• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05751 nel 2012 con decreto numero 82 del direttore generale per il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato attivato il concorso a cattedra stabilendo come...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05751presentato daRUSSO Paolotesto diGiovedì 31 luglio 2014, seduta n. 276

RUSSO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
nel 2012 con decreto numero 82 del direttore generale per il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato attivato il concorso a cattedra stabilendo come titolo di accesso l'abilitazione all'insegnamento e prevedendo la possibilità di partecipare anche per coloro che, pur sprovvisti di abilitazione, avevano conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003;
molti dei giovani che avevano conseguito la laurea successivamente alla data prevista, anche in considerazione del fatto che l'ultimo concorso abilitante si era tenuto nel 1999/2000, sono ricorsi al Tar contro la limitazione contenuta nel bando e sono stati ammessi a partecipare al concorso a cattedra con riserva. Tra i ricorrenti numerosi sono stati coloro che hanno superato le prove scritte ed orali collocandosi nella graduatoria finale di merito. Inoltre, alcuni di essi, sono risultati vincitori di concorso senza poter essere immessi in ruolo se non dopo la sentenza di merito emessa dai vari tribunali amministrativi;
con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato in data 23 maggio 2014 n. reg. 356, è stato disposto che i candidati, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, ma non collocati in posizione tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori;
detti concorrenti, per quanto non vincitori di concorso, scavalcherebbero di fatto tutti quelli che, pur collocati in «posizione utile» nella graduatoria di merito non verrebbero immessi in ruolo in quanto non inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, dovendo attendere il giudizio di merito della giustizia amministrativa;
un'attenzione alla vicenda è stata rivolta dalla provincia autonoma di Trento che, con propria delibera di giunta ha disposto, tra l'altro, che «si provveda all'assunzione in ruolo anche nei confronti dei candidati inclusi con riserva ed inseriti sia nelle graduatorie dei vincitori che in quelle formate dalle commissioni esaminatrici, laddove individuati aventi diritto, subordinando le assunzioni a condizione risolutiva in caso di soccombenza dei medesimi nei relativi contenziosi» –:
quali iniziative di competenza intenda assumere per evitare di determinare una discriminazione di fatto tra i cittadini concorrenti sul territorio provinciale di Trento e quelli che hanno concorso su tutto il territorio nazionale e se non ritenga di dover intraprendere iniziative analoghe a quelle adottate dalla provincia di Trento, per garantire a tutti i partecipanti al concorso, a prescindere dal territorio di partecipazione, parità di trattamento. (4-05751)