• C. 1105 EPUB Proposta di legge presentata il 30 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1105 Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1105


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, CASELLATO, CINZIA MARIA FONTANA, INCERTI, MADIA, MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori
Presentata il 30 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare il rapporto di lavoro tra i parlamentari e i loro collaboratori.
      L'articolo 1 prevede che i parlamentari, per ciò che attiene le attività relative allo svolgimento del mandato, possono essere assistiti da collaboratori liberamente scelti nell'ambito di personale non appartenente alle amministrazioni delle Camere.
      Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il rapporto sia di natura fiduciaria e fondato sull'accordo tra le parti. Il comma 2 prescrive la durata del contratto che, salvo diverso accordo tra le parti, si estingue alla fine della legislatura o nel caso di cessazione anticipata del mandato da parte del parlamentare. Si vieta la possibilità di stipula di contratti con il coniuge ovvero con parenti o affini entro il secondo grado. Il comma 3 chiarisce che il rapporto di lavoro non dà luogo a rapporti di impiego o di servizio presso le amministrazioni parlamentari. Il comma 4 rimanda la competenza delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria.
      L'articolo 3, ai commi 1 e 2, disciplina, mediante rinvio a delibere degli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato adottate d'intesa tra di loro, le modalità di pagamento diretto delle retribuzioni dei collaboratori e le modalità di assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali da parte delle amministrazioni parlamentari, nei limiti delle somme destinate a tale scopo. Si precisa che la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata alla corresponsione della retribuzione e all'assolvimento degli oneri accessori. La retribuzione del collaboratore non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti. Il comma 3 attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di vigilare affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano rispondenti all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale sia conforme all'attività svolta. Il comma 4 prevede la possibilità che gli Uffici di Presidenza disciplinino ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici parlamentari. Il comma 5 ammette la facoltà di instaurare rapporti anche oltre i limiti finanziari previsti: in tal caso la retribuzione e gli oneri accessori sono a esclusivo carico del parlamentare.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Collaboratori parlamentari).

      1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro
e normativa applicabile).

      1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.
      2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.


      3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratori parlamentari).

      1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene

il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.
      3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.
      4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
      5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.