• C. 662 EPUB Proposta di legge presentata il 4 aprile 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.662 Disposizioni temporanee concernenti l'introduzione di un'indennità per i lavoratori con contratti di lavoro atipici in caso di conclusione o sospensione del rapporto di lavoro


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 662


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MADIA, RACITI, CAPOZZOLO, COMINELLI, GRIBAUDO, NARDUOLO, PARIS, GIUDITTA PINI, TENTORI, VENTRICELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GREGORI, MOSCATT, ASCANI, BONOMO, ZARDINI, ORFINI, BRAGA, MARCO DI MAIO, GNECCHI, LATTUCA, SIMONI, MAESTRI
Disposizioni temporanee concernenti l'introduzione di un'indennità per i lavoratori con contratti di lavoro atipici in caso di conclusione o sospensione del rapporto di lavoro
Presentata il 4 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Quello del precariato non è un fenomeno di nicchia, né limitato alle professioni intellettuali, né, tantomeno, soltanto un passaggio transitorio e generazionale per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. Il precariato è sempre più un dato permanente e trasversale per più generazioni, anche molto adulte, che operano nel mercato del lavoro permanentemente in forma precaria. Secondo la CGIA di Mestre: «Su un totale di oltre 3.315.000 lavoratori senza un contratto di lavoro stabile quasi 1.289.000, pari al 38,9 per cento del totale, non ha proseguito gli studi dopo aver terminato la scuola dell'obbligo. Questi precari con basso titolo di studio sono in questa fase di crisi economica quelli più a rischio. Nella stragrande maggioranza dei casi svolgono mansioni molto pesanti da un punto di vista fisico e sono occupati soprattutto nel settore alberghiero, in quello della ristorazione e nell'agricoltura».
      In numero assoluto i lavoratori senza un contratto «fisso» sono 3.315.580, e la retribuzione netta mensile media tra i giovani con meno di trentaquattro anni è di 836 euro. Questa retribuzione sale a 927 euro mensili per i maschi e scende a 759 euro per le donne. Da questi numeri è immediatamente percepibile quanto siano fragili le condizioni di vita, economiche e sociali dei lavoratori precari, sia all'interno del proprio rapporto di lavoro (basse retribuzioni e non continuità dei contratti) sia sul piano dei diritti e delle protezioni sociali che dalla tipologia contrattuale discendono. Per questo i precari vivono una condizione lavorativa che li rende i più esposti alla crisi che da anni ha colpito l'economia del Paese. Si rende ancora più necessario allargare l'indennità di disoccupazione a tutte le tipologie di lavoro e lo si può fare senza maggiori oneri per lo Stato e utilizzando le risorse finora sottoutilizzate. Chi presenta questa proposta di legge ha valutato molto criticamente, in sede di dibattito parlamentare nel corso della XVI legislatura, l'introduzione da parte del Governo Berlusconi di una forma una tantum di sostegno al reddito per i collaboratori, contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. Le ragioni di tale valutazione negativa erano diverse: l'esiguità della somma erogata; la sua caratteristica di una tantum rispetto alla necessità di una maggiore continuità degli strumenti di sostegno al reddito; l'esclusione di tutte le forme contrattuali a rischio di precarietà, eccetto i collaboratori; i requisiti molto stringenti per essere ammessi all'erogazione della somma. A quasi tre anni dal varo della norma, poi parzialmente modificata dalla legge finanziaria per il 2010, gli scarsi risultati conseguiti confermano il giudizio critico allora formulato. Come evidenziato anche in apposite interrogazioni parlamentari, a fronte di un significativo stanziamento di fondi dedicati a misure di sostegno al reddito, le erogazioni delle una tantum a favore dei collaboratori a progetto effettivamente versate risultano piuttosto esigue. Le cifre offerte dal Governo in risposta agli atti di sindacato ispettivo dell'opposizione nella XVI legislatura lo confermano: «le domande pervenute nella procedura sono: n. 16.767 per l'anno 2009, n. 17.418 per il biennio 2010-2011; di cui respinte: n. 13.468 (2009), n. 10.904 (2010-2011). Le domande accolte/beneficiari e gli importi erogati sono: n. 3.138 (anno 2009) per un totale di euro 5.170.902,72, n. 6.107 (2010-2011) per un totale di euro 18.022.799,11. Alla data del 23 maggio scorso le risorse disponibili ammontano a euro 176.806.298,17» (risposta all'interpellanza urgente 2-01106 in data 9 giugno 2011). In considerazione del perdurare delle difficoltà occupazionali connesse alla complessa congiuntura economica in corso e della presumibile disponibilità attuale dei fondi stanziati, si propone quindi di introdurre delle modifiche alla norma, per quanto concerne i potenziali destinatari delle erogazioni e in merito ai criteri di assegnazione delle stesse, in modo da favorirne l'accessibilità e ampliare il più possibile il campo di applicazione di questo strumento di sostegno del reddito, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti previsti.
      Nella sua formulazione originaria l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 prevedeva che, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, fossero preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, a una serie di istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, tra cui l’«istituto sperimentale di tutela del reddito» di cui al comma 2. A sua volta, tale comma disponeva che, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, fosse riconosciuta «una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
      Con la legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 130, della legge n. 185 del 2008) sono state apportate alcune modifiche, in base alle quali «in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Con la legge n. 92 del 2012 (articolo 2, commi 51, 52, 53), si sono ulteriormente modificati i requisiti per l'accesso a tale strumento di sostegno al reddito, prevedendo le seguenti condizioni da soddisfare congiuntamente: a) avere operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza; b) avere conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente; c) con riguardo all'anno di riferimento, avere avuto accreditate, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) avere avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000 ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente; e) avere avute accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
