• C. 2507 EPUB Proposta di legge presentata il 1° luglio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2507 Disciplina della professione di mediatore familiare nonché modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2507


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SBERNA, BINETTI
Disciplina della professione di mediatore familiare nonché modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli
Presentata il 1 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso si è rivelata, per usare le parole della sua correlatrice al Senato della Repubblica della Repubblica (senatrice Baio), «un autentico fallimento, pur duro da ammettere». A otto anni dalla sua approvazione, inoltre, la mediazione familiare non è mai decollata e l'Italia è sempre uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Inoltre rammentiamo che l'Italia è il Paese più sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non avere saputo tutelare i rapporti dei figli con il genitore meno coinvolto. Migliaia di minori perdono ogni anno contatto con uno dei genitori, con importanti conseguenze sociali e biomediche, e non si prevede che miglioramenti possano derivare dal recente decreto legislativo n. 154 del 2013, cosiddetto «decreto sulla filiazione».
      Questa tragica situazione non deve stupire in quanto difficilmente una legge priva di indicazioni temporali è storicamente servita, anche all'estero, per superare la mera enunciazione teorica e per consentire una condivisione materiale di cure. Per chiarire la distinzione tra forma e sostanza ricordiamo che in Paesi esteri che si sono trovati ad affrontare questa tematica molto prima di noi – in Svezia il divorzio esiste dal 1913, negli Stati Uniti d'america (USA) dal 1906 –, era già stata teorizzata da tempo la distinzione tra joint legal custody (affidamento legalmente condiviso) e joint physical custody (affidamento materialmente condiviso).
      Illuminante è il caso della Svezia: nel 1989 fu promulgata una legge sull'affidamento condiviso assai simile alla nostra legge n. 54 del 2006. Negli anni successivi non vi è stata alcuna modifica dei costumi giudiziari e pertanto nel 1998 si rese necessaria una legge che ha dato priorità all'affidamento materialmente condiviso; in pochi anni l'affidamento paritetico è passato dal 3 al 18 per cento e, oggi, a circa il 30 per cento.
      Inoltre negli USA si parla da lustri anche di sole physical custody (affidamento materialmente esclusivo) per quei casi in cui all'eventuale condivisione formale non segue comunque quella materiale (si pensi che in Italia oggi sarebbe affidamento materialmente esclusivo circa il 95 per cento dei casi). Questo progetto di legge, di respiro culturale internazionale, non si basa quindi solo sulla mera analisi della giurisprudenza italiana e sugli elementi emersi nelle audizioni dei progetti di legge di riforma tenutesi nella scorsa legislatura, ma anche sulla doverosa analisi delle esperienze, degli errori e delle buone prassi di nazioni estere che hanno affrontato le stesse tematiche e le stesse difficoltà molti anni prima di noi (in Italia il divorzio è legge relativamente nuova, essendo entrata in vigore il 18 dicembre 1970 mentre, per fare un ulteriore esempio, in Belgio esiste ininterrottamente dal 1789), anche allo scopo di evitare di ripeterne gli sbagli; esso si fonda, inoltre, su uno studio approfondito dell'ormai ampia letteratura scientifica internazionale disponibile sul tema in questione. In particolare, molti elementi sono stati tratti dalle recenti e autorevoli conferenze internazionali multidisciplinari sulla shared custody di Coimbra (20-21 giugno 2013), di Bonn (10-11 agosto 2013), di Strasburgo (Parlamento europeo, 23 ottobre 2013), dell'Assemblea dell’International Council on Shared Parenting (ICSP) (Bonn 22-23 febbraio 2014) nonché dalla allegata relazione tecnica elaborata dal dottor Vittorio Vezzetti (pediatra, referente scientifico della piattaforma europea Colibrì per la joint custody, co-parentig and childhood nonché membro del direttivo dell'ICSP, autore della prima indagine comparativa sull'affidamento condiviso in Europa, già presentata al Parlamento europeo, coadiuvato dall'avvocato Simone Pillon (membro del direttivo del Forum delle associazioni familiari).
      Un primo punto affrontato da questo progetto di legge è quello della mediazione familiare: la mediazione familiare è una delle buone pratiche più diffuse per la cura delle situazioni familiari in crisi. Sviluppatasi negli anni ottanta negli USA e poi importata in Europa, è già ampiamente praticata anche nel nostro Paese, anche se i riferimenti normativi per la sua regolamentazione e per la sua promozione sono ancora vaghi e insufficienti. Ulteriori ostacoli alla sua diffusione in Italia sono legati all'assenza totale, a differenza che nei Paesi scandinavi, di gender equity nei procedimenti giudiziari (sbocco naturale nel caso in cui fallisca la mediazione), che ne riduce fortemente l'efficacia e anche all'impossibilità, stabilita dal codice deontologico dei mediatori italiani, di un invio ordinato dal giudice (nei Paesi anglosassoni invece questa opzione è praticata).
      Già nel 1998, con la raccomandazione R(98)1 del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 1998, il Consiglio d'Europa raccomandava agli Stati membri di introdurre e promuovere la mediazione familiare e di potenziare l'opera di mediazione familiare esistente, adottando o rafforzando le misure necessarie per la promozione e l'utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari. Una piena applicazione della mediazione familiare porterebbe innumerevoli benefìci alla qualità della vita delle persone – sempre più – coinvolte nelle dinamiche della crisi familiare e consentirebbe di:

