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Atto a cui si riferisce:
C.2392 Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2392


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MONGIELLO, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, BASSO, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARRA, CARRESCIA, CARUSO, CASATI, CENSORE, CERA, CHAOUKI, CIVATI, COVA, DE MICHELI, DI GIOIA, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, FEDI, FOLINO, GINATO, GINOBLE, IACONO, IORI, LA MARCA, MARCHETTI, PIERDOMENICO MARTINO, MARZANO, MAZZOLI, MELILLI, MOGNATO, MONACO, MONTRONI, MOSCATT, MURA, OLIVERIO, PELILLO, PORTA, SANGA, FRANCESCO SANNA, TARTAGLIONE, TERROSI, TIDEI, VENITTELLI, ZARDINI
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
Presentata il 19 maggio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! I disturbi del comportamento alimentare (DCA) negli adolescenti e le patologie ad essi associate sono fenomeni sempre più presenti nella nostra società e costituiscono un'epidemia sociale in continua espansione. Si stima che, in Italia siano circa due milioni gli adolescenti che soffrono di tali disturbi. Negli ultimi anni si è registrato un notevole abbassamento dell'età in cui i DCA fanno la propria comparsa: il 40 per cento si manifesta infatti tra i 15 e i 19 anni, ma si evidenziano anche già a 8-12 anni.
      Molti giovani, fin dall'infanzia, sono affetti da un eccesso ponderale e da DCA. L'obesità infantile comporta, spesso, lo sviluppo di malattie metaboliche e cardiovascolari sia a breve sia a lungo termine ed è predittiva di obesità nell'adulto. La sua comparsa è influenzata da alterati stili di vita indotti da differenti fattori, dall'assunzione calorica in eccesso e dalla scarsa qualità nutrizionale del cibo introdotto.
      Nel 90 per cento dei casi i DCA si presentano prima dei 25 anni, di età, nel periodo adolescenziale.
      Un'educazione alimentare di base potrebbe quindi ritenersi utile, se non essenziale, per prevenire questi insidiosissimi fenomeni degenerativi, ma anche utile per tutti coloro che sono interessati alla propria salute, indipendentemente dall'età.
      Da articoli scientifici pubblicati in materia dai ricercatori dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) si evince che per i più piccoli l'educazione alimentare si rende spesso necessaria per contrastare i messaggi pubblicitari insistenti che li bombardano continuamente.
      Per i giovani essa è indispensabile per fare in modo che scoprano com’è utile avere cura di sé e che non cadano nelle trappole commerciali e mediatiche, sempre in agguato. Per gli adulti essa è uno strumento per migliorare lo stato di benessere. Per chi soffre di disturbi o di vere e proprie malattie essa serve a migliorare lo stato di salute. Per chi ha un leggero sovrappeso essa è un passaggio indispensabile per acquisire quell'autonomia che consentirà di mantenere il peso sotto controllo senza inutili sacrifici, sofferenze e fallimenti.
      I bambini, del resto, sono sempre felici di apprendere cose nuove. Nel caso dell'educazione alimentare, imparare da piccoli come mangiare rappresenta il miglior sistema per stare bene tanto sia da giovani che con il passare degli anni.
      Riguardo all'INRAN, va fatto presente che esso, sin dalla sua istituzione, oltre a svolgere attività di ricerca nei vari settori dell'alimentazione, è stato sempre impegnato in attività di formazione e di educazione alimentare di rilievo, interagendo con le altre istituzioni pubbliche (Ministeri, università, scuole e altri), con gli enti locali e con organizzazioni private. Per tale scopo, ove si decidesse di rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione alimentare nelle nostre scuole, l'istituto dovrebbe essere coinvolto in maniera determinante e costante per proporre metodi di studio e tecniche di insegnamento il più efficaci possibili.
      Scopo della presente proposta di legge è quindi l'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, dell'insegnamento dell'educazione alimentare.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare).

      1.    A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, è introdotto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata «educazione alimentare».
      2. L'insegnamento dell'educazione alimentare ha lo scopo di concorrere alla formazione, nei giovani e nelle future generazioni, di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione, anche al fine di incrementare il benessere generale delle persone e di prevenire o di ridurre l'insorgenza delle malattie e delle patologie più diffuse correlate a stili di vita e a scelte alimentari scorretti.

Art. 2.
(Programmazione oraria).

      1.    All'insegnamento dell'educazione alimentare sono destinate due ore a settimana, anche frazionabili, individuate nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni vigenti in materia.
      2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative, definisce le modalità relative alla collocazione temporale, eventualmente anche pomeridiana, delle ore dedicate all'insegnamento dell'educazione alimentare ai sensi del comma 1.

Art. 3.
(Docenti incaricati).

      1. All'insegnamento dell'educazione alimentare sono preposti docenti laureati in medicina, in psicologia specializzati in alimentazione, in scienze biologiche, in scienze della nutrizione o in scienze dell'alimentazione e nutrizione umana delle facoltà di agraria.

Art. 4.
(Criteri per l'accesso all'insegnamento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5 e definisce, altresì, i criteri retributivi e le modalità che devono presiedere all'apporto recato dai dipendenti provenienti dalle amministrazioni della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riguardo ai rispettivi enti vigilati e, in specie, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), e ai docenti preposti all'insegnamento dell'educazione alimentare ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.
(Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale degli insegnanti).

      1.    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, approva e rende esecutivo un progetto di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali, della durata di sei mesi, al fine di

fornire ai docenti, di cui all'articolo 3 le informazioni e le conoscenze necessari all'espletamento dell'insegnamento dell'educazione alimentare.
      2.    Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 è esonerato dal servizio per tutto il periodo di durata degli stessi.
Art. 6.
(Programmi di insegnamento).

      1.    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alimentare.
      2.    I programmi di cui al comma 1 devono prevedere la trattazione teorica e pratica della materia, al fine di formare negli studenti una coscienza civile che valorizzi la cultura della conoscenza e della prevenzione alimentari.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2.    Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.