• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01579/002/ ... premesso che: il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1579/2/02 presentato da SERGIO LO GIUDICE
mercoledì 30 luglio 2014, seduta n. 135

Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggiore età;
il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;
l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggiore ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;
a valutare la possibilità di predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;
a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.
(0/1579/2/2)
LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI