Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/01143 FAVERO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:
si assiste ad una contraddizione tra normativa italiana ed europea...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-01143 presentata da NICOLETTA FAVERO
mercoledì 30 luglio 2014, seduta n.295
FAVERO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:
si assiste ad una contraddizione tra normativa italiana ed europea in merito all'utilizzo del grasso derivante dalle trasformazioni di sottoprodotti animali, finalizzato alla produzione di energia necessaria nel processo di trasformazione;
al fine di facilitare un'applicazione omogenea sul territorio nazionale ed evitare distorsioni sul mercato, la Regione Piemonte, con una nota del 14 marzo 2013 (prot. 4210/DB10.14), ha inviato una richiesta di parere in merito a tale situazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
come descritto nella nota, l'eliminazione ed il recupero dei sottoprodotti di origine animale nonché dei materiali derivanti dalle loro lavorazioni sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011;
in particolare il punto (40) delle considerazioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 sottolinea che l'uso di sottoprodotti di origine animale e loro derivati come combustibile non deve essere considerato come un'operazione di smaltimento dei rifiuti, fermo restando che tale impiego deve avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica, nonché il rispetto delle norme ambientali; inoltre gli artt. 12, 13 e 14 dello stesso regolamento prevedono che i sottoprodotti di origine animale (categoria 1, 2 e 3) possano essere utilizzati come combustibile o senza trasformazione preliminare;
l'allegato 1 del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce al punto (41) l'operazione di combustione dei sottoprodotti di origine animale, come un processo che comporta l'ossidazione del combustibile in modo da utilizzare il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, se non sono rifiuti;
dall'analisi della disciplina in materia di rifiuti emerge che in base all'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, lettera b) il trasporto, la trasformazione e la combustione dei sottoprodotti di origine animale, compresi quelli trasformati, contemplati nel regolamento n. 1069/2009 (Caserta) sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
infine, l'art. 184-bis dello stesso decreto legislativo classifica come sottoprodotti esclusi dall'applicazione della normativa dei rifiuti, le sostanze che: sono originate da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione delle sostanze in questione; è certo che la sostanza possa essere utilizzata e venga utilizzata nello stesso o in un altro processo; l'utilizzo sia legale, ossia la sostanza soddisfi per l'utilizzo specifico i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e non comporti impatti negativi all'ambiente;
rilevato che:
alla luce della disciplina comunitaria e nazionale analizzata, l'utilizzo del grasso fuso nei termini descritti in premessa non è da sottoporre alla disciplina dei rifiuti;
tuttavia, l'art. 293 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006 individua come combustibili quelli indicati nell'allegato X alla parte V del medesimo decreto ed il grasso fuso non risulta inserito nel suddetto allegato. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che "è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'Allegato X";
la complessità e l'apparente contraddizione delle disposizioni esposte ha come effetto, come anche rilevato nella nota esposta in premessa, che in alcune Regioni gli impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale che utilizzano grasso animale per alimentare gli impianti di trasformazione vengano riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/09 ed autorizzati sotto l'aspetto delle emissioni, mentre in altre, come il Piemonte, vi sia il dubbio che il grasso fuso, non essendo contemplato nell'allegato X della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, non possa essere considerato come combustibile, e quindi l'impianto di combustione sia da sottoporre alla disciplina dei rifiuti;
tale diversa considerazione genera sperequazioni e violazioni di concorrenza all'interno del settore della produzione energetica industriale che versa in stato di crisi in quanto l'aumento dei prezzi dell'olio vegetale sui mercati internazionali (olio di palma) e nazionali (colza, girasole) ha provocato la chiusura di aziende che hanno dovuto fermare la produzione e porre in cassa integrazione la manodopera, dovendo comunque mantenere gli oneri relativi alle rate di leasing attraverso il quale sono stati acquistati gli impianti;
quest'ultimi, attraverso l'utilizzo di grassi animali, sarebbero al contrario in grado di usufruire di un prodotto locale, che oggi occorre invece smaltire, come i grassi C1 e C2, che garantiscono una migliore sostenibilità ambientale, con la conseguente diminuzione di importazione di olii non sostenibili;
infine, si evidenzia come in Piemonte, tale settore vale circa 40 megawatt istallati, per un investimento di oltre 120 milioni di euro e un'occupazione diretta di oltre 100 unità, con un ulteriore indotto legato ai servizi di manutenzione impianti e assistenza;
considerato inoltre che:
in una ulteriore nota prot. 8439/DB1014 del 30 giugno 2014, la Regione Piemonte, in riferimento alla richiesta di chiarimenti nella materia descritta da parte della Confindustria Piemonte, afferma che, alla luce della sopra richiamata normativa comunitaria e nazionale, l'utilizzo dei grassi e delle farine animali in un processo di combustione, sono esclusi dalla normativa dei rifiuti quando sono verificate le condizioni generali e specifiche di cui al capitolo IV e IV dell'allegato III del regolamento (CE) n. 142/2011, modificato dal recente regolamento (CE) n. 592/201, entrato in vigore il 15 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione;
di conseguenza, in considerazione anche degli elementi di novità introdotti dal regolamento (CE) n. 592/2014, e viste tra l'altro le posizioni già assunte da altre Regioni italiane, la Regione Piemonte ritiene che, alle condizioni richiamate, la combustione dei sottoprodotti di origine animale non sia da assoggettare alla disciplina dei rifiuti. Si ribadisce peraltro l'obbligo di riconoscimento sulla base del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ex art. 24, comma1, lettera d), per l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale di prodotti derivanti destinati alla combustione. Tali utilizzi sono soggetti alle prescrizioni sanitarie indicate dal regolamento (UE) n. 142/2011 (Regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009), così come recentemente modificate dal regolamento (UE) n. 592/2014,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda, al fine di facilitare un'applicazione omogenea sul territorio nazionale ed evitare divergenze nel settore della produzione energetica, adottare un chiarimento in merito alla normativa da applicare all'attività di utilizzo del grasso fuso, prodotto nell'impianto di trasformazione di sottoprodotti animali, e utilizzato nello stesso stabilimento per la produzione di energia necessaria al processo di trasformazione dei sottoprodotti animali;
se e quali atti di competenza il Governo intenda adottare per allineare la normativa ambientale nazionale al dettato comunitario e per concedere la possibilità di utilizzo su tutto il territorio nazionale dei grassi animali/sottoprodotti di origine animale quali combustibili per la produzione combinata di calore ed energia elettrica.
(3-01143)