• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02486-AR/0 ... premesso che: all'articolo 17 del provvedimento in esame, nell'ambito di misure di semplificazione, si prevede l'unificazione delle banche dati delle società partecipate; ...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02486-AR/034presentato daBORGHESI Stefanotesto diGiovedì 31 luglio 2014, seduta n. 276

La Camera,
premesso che:
all'articolo 17 del provvedimento in esame, nell'ambito di misure di semplificazione, si prevede l'unificazione delle banche dati delle società partecipate;
sembra importante eliminare le duplicazioni normative e procedurali oggi esistenti anche nel campo giuridico-amministrativo della circolazione fisica e giuridica dei veicoli, realizzando così risparmi di spesa e, soprattutto, la massima semplificazione tecnica e operativa;
attualmente, la gestione separata e parallela dei procedimenti di registrazione della proprietà (di competenza del Pra) e di immatricolazione dei veicoli (di competenza del Ministero dei trasporti) rende ancora necessaria una duplice istanza da parte dei cittadini, una per la registrazione e una per l'immatricolazione; una duplice acquisizione di dati da parte di due banche dati; un duplice provvedimento di autorizzazione da parte delle amministrazioni interessate per le rispettive parti di competenza; due distinti documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, da rilasciare all'utenza;
negli altri Paesi europei non esiste un pubblico registro automobilistico per la registrazione dei veicoli, ma esistono archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, così come esiste in Italia l'archivio nazionale veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che tiene nota di tutte le variazioni di proprietà, le revisioni, le informazioni sui proprietari, gli incidenti. In Italia però, i proprietari dei veicoli già registrati all'archivio nazionale, devono nuovamente fare una registrazione del mezzo presso il pubblico registro automobilistico;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, all'articolo 1 dispone che «in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, viene istituito lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.»;
tuttora la riforma del regime giuridico e il conseguente riordino amministrativo degli autoveicoli e motoveicoli non è avvenuta e una semplificazione delle procedure relative a immatricolazioni e atti di proprietà sembra necessaria e improcastinabile,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni di carattere normativo necessarie per far sì che i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della strada, e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrino unicamente presso l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articolo 225 e 226 del Codice della strada, procedendo quindi contestualmente alla soppressione del Pubblico Registro Automobilistico e al trasferimento presso l'Archivio nazionale dei compiti e delle funzioni fino ad oggi attribuite al Pubblico registro medesimo.
9/2486-AR/34. Borghesi.