          1) migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia;

          2) ridurre il conflitto fra le parti in disputa;

          3) creare accordi amichevoli;

          4) garantire continuità delle relazioni personali tra genitori e figli;

          5) assicurare un effettivo diritto alla bi-genitorialità per i minori;

          6) abbattere i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti, per lo Stato e gli altri enti pubblici;

          7) ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto.

      Nel nostro Paese la riforma di cui alla legge n. 54 del 2006 ha introdotto un accenno all'istituto della mediazione familiare con l’ex articolo 155-sexies del codice civile che, tuttavia, si limita a consentire al giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti «per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo».
      Nel frattempo è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che – modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 per superare le censure della sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 della Corte costituzionale – introduce e regolamenta la mediazione civile obbligatoria «ad experimentum» per numerosissime materie. Introducendo princìpi affini e confermando lo spirito della promozione delle procedure di mediazione auspicato dalla citata raccomandazione europea, le modifiche apportate dal menzionato decreto-legge hanno contemperato le avverse esigenze di alcune parti in gioco mediante:

          1) la competenza territoriale dell'organismo di mediazione;

          2) la durata del procedimento di mediazione;

          3) le sanzioni in caso di mancata partecipazione alla mediazione;

          4) la proposta del mediatore;

          5) la mediazione delegata dal giudice;

          6) l'efficacia dell'accordo di mediazione e la sua trascrivibilità in determinati casi;

          7) l'assistenza obbligatoria degli avvocati nel corso della procedura di mediazione;

          8) la riduzione dei costi della mediazione.

      Il «Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale» pubblicato dalla Commissione europea nel 2002 prevede esplicitamente al paragrafo 2.2.2 che gli Stati membri promuovano la mediazione in materia familiare, pur consapevole che alcune questioni relative al diritto di famiglia riguardano diritti indisponibili e interessano l'ordine pubblico e necessitano, dunque, dell'apporto del giudice per poter acquistare esecutività. Altri utili elementi possono essere desunti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha regolato le professioni non organizzate. Pur tenendo presenti le peculiarità della mediazione familiare, numerosi sono gli elementi di affinità tra le due materie per cui appare necessario un coordinamento utile a regolamentare e incentivare la mediazione familiare per diffonderla e renderla finalmente fruibile alle famiglie. Devono infine essere considerati i numerosi progetti di legge già presentati alle Camere e che hanno ad oggetto un'ulteriore riforma della legge n. 54 del 2006 per garantire maggiori spazi alla conciliazione, alla consulenza familiare e alla mediazione familiare. Se è vero che la mediazione familiare, in linea di principio, non dovrebbe essere obbligatoria, è altrettanto vero che un suo efficace impiego non può prescindere da una sua convinta incentivazione da parte della legge e da un approccio giudiziario votato a una maggiore equità di genere nella valutazione della genitorialità.
      Per i motivi esposti, si presenta questa proposta di legge, composta da ventidue articoli. In particolare, si segnala che:

          l'articolo 1 identifica la figura del mediatore familiare, stabilendo i requisiti

