• C. 824 EPUB Proposta di legge presentata il 19 aprile 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.824 Istituzione del programma di formazione ed educazione "Marco Polo" per l'approfondimento della cultura italiana, destinato ai giovani italiani residenti all'estero


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 824


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BORGHESE, MERLO, BUENO
Istituzione del programma di formazione ed educazione «Marco Polo» per l'approfondimento della cultura italiana, destinato ai giovani italiani residenti all'estero
Presentata il 19 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'esistenza di più di 4 milioni di cittadini italiani residenti all'estero, di cui oltre 500.000 giovani di età compresa tra diciotto e i ventinove anni (Rapporto Migrantes italiani nel mondo – 2008), è oggi fondamentale per l'Italia. Nel contesto mondiale attuale, in cui la globalizzazione ha approfondito i legami sociali, culturali, commerciali e tecnologici tra i popoli, l'importanza del ruolo giocato dai membri di questa collettività cresce ogni giorni di più. L'evidenza irrefutabile della considerazione che l'Italia attribuisce a questa collettività è stata l'istituzione della circoscrizione Estero, che consente il voto diretto a tutti i connazionali che risiedono fuori confine, concessa dalla legge n. 459 del 2001.
      Perciò il suo potenziale, come risorsa per il Paese, ha bisogno di un impegno di investimento preciso e coerente verso la suddetta comunità, attraverso politiche attive volte ad aumentarlo.
      È per questo che diventa necessario approfondire il rapporto tra il nostro Paese e la sua comunità nata e residente all'estero, attraverso l'intensificazione degli scambi educativi e culturali che la legano alla nostra terra. L'istituzione di un programma per i giovani italiani nati e residenti all'estero, prevista dalla proposta di legge, va in questa direzione. La finalità è quella di rafforzare l'identità e la cultura italiana nel mondo e, allo stesso tempo, quella di contribuire alla formazione dei nostri giovani cittadini fuori dell'Italia, con l'obiettivo che possano diventare «agenti del cambiamento» nelle loro società di residenza, accrescendo così le loro abilità come futuri leader nella loro comunità.
      L'opportunità di poter offrire a questi giovani la loro prima esperienza educativa e culturale in Italia consoliderà, senza dubbio, il loro senso di appartenenza.
      Nell'ideazione di questa proposta di legge ci si è ispirati, con gli adattamenti del caso, all'esperienza pluriennale di successo di analoghi programmi di formazione realizzati, nei confronti delle loro rispettive comunità di cittadini non residenti, in Paesi come Israele e la Grecia.
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, l'istituzione di un programma di formazione ed educazione per l'approfondimento della cultura italiana destinato ai giovani italiani residenti all'estero: il programma «Marco Polo». Questo programma sarà destinato a formare ogni anno 150 studenti, in possesso di determinati requisiti, scelti sulla base di un criterio di ripartizione demografica che rispetti quella della popolazione italiana residente nella circoscrizione Estero.
      Il programma sarà destinato, quindi, a tutti i giovani laureati tra i ventiquattro e i trenta anni di età, nati e residenti all'estero, con conoscenza di base della lingua italiana. La valutazione di ciascuno dei concorrenti sarà effettuata, nei Paesi di provenienza, dalle ambasciate e dalle rappresentanze consolari italiane, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) del medesimo Paese, in base al rendimento accademico, a una prova scritta e a un colloquio.
      La durata prevista del programma «Marco Polo» è di un mese, per tre volte all'anno per gruppi di cinquanta ragazzi ciascuno e includerà la partecipazione ad attività formative didattiche che comprenderanno:

          a) corsi di storia, economia e conoscenza dell'arte italiana;

          b) attività culturali varie;

          c) visite a istituzioni nazionali e regionali, con approfondimento della conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle stesse;

          d) visite di aziende private e di organizzazioni del terzo settore per conoscere la realtà economica e sociale italiana.

      Il programma si propone anche di rafforzare i legami di amicizia e di comprensione reciproca tra i giovani italiani nati e residenti all'estero e quelli residenti in Italia, la presa di coscienza dell'esistenza di un'Italia fuori dai confini nazionali per i giovani residenti, e la consapevolezza di essere parte integrante di un unico «popolo italiano» per i giovani partecipanti al programma, ma non solo. Il fatto che il programma si realizzi in forma collettiva per i centocinquanta ragazzi italiani, divisi in tre gruppi, provenienti da diversi continenti, favorirà, inoltre, tra gli stessi lo scambio delle esperienze sociali, culturali ed educative.
      La previsione di spesa della presente proposta di legge è pari a circa 12.000 euro per studente, così suddivisa:

budget per destinatario del programma totale trenta giorni
pensione completa 5.500 euro
corsi di storia, economia ed arte 2.500 euro
trasporti 1.500 euro
tour/escursioni 1.000 euro;
viaggio A/R Paese di provenienza/Italia 1.500 euro
TOTALE 12.000 euro
TOTALE 150 DESTINATARI 1.800.000 euro

