile in 1.400.000 euro all'anno (circa un terzo rispetto ai canoni di locazione attuali), l'attuazione tout court di quanto previsto determinerebbe un incremento di costi correlati al potenziale trasferimento della struttura che, nei prossimi anni, si potrebbe attestare oltre i 10 milioni di euro;

non è espressamente definito in quale modo il risparmio, ottenuto con qualunque mezzo, potrebbe essere impiegato, visto che il bilancio dell'Autorità non concorre alla formazione del bilancio dello Stato e che, in pratica, i presunti denari risparmiati con un trasferimento della sede dell'Autorità a Roma attualmente non potrebbero che rimanere sul conto bancario dell'Autorità stessa,

si chiede di sapere:

se non reputino che il trasferimento della sede dell'AEEGSI da Milano a Roma, anziché razionalizzare, disperda un patrimonio professionale nazionale che ha dimostrato di sapere ben operare ed è apprezzato all'estero, con grave caduta dell'efficienza dell'istituzione per un periodo di certo non breve;

se non ritengano che tale trasferimento mini gravemente il regolare svolgimento delle attività dell'AEEGSI determinando, anziché risparmi irrisori, costi assai rilevanti, a partire dalla minore produttività;

se in definitiva non intendano attivarsi al fine di promuovere un trasferimento dell'Autorità per l'energia in una nuova e meno costosa sede ma pur sempre a Milano, onde conseguire risparmi effettivi ed evitare che un contenimento della spesa sugli immobili sia poi vanificato da nuovi costi di organizzazione e ricollocamento causati dall'eventuale cambio di città.

(3-01134)