per l'esercizio di tale professione e salvaguardando in via transitoria coloro che abbiano già acquisito una formazione professionale a ciò finalizzata. La regolamentazione della professione è demandata alla legge n. 4 del 2013;

          l'articolo 2 recepisce il contenuto della citata raccomandazione R(98)1;

          l'articolo 3 rafforza il principio di riservatezza del procedimento;

          l'articolo 4 norma i passaggi del procedimento di mediazione familiare, con ampi rimandi alla normativa vigente in materia di mediazione civile;

          gli articoli 7 e 8 introducono, invece, il doppio percorso di accesso al procedimento di separazione, esternalizzando il prescritto tentativo di conciliazione, fornendo una prima informazione sull'esistenza dei servizi di mediazione e incentivando le coppie a presentarsi in tribunale dopo aver redatto e concordato il piano educativo e il piano di riparto delle spese, pena un rallentamento della procedura;

          l'articolo 9 intende rendere più incisivo il ricorso ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile: la mera ammonizione si è rivelata un'arma spuntata incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori;

          all'articolo 11, le modifiche all'articolo 337-ter del codice civile tendono a compensare la sperequazione temporale esistente per cui, ad esempio, in regime di affidamento condiviso, la media di pernottamenti mensili presso il genitore meno coinvolto è oggi pari a circa sei, ma con moltissimi casi in cui, non sono formalmente concesse che poche ore e senza pernottamenti e il tempo teoricamente concesso è del 17 per cento. Per facilitare un clima di dialogo si è pensato di prendere a prestito un'eccellenza mondiale, ovvero i parental plans olandesi: essi devono obbligatoriamente essere presentati al magistrato per evitare il triste fenomeno dei «provvedimenti fotocopia» e avere ordinanze integrate alla realtà del caso specifico. Con un nuovo comma si è posta attenzione al problema del trasferimento dei minori che incide moltissimo sulla perdita di un genitore. Si è quindi pensato anche di impedire iscrizioni a scuole e istituti d'infanzia non concordate, per evitare quelle situazioni, troppe, in cui il giudice, posto di fronte al fatto compiuto dell'integrazione del minore a grande distanza dal luogo d'origine, ritiene che sarebbe troppo disagevole mutare ancora la scuola e avalla l'abuso. Inoltre, coerentemente con alcuni indirizzi giurisprudenziali anche italiani e legislativi esteri (Svezia, per esempio), si è voluto porre fine al paradosso che sul genitore privato della propria genitorialità tramite il trasferimento a distanza dei figli ricada anche integralmente l'onere economico, oltre che fisico, per riuscire a mantenere almeno una parvenza di rapporto genitoriale. Spesso, infatti, tale situazione sfocia nell'insostenibilità di affrontare anche le spese di trasporto e di soggiorno e nell'abbandono forzato della prole. La soglia di attenzione di 8 chilometri per il trasferimento della prole prende spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali stranieri e corrisponde al diametro medio di un comune nazionale. Nel sostituire il quarto comma dello stesso articolo 337-ter, infine, si rende ineludibile il mantenimento diretto anche attraverso forme già in uso all'estero: il conto cointestato, che elimina la posizione del genitore «bancomat» emarginato, consentendo un maggior controllo reciproco, e le somme vincolate al minore (ad esempio su un libretto nominale) come assicurazione che la cifra versata sia utilizzata per il suo scopo primigenio;

          all'articolo 13, che sostituisce l'articolo 337-sexies del codice civile, si introducono novità volte sia a tutelare i minori sia a ridurre contemporaneamente il conflitto incentrato sulla casa. La prima opzione è, chiaramente, quella di un affidamento tale da garantire tempi paritetici, che è previsto in molti Stati progrediti. In caso di disaccordo, coerentemente con numerose sentenze, entrano in gioco altre opzioni tra cui quella del «nest care», almeno momentaneo: lo stazionamento dei