      La spesa totale prevista a carico del bilancio dello Stato è quindi pari a circa 1.800.000 euro all'anno.
      Una somma che è un vero investimento per il Paese, a paragone del beneficio che ne deriverà dal formare nuove generazioni di italiani, preparati a diffondere la cultura italiana nel mondo.
      La valorizzazione di giovani talenti come veicolo di promozione culturale, sociale, commerciale e turistico al di fuori dell'Italia non può essere sprecata.
      L'attuazione del programma di formazione ed educazione «Marco Polo» destinate

ai giovani italiani residenti all'estero, che consente il rafforzamento e l'approfondimento dei legami che li uniscono al Paese d'origine, è un investimento che l'Italia fa sul proprio futuro, affinché le nuove generazioni, residenti in patria o all'estero, possano collaborare a costruire un'Italia più globale, più socialmente coesa e più consapevole del proprio ruolo sulla scena mondiale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del programma «Marco Polo»).

      1. È istituito il programma di formazione ed educazione «Marco Polo» destinato all'approfondimento della cultura italiana di giovani italiani laureati nati e stabilmente residenti all'estero.
      2. L'ammissione al programma «Marco Polo» avviene tramite indizione di un bando di concorso per la concessione di borse di studio, ai sensi dell'articolo 3, per un numero totale annuo pari a centocinquanta.

Art. 2.
(Requisiti per l'ammissione).

      1. Possono essere ammessi al programma «Marco Polo» i giovani di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età compresa tra i ventiquattro e i trenta anni alla data di indizione del bando di concorso;

          b) conoscenza di base della lingua italiana;

          c) rendimento accademico di livello medio-alto;

          d) non avere mai usufruito in precedenza del programma «Marco Polo»;

          e) non avere mai usufruito di altre borse di studio concesse dallo Stato italiano.

Art. 3.
(Bando di concorso).

      1. Per l'ammissione al programma «Marco Polo» il Ministero degli affari

esteri indice annualmente un bando di concorso per la concessione di centocinquanta borse di studio, con l'indicazione delle borse di studio disponibili per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero, calcolate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 6.
      2. Le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, da comunicare alle ambasciate consolari italiane all'estero ai fini della sua adeguata diffusione.
Art. 4.
(Contenuti e durata del programma «Marco Polo»).

      1. Il programma «Marco Polo» consiste in un corso di formazione ed educazione per l'approfondimento della cultura italiana della durata di un mese e suddiviso in tre periodi nel corso dell'anno per un totale di centocinquanta partecipanti. Il corso è svolto in Italia e prevede le seguenti attività formative didattiche:

          a) corsi di storia, economia e conoscenza dell'arte italiana;

          b) attività culturali, quali visite ai musei, alle mostre e attività congressuali;

          c) visite a istituzioni nazionali e regionali, con approfondimento della conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle stesse;

          d) visite di aziende private e di organizzazioni del terzo settore per conoscere la realtà economica e sociale italiana.

Art. 5.
(Selezione dei partecipanti al programma «Marco Polo»).

      1. Ai fini della concessione delle borse di studio di cui all'articolo 3, la selezione dei giovani italiani partecipanti è effettuata,

nei Paesi di provenienza, dalle ambasciate e dalle rappresentanze consolari italiane, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) dei medesimi Paesi, sulla base dei titoli accademici, del superamento di una prova scritta, da svolgere anche nella lingua madre di ciascun candidato, su un tema legato all'Italia, e delle motivazioni personali valutate nel corso di un colloquio personale, da eseguire in lingua italiana.
Art. 6.
(Assegnazione delle borse di studio).

      1. L'assegnazione delle borse di studio avviene secondo i seguenti criteri di ripartizione:

          a) centoquaranta borse di studio sono assegnate ai giovani italiani laureati dei Paesi esteri in modo proporzionale alla presenza nel CGIE dei rispettivi consiglieri;

          b) dieci borse di studio sono assegnate ai giovani italiani laureati scelti dal Ministero degli affari esteri, tenuto conto che non tutti gli Stati esteri sono rappresentati nel CGIE.

Art. 7.
(Organizzazione del programma «Marco Polo»).

      1. L'organizzazione del programma «Marco Polo» è stabilita dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.