• C. 2568-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 1° agosto 2014); BRAGA Chiara, Relatore per la Commissione VIII Ambiente - BASSO Lorenzo, Relatore per la Commissione X Attività Produttive

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Atto a cui si riferisce:
C.2568 [Decreto Competitività] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge Allegato 2
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2568-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 luglio 2014 (v. stampato Senato n. 1541)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
e dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(LANZETTA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 luglio 2014
(Relatori per la maggioranza: BRAGA, per l'VIII Commissione;
BASSO, per la X Commissione)

Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 1 agosto 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2568. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 2568 e rilevato che:

            la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale è intervenuta a distanza di 11 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, nel giorno della sua emanazione;

            il decreto si compone di 66 articoli (32 dei quali aggiunti dal Senato, che ne ha soppresso uno): anche per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, esso reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su svariati oggetti (principalmente: agricoltura, ambiente, uso del danaro contante, competitività delle imprese con particolare riferimento agli oneri energetici, efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, commissariamento del'ILVA di Taranto, controlli della Corte dei conti ecc.); del complesso delle misure originariamente presenti nel testo del Governo si dà comunque conto (sia pure con diversi livelli di analiticità) sia nell'intestazione del decreto sia nel preambolo, i quali però finiscono per non rispecchiare integralmente il complesso delle misure come risultanti dopo l'avvio dell’iter di conversione in legge;

            tra le modificazioni introdotte presso l'altro ramo del Parlamento alcune si pongono in modo problematico rispetto all'oggetto originario del decreto (come, per esempio, l'articolo 7-sexies in merito a nuovi limiti per l'uso di denaro contante) mentre altre presentano criticità nella tecnica redazionale, la quale non risulta coerente con quella di miglior qualità impiegata nel testo originario (come si riscontra, in particolare, al Capo I concernente il settore agricolo);

            l'articolo 22-ter, introdotto al Senato, modifica ed integra l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012;

            le disposizioni del provvedimento sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si rileva che alcuni incentivi per le attività produttive sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE): ciò si riscontra all'articolo 3, comma 6, circa crediti di imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole, all'articolo 7-bis, comma 1, circa interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, all'articolo 19, comma 2, che prevede un rafforzamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica). Con riguardo a tali previsioni, la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di una condizione sospensiva, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

            nella nuova disciplina delle azioni con diritto di voto plurimo si riscontrano problemi di coordinamento con la normativa vigente, in particolare: l'articolo 20, al comma 8 abroga il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile, comma che risulta tuttora richiamato dall'articolo 2543 del codice civile; ai commi 8-bis e 8-ter modifica, rispettivamente, l'articolo 2351 del codice civile e l'articolo 212 delle relative disposizioni attuative per introdurre la categoria delle azioni a voto plurimo, mentre il quarto comma del medesimo articolo 2351 tuttora dispone il divieto di creazione di azioni con voto plurimo;

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa, che per costante indirizzo del Comitato per la legislazione mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni. Oltre a quelle citate nel paragrafo relativo alle catene di proroghe o differimenti, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti: all'articolo 1-bis, il comma 9 in parte modifica l'articolo 1 della legge n. 1526 del 1956 che per altro verso, con riguardo alla dematerializzazione e realizzazione del registro di carico e scarico, integra in maniera non testuale, il comma 10 integra in maniera non testuale la disciplina del registro di carico e scarico di cui all'articolo 28 della legge n. 82 del 2006; l'articolo 7-quater, in materia di agricoltura biologica; l'articolo 7-quinquies, sull'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari; all'articolo 10 il comma 7-bis interviene sull'esecuzione di opere minori di pubblica utilità da parte dei piccoli conduttori agricoli e il comma 9 disciplina gli obblighi dei Presidenti delle Regioni in materia di dissesto idrogeologico; all'articolo 11, comma 8, sono trasferite alla regione Lombardia delle funzioni statali riguardanti il Parco nazionale dello Stelvio;

            il decreto modifica altresì disposizioni di recentissima approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ad esempio l'articolo 13, comma 4-bis, novella in più punti il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e l'articolo 22, comma 7-quater, novella l'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

            il decreto incide, all'articolo 25, sulle «reti private» nel settore elettrico: a tal proposito si rammenta che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella recente delibera n. 578 del 12 dicembre 2013, ha evidenziato che «il quadro normativo in materia ... è stato soggetto a continue innovazioni e cambiamenti ed appare ancora oggi piuttosto articolato e frammentario. La sua piena applicazione è stata possibile

solo a seguito della sentenza 6407/2012 del TAR Lazio del 13 luglio 2012, che ha consentito di chiarire la portata del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 da cui non era possibile prescindere ai fini del completamento del quadro regolatorio»;

            il provvedimento attribuisce altresì, in talune circostanze, amplissimi poteri derogatori dell'ordinamento: ciò si riscontra, in particolare, nei seguenti casi:

            a) per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 10, il comma 5 attribuisce ai Presidenti di Regione, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati, mediante una catena di rinvii normativi il potere di agire «in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico», oltre alla titolarità delle relative contabilità speciali, i commi 5 e 6 permettono loro di derogare all'ordinaria ripartizione delle attribuzioni e dei compiti di diverse amministrazioni ed uffici, mentre il comma 2-bis permette il collocamento in aspettativa dei soggetti attuatori anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle società di rispettiva appartenenza;