figli nella casa con l'alternanza dei genitori per i compiti di cura. In un momento in cui ormai moltissimi padri sono diventati homeless, non si ritiene più possibile eliminare a priori la possibilità di suddivisione dell'immobile. La riforma dell'articolo 337-sexies, inoltre, coerentemente con l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 26574 del 17 dicembre 2007), stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione, o l'introduzione in essa di un soggetto estraneo al nucleo originario, fa venire meno requisiti di «nido» e di habitat consueto dei figli e in via del tutto eccezionale permette di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Pertanto, a domanda dell'interessato, il giudice accerterà le nuove circostanze e assumerà le varie decisioni che competono alle diverse situazioni di locazione, comodato o proprietà del genitore non assegnatario. Le modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1369 del 1941, infine, tendono a risolvere un annoso problema: mentre è chiaro che il consulente tecnico è chiamato a svolgere un compito legato alle proprie competenze professionali in maniera indipendente, è altresì evidente che il controllo diretto dell'albo e degli incarichi da parte del tribunale committente lede quest'autonomia professionale. E questo è tanto più vero quanto più le nuove evidenze scientifiche vanno a scontrarsi con assetti giurisprudenziali consolidati che di scientifico hanno sicuramente poco ma che spesso hanno sconfinato in territori di non stretta competenza giuridica (rifiuto aprioristico dell'affidamento alternato, sconfessato da studi ed esperienze estere inerenti vaste casistiche). Capita spesso, così, che il parere tecnico del consulente altro non sia che una sorta di ecolalia che ripete in altri termini e con altro linguaggio il parere giuridico del giudicante committente.

      Modificando gli articoli vigenti in materia si garantiranno sicuramente un maggiore dibattito e uno spostamento verso differenti approcci basati sulle nuove conoscenze.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professione di mediatore familiare).

      1. Possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore.
      2. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2014.
      3. La qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all'ordine professionale e in possesso della qualifica di esperti in diritto di famiglia e dei minorenni ai sensi della vigente legge professionale.
      4. La professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
      5. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono e mantengono annualmente aggiornati specifici elenchi pubblici ai quali possono fare domanda di iscrizione i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.


      6. Il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari ai sensi della legislazione vigente.
      7. Il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.
Art. 2.
(Mediazione familiare).

      1. La mediazione familiare può essere applicata a tutte le dispute tra parenti, tra affini e tra coloro che vivano rapporti di convivenza more uxorio. Il mediatore familiare deve avere i necessari requisiti di imparzialità tra le parti e di neutralità nei riguardi del risultato del processo di mediazione. Il mediatore familiare inoltre deve:

          a) rispettare le opinioni delle parti;

          b) difendere la parità delle posizioni nell'ambito della trattativa;

          c) informare le parti della possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia;

          d) astenersi dal tentare di imporre soluzioni alle parti;

          e) prestare particolare attenzione al superiore interesse dei minori anche incoraggiando i genitori a concentrarsi sulle esigenze della prole minorenne;

          f) prestare particolare attenzione all'eventuale sussistenza o al pericolo di episodi di violenza tra le parti, valutando l'opportunità di proseguire o no la mediazione e in ogni caso informando le parti sulla fondamentale importanza di superare, mediante l'aiuto di specialisti, ogni forma di violenza endofamiliare;

          g) astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.

      2. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori di età superiore a dodici anni può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.

Art. 3.
(Obbligo di riservatezza).

      1. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.
(Procedimento di mediazione familiare).

      1. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
      2. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. La legge può tuttavia stabilire effetti premiali o corsie processuali preferenziali qualora le parti scelgano di avvalersi del procedimento di mediazione familiare.
      3. In ogni caso è fatta salva la facoltà del giudice di ordinare alle parti di avvalersi della mediazione familiare nei casi particolari in cui ritenga, con ordinanza motivata, che la stessa sia nell'esclusivo interesse della prole minorenne oggettivamente definito.
      4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le

parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati qualora esse abbiano già dato loro mandato.
      5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto.
      6. Gli avvocati hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
      7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
      8. L'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere demandata al tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
      9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 5.
(Spese e compensi per il mediatore familiare).

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro qualora la mediazione abbia esito negativo.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

          «L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento

dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa».
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) è premesso il seguente comma:
       «Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato ovvero esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che è consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della possibilità di rivolgersi a un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa, altresì, della possibilità di procedere con la mediazione familiare al fine di verificare la possibilità di un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, informa i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e anche con l'intervento dei rispettivi legali qualora questi abbiano ricevuto mandato, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dal quinto comma.

