Testo DDL 948
Atto a cui si riferisce:
S.948 [Modifica 416-ter, scambio elettorale politico-mafioso] Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2013, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
(V. Stampati Camera nn. 204, 251, 328 e 923)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 2013
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia
di scambio elettorale politico-mafioso
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico-mafioso). -- Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».