• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01324/004/ ... premesso che: l'articolo 3 reca il "Riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie"; l'iscrizione all'Ordine ed al relativo albo della professione è condizionata...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1324/4/12 presentato da MARCO SCIBONA
giovedì 31 luglio 2014, seduta n. 147

La 12 Commissione,
premesso che:
l'articolo 3 reca il "Riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie";
l'iscrizione all'Ordine ed al relativo albo della professione è condizionata dal superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione;
con decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e s.m.i. recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni" viene approvata la modalità di svolgimento degli esami; in particolare all'articolo 26 disciplina le prove di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
considerato che:
nell'articolo 26, lettera a) del decreto ministeriale del 9 settembre 1957, tra le materie di carattere professionale non rientra la legislazione farmaceutica che di fatto è essenziale per gli adempimenti burocratici e di gestione di una farmacia, compresa la delicata procedura di ordine, conservazione e dispensazione di farmaci stupefacenti; nella lettera b) dell'articolo 26 sono indicate 3 prove pratiche, che data la situazione economica attuale, sono di fatto ormai relegate ad una mera relazione scritta in aula;
le prove pratiche di riconoscimento e saggio di purezza di due farmaci e dosamento di farmaco noto non trovano ormai più applicazione nella pratica professionale del farmacista a seguito della moderna tecnologia e dell'evoluzione della professione nei tempi moderni, mentre ancora oggi alcuni farmacisti sono chiamati a svolgere preparazioni galeniche;
impegna il governo,
a modificare, prima della II sessione degli esami di Stato 2014:
- l'articolo 26, lettera a) del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e s.m.i. introducendo la legislazione farmaceutica tra le materie di carattere professionale indicate, in aggiunta alla chimica ed alla tecnica farmaceutica;
- l'articolo 26, lettera b), del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e s.m.i. eliminando le prove di riconoscimento e saggio di purezza di due farmaci e dosamento di farmaco, conseguentemente a disporre che la prova di spedizione di una ricetta, oltre la relazione scritta, preveda 1'esecuzione, in laboratorio, di una preparazione galenica.
(0/1324/4/12)
SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA