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Atto a cui si riferisce:
C.838 Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua italiana dei segni


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 838


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRUNO
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua italiana dei segni
Presentata il 23 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! In Italia gli audiolesi sono circa 5 milioni. Nel nostro Paese un bambino su mille ogni anno nasce sordo o acquisisce la sordità nei primi anni di vita. Per questi bambini l'apprendimento della lingua parlata è particolarmente difficile e per ciascuno di loro l'apprendimento della lingua italiana dei segni (LIS) come prima lingua facilita tutti i percorsi di vita.
      La presente proposta di legge tende al riconoscimento della lingua italiana dei segni come lingua ufficiale, in ottemperanza al dettato dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In altre parole si tratta di un atto di civiltà non più differibile da parte delle istituzioni italiane.
      Il testo che si ripropone in questa legislatura è frutto di un lungo lavoro svolto nella XVI legislatura dal Parlamento. Il Senato della Repubblica ha iniziato l'esame congiunto dei provvedimenti (atti Senato nn. 37, 831, 948, 1344, 1354, 1391) in Commissione affari sociali in data 4 marzo 2009 e concluso l'esame in data 16 marzo 2011 con l'approvazione di un testo unificato, trasmesso nei giorni successivi alla Camera dei deputati. La Commissione XII ne ha iniziato l'esame in data 13 aprile 2011 ma purtroppo non si è riusciti a portare a termine l’iter del provvedimento.
      La presente proposta di legge ripropone il testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari sociali della Camera e, quindi, è frutto di una lunga mediazione tesa a portare all'approvazione di un testo equilibrato. Mira a promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, vuole incentivare la ricerca scientifica e tecnologica relativa agli impianti acustici necessari per la comunicazione e riconosce la lingua italiana dei segni (LIS).
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce i diritti delle persone sorde e il riconoscimento della lingua italiana dei segni.
      L'articolo 2 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamenti del Governo, sono dettate le disposizioni per la sua attuazione.
      L'articolo 3 chiarisce che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      Dopo varie legislature di attesa si auspica che la XVII legislatura possa vedere finalmente l'approvazione di una legge che possa introdurre nel nostro ordinamento nuove disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua italiana dei segni).

      1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
      2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:

          a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;

          b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione;

          c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;

          d) riconosce la lingua italiana dei segni (LIS).

      3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è consentito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.

Art. 2.
(Regolamenti).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

          a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          b) determinano le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

          c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche

l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

          d) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

          e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità.

          f) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.
(Neutralità finanziaria).

      l. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.