In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso di cui al quarto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

          a) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale e le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

          b) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di mancata comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo

di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»;

          c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo, il presidente, allega al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione o indica nel verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio e, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 709-ter. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempiente o violazioni). Per la soluzione

delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
      A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento fino alla decadenza della responsabilità genitoriale ed emette misure di ripristino, restituzione o compensazione.
      Il giudice può anche congiuntamente:
      1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
      2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
      3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
      I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 711. (Separazione consensuale). Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile,

entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, quinto comma del presente codice.
      Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.
      La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
      Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 337-ter del codice civile).

      1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Per realizzare la finalità indicata dal primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino legalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli, la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento legalmente condiviso. I genitori devono collaborare presentando un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che

preveda un piano educativo e un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, quinto comma, del codice di procedura civile. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, su richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza ove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche qualora l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole»;

          b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
      «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale

e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta tale comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
      Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità del trasferimento di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore a 8 chilometri dalla residenza abituale della prole, per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole; in alternativa il genitore che ha cambiato residenza alla prole deve accompagnarla a sue spese presso l'altro genitore e riportarla alla residenza principale per almeno due terzi dei viaggi.
      Le amministrazioni locali e scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice devono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza, le strutture sanitarie pubbliche o private devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati»;

          c) il quarto comma è sostituito dai seguenti:
      «Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli. Il 10 per cento delle somme versate in base al provvedimento giudiziario è detraibile da ciascun coniuge per la parte di propria spettanza. Salvo diversi accordi tra le parti vige l'obbligo di rendicontazione quadrimestrale alla controparte.
      L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:
      a) dell'età del figlio e delle sue esigenze effettive;
      b) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
      c) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore nel corso dell'anno.
      Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle reali necessità in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento

del raggiungimento della maggiore età».
Art. 12.
(Modifica all'articolo 337-quater del codice civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono comunque adottate congiuntamente da entrambi i genitori. Il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione e sull'educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole. A tale fine è diritto del genitore non affidatario ricevere informazioni sulla situazione scolastica e sanitaria del minore da parte dei soggetti competenti».

Art. 13.
(Modifica dall'articolo 337-sexies del codice civile).

      1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 337. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in materia di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa il secondo domicilio o la seconda residenza dei figli, il giudice, su richiesta di uno dei coniugi, verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel

caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e che il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.
      L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
      La compressione del diritto di proprietà nell'interesse della prole minorenne decade al compimento del ventunesimo anno di età della prole e può essere revocata a semplice domanda del proprietario, fermo restando il diritto dei figli a continuare a risiedervi.
      Per i figli affetti da grave handicap valgono comunque sempre le disposizioni in vigore per i minorenni.
      Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643».
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 337-septies del codice civile).

      1. All'articolo 337-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore

deve essere automaticamente versata in suo favore al compimento dei diciotto anni da parte del figlio. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione».

Art. 15.
(Modifica all'articolo 337-octies del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 337-octies del codice civile, è sostituito dal seguente:
      «Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione e tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei, al di fuori degli uffici giudiziari. L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi. Il giudice può con provvedimento motivato evitare di procedere all'ascolto solo nei casi di audizione già reiterata, anche da consulenti tecnici, ovvero quando l'audizione del minore

sia comprovatamente e documentalmente pericolosa per lo sviluppo psico-fisico dello stesso».
Art. 16.
(Modifica all'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).

      1. Il primo comma dell'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di proceduta civile», è sostituito dal seguente:
      «L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 19 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. (Disciplina). La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.


      Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio».
Art. 18.
(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 22. (Distribuzione degli incarichi). Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale devono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico a soggetti iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti devono avvenire a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.
      Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto nell'albo di un altro tribunale o a una persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per scritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
      Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate a soggetti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito a soggetti iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e devono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
      A nessun consulente iscritto nell'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione del presente comma costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine professionale competente.
      Non possono essere affidate consulenze tecniche d'ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a soggetti non iscritti nei relativi albi».

Art. 19.
(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra i soggetti iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici».

Art. 20.
(Modifica all'articolo 316-bis del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 316-bis, del codice civile è sostituito dal seguente:
      «1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo».

Art. 21.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 22.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.