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Atto a cui si riferisce:
C.769 Delega al Governo per la separazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'iscrizione dei ragionieri nel Collegio dei ragionieri e periti commerciali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 769


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TOTARO
Delega al Governo per la separazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'iscrizione dei ragionieri nel Collegio dei ragionieri e periti commerciali
Presentata il 16 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Appare necessario provvedere alla separazione dell'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attraverso la confluenza dei ragionieri e periti commerciali nel neoistituito Collegio dei ragionieri e periti commerciali. Detta operazione si ritiene necessaria in quanto essendo passati otto anni dall'entrata in vigore della norma di unificazione degli albi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, non si sono al contempo realizzate le condizioni per l'unificazione delle rispettive casse di previdenza il cui termine per l'esercizio della delega governativa è scaduto il 31 marzo 2007.
      Di conseguenza è necessario e indifferibile far confluire gli iscritti con il titolo professionale di ragioniere in un nuovo ente ad esaurimento per consentire ai dottori commercialisti ed esperti contabili l'iscrizione alla cassa dei dottori commercialisti e ai ragionieri l'iscrizione alla cassa dei ragionieri e periti commerciali. Con la norma in esame si risolve la problematica relativa all'accesso degli esperti contabili che rappresentano una sezione della professione dei dottori commercialisti conformatasi alla riforma dei cicli universitari che prevedono la laurea triennale per coloro che intendono accedere alla sezione degli esperti contabili e la laurea quinquennale per chi intende iscriversi alla sezione commercialisti. D'altro canto la professione dei ragionieri e periti commerciali è in un'obiettiva fase di progressiva estinzione avendo pochissimi nuovi iscritti e tirocinanti, in quanto con l'introduzione del diploma universitario come requisito d'accesso dal 1992 e con l'identità dei percorsi formativi dal 2002 con i dottori commercialisti vi è una indubbia preferenza per gli aspiranti professionisti ad accedere presso quest'ultimo albo. I dottori commercialisti crescono invece del 4 per cento l'anno e contano oggi 65.000 iscritti e circa 60.000 praticanti. Per attuare la separazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e la costituzione del Collegio dei ragionieri, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega, e alla conseguente emanazione di decreti legislativi atteso il rango della normativa che attualmente disciplina le due professioni, contenuta nel citato decreto legislativo n. 139 del 2005. La proposta di legge consta di cinque articoli. All'articolo 1 è prevista la separazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la confluenza degli iscritti con il titolo professionale di ragioniere commercialista nel ricostituito Collegio dei ragionieri e periti commerciali. All'articolo 2 è previsto che la separazione sarà realizzata con decreto legislativo, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, essendo necessario definire le modalità per la costituzione del consiglio nazionale e dei consigli locali del Collegio dei ragionieri e periti commerciali, l'ambito delle attività oggetto della professione di ragioniere e perito commerciale, le norme transitorie che statuiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza del personale impiegato negli attuali enti nazionali e locali dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel neoistituito Collegio dei ragionieri e periti commerciali, definendo altresì l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi (articolo 3). All'articolo 4 è previsto, con riferimento alla disciplina previdenziale, che i dottori commercialisti e gli esperti contabili siano iscritti alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti ed i ragionieri alla cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali. All'articolo 5 è statuito che il registro dei revisori contabili, attualmente gestito dall'Istituto dei revisori contabili dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, ritorni, anche alla luce dei rilievi antitrust, nella sfera di competenza del Ministero della giustizia che stabilirà la relativa disciplina con apposito regolamento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione del 14 settembre 2006 segnalata al Parlamento, ha statuito che l'attribuzione della gestione del registro all'Ordine dei commercialisti crea una obiettiva distorsione al regime di concorrenza fra categorie professionali consentendo ai commercialisti di poter interferire sull'autonomia ed indipendenza dei revisori contabili dei quali fanno parte non solo dottori commercialisti e ragionieri ma anche avvocati, consulenti del lavoro e soggetti non iscritti in albi. È stato previsto che lo schema del decreto legislativo, che sarà predisposto dal Governo, dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. In caso di mancata espressione dei predetti pareri entro il termine indicato il decreto legislativo potrà comunque essere emanato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presso il quale è istituito l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è scisso nell'Ordine autonomo e separato dei dottori commercialisti e nel Collegio dei ragionieri e periti commerciali, di seguito denominato «Collegio».

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo diretto a disciplinare la separazione di cui all'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplina dello scioglimento del consiglio nazionale e dei consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) indizione di nuove elezioni per la nomina degli organi direttivi dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e del Collegio.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano

espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
Art. 3.

      1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

          a) le modalità per la costituzione del Collegio, nonché del consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività;

          b) le modalità e i criteri per la confluenza nel Collegio di coloro che sono in possesso del titolo di ragioniere commercialista e che risultano iscritti nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

          c) l'ambito delle attività oggetto della professione di ragioniere e perito commerciale;

          d) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza del personale impiegato, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli enti nazionali e locali e dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel Collegio definendo altresì l'ambito territoriale dei collegi locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

      1. Gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono tenuti al versamento dei prescritti contributi alla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti; gli iscritti al Collegio alla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 5.

      1. La gestione del registro dei revisori contabili è affidato ad una specifica unità organizzativa del Ministero della giustizia.
      2. Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 28, è abrogato.