      Con il presente progetto di legge si propongono i seguenti ulteriori correttivi. In primo luogo, al fine di ottenere una distribuzione più uniforme delle risorse, si propone che l'erogazione venga calcolata sul «minimale per l'accredito contributivo» di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990. Il minimale per l'accredito rappresenta un «reddito minimo» di riferimento ai fini del calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata per aver diritto a «un anno intero» di anzianità contributiva accreditata. Con propria circolare l'INPS ha stabilito, per l'anno 2011, il minimale di reddito a 14.552 euro (equivalenti a 1.212 mensili). La misura erogata equivale pertanto al 30 per cento del minimale contributivo mensile, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, per un massimo quindi di 2.181 euro.
      Si propone poi di estendere la platea dei potenziali richiedenti anche a professionalità sostanzialmente affini ai collaboratori a progetto, suddividendoli in due gruppi con requisiti parzialmente differenti: il primo gruppo consiste in quello delle collaborazioni coordinate e continuative, delle collaborazioni a progetto e degli associati in partecipazione, e deve soddisfare in maniera congiunta i seguenti requisiti: almeno tre mesi di contribuzione nell'anno precedente alla presentazione della domanda; trovarsi nei periodi di «fine lavoro», rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto a inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro (circolare INPS n. 73 del 26 maggio 2009). In caso di mancata comunicazione può essere presentato il contratto scaduto o la dichiarazione successiva del datore di lavoro; situazione di monocommittenza o committenza prevalente; in tale caso i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l'evento di «fine lavoro» rilevabile dalle denunce UNIEMENS.
      Il secondo gruppo comprende i titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Il secondo gruppo deve soddisfare in maniera congiunta i seguenti requisiti: almeno tre mesi di contribuzione nell'anno precedente alla presentazione domanda; monocommittenza o committenza prevalente (almeno 75 per cento dei redditi complessivi), rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
      La richiesta deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività nel periodo febbraio/marzo per il primo gruppo (dopo il periodo di versamento dell'ultima mensilità dei contributi) e marzo/aprile per il secondo gruppo (dopo la dichiarazione IVA dei committenti e il saldo contributivo dell'anno precedente). Vengono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione con modalità equivalenti a quelle utilizzate per il sostegno al reddito a requisiti ridotti in contratti a termine, pari a quelli riguardanti gli iscritti alla Gestione separata. Per ogni mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata viene corrisposto il 30 per cento del minimale mensile. Quindi il massimo delle mensilità indennizzabili è sei, e più si è contribuito più si ha diritto all'indennizzo. Le possibilità che di tale previsione possa farsi abuso sono limitate, sia in considerazione della limitata entità del contributo, sia per la sua connessione con la conclusione dell'intero periodo lavorativo, il che consente tutti i controlli necessari, sia per la necessità dei committenti di concludere le operazioni relative alla contabilità dell'anno precedente e poter regolarizzare e «scaricare» l'opera dei propri collaboratori. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.
      Si tratta di un provvedimento di grande importanza perché, a saldi invariati, riuscirebbe ad allargare la rete del sostegno al reddito a decine di migliaia di lavoratori che ne sono attualmente esclusi e che i provvedimenti del 2008, del 2009 e presumibilmente anche del 2012, con la cosiddetta «legge Fornero», non sono riusciti a raggiungere. Per queste ragioni si chiede a tutti i Gruppi parlamentari di consentire a una rapida approvazione della proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma a titolo di sostegno al reddito, liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 223, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione e fino a un numero massimo di mensilità pari a quelle coperte da contribuzione, in favore dei seguenti soggetti:

          a) collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata»;

          b) soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo come definita ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

      2. Per accedere al beneficio di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono soddisfare in via congiunta le seguenti condizioni:

          a) avere operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza o di committenza prevalente. La condizione di monocommittenza o di committenza prevalente deve essere riferita al rapporto di lavoro per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro. La condizione di committenza prevalente si ritiene sussistente quando dal relativo rapporto di lavoro derivano redditi in misura non inferiore al 75 per cento dei redditi complessivi dell'interessato e può essere attestata mediante autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi percepiti nell'anno di riferimento, i compensi percepiti dal committente prevalente e il codice fiscale del medesimo committente;

          b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata.

      3. La domanda per ottenere la somma di cui al comma 1 deve essere inoltrata nel corso dell'anno successivo a quello di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), devono presentare la domanda dopo la presentazione della dichiarazione IVA e del saldo contributivo dei rispettivi committenti.
      4. I periodi cui si riferiscono le somme percepite ai sensi del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.
      5. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.