            b) per quanto riguarda il Parco nazionale delle Cinque Terre, l'articolo 11, comma 4, prevede per la nomina del direttore una procedura che deroga implicitamente, in parte, a quella ordinariamente prevista dall'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;

            c) per la riqualificazione e la messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli edifici stessi, l'articolo 12, comma 4, attribuisce, sino al 31 dicembre 2015, ai soggetti responsabili di interventi già finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea, ampi poteri derogatori, di fonti anche di rango primario, esplicitamente elencate mediante rinvio ad altra fonte;

            numerose disposizioni recano proroghe o differimenti, a volte mediante modifiche non testuali o intervenendo su termini già prorogati: l'articolo 14, al comma 2-bis, lettera a), differisce dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del primo dei decreti ministeriali di semplificazione e ottimizzazione periodica del SISTRI di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, novellando tale disposizione; al comma 3 proroga ulteriormente dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine relativo alla gestione in via transitoria, da parte dei comuni, delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata (inizialmente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e ulteriormente prorogato da due decreti-legge), senza intervenire su tale decreto; al comma 3-bis differisce ulteriormente, al 31 dicembre 2015, in maniera non testuale, il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale «gli

impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento»; l'articolo 21-bis differisce dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007 e poi più volte prorogato o differito;

            nel corso dell'esame presso il Senato, i contenuti del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, sono stati replicati, con qualche modifica, nell'articolo 22-quinquies, commi 1, 4, 5 e 6 del decreto in esame. Da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

            sempre in tema di coordinamento con altri provvedimenti d'urgenza, con riguardo all'articolo 18-bis, volto a disciplinare i cosiddetti «condhotels» quali strutture ricettive turistiche, il relativo contenuto dovrebbe essere coordinato con l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, «disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», nel testo approvato dalla Camera in prima lettura e quindi dal Senato nella seduta del 28 luglio 2014, in materia, per l'appunto, di standard minimi e di dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, «ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi»: da siffatte sovrapposizioni non coordinate, per di più fra provvedimenti d'urgenza, possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

            il decreto incide, sia in via testuale sia implicitamente, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra, in particolare, nei seguenti casi: all'articolo 1-bis il comma 1 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 i depositi di prodotti petroliferi utilizzati da imprenditori agricoli, purché di capienza non superiore a 6 metri cubi; il comma 8 integra in maniera non testuale

la disciplina relativa al registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001; il comma 14 integra in maniera non testuale il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; all'articolo 12-ter il comma 2 novella l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 1997; il comma 3 novella l'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 304 del 2001; il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente in data 31 ottobre 1997; all'articolo 12-quater il comma 1 sopprime la Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1998, senza procedere all'abrogazione delle relative disposizioni; il comma 2 ne trasferisce le funzioni al Ministero dell'ambiente senza gli opportuni coordinamenti normativi; l'articolo 22-bis novella l'articolo 6 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001; l'articolo 30-bis, comma 2, proroga taluni termini fissati dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale n. 226 del 2011;

            in alcuni casi il decreto-legge rinvia a decreti ministeriali «di natura non regolamentare» (per esempio, all'articolo 1-bis, comma 12, in materia di dematerializzazione dei registri di carico e scarico di prodotti agroalimentari, e comma 19, in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela; all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso Art. 10-ter.1, sui criteri e le modalità di finanziamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; all'articolo 17-bis, comma 5, sulla definizione di misure di coinvolgimento dei soci delle grandi cooperative di consumo). A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare»;

            l'articolo 10, comma 11, prevede, in luogo di un regolamento, che «I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», e l'articolo 16, comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; ancora, l'articolo 18-bis, comma 1, in materia di «condhotel», prevede che «... lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata ... definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel», rendendo opportuno definire, in modo più lineare, che l'intesa è assunta direttamente in sede di Conferenza unificata;

            l'articolo 19-bis, comma 1, autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, concernente le «Agenzie per le imprese», mentre il comma 2, dispone che «Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate». In proposito si segnala che:

            a) il nuovo regolamento dovrebbe agire essenzialmente a modifica non dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 (come previsto dal comma 1) quanto del regolamento di delegificazione emanato in sua attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010);

            b) la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un obiter dictum, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla «correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge», nonché «ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina »le norme generali regolatrici della materia«, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione»;

            infine, all'articolo 30, comma 2-sexies, introdotto al Senato, il decreto attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, il compito di adottare «linee guida» circa valori limite di emissioni «quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti»: ciò sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida. In alternativa, potrebbe valutarsi l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia;

            talune disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata innovativa dell'ordinamento, in quanto: esplicitano le finalità delle disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 1 e 4-bis; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 6; articolo 10, comma 7; articolo 11, comma 4; articolo 18-bis, comma 1, («Al fine di favorire investimenti volti a favorire...»; articolo 23, comma 1; articolo 26, comma 1; articolo 32, comma 1); compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: articolo 1, comma 4-bis); articolo 6, commi 6 e 7; articolo 6-bis, comma 2; articolo 10,

comma 9; articolo 12, comma 3; articolo 14, comma 8, lettera b-sexies; articolo 34-bis;); l'articolo 7-bis, capoverso Art. 10. – 1 recita: «Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»; l'articolo 11, comma 8, agisce «In armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000»; richiamano determinate disposizioni «in quanto compatibili» (articolo 22, comma 2, lettera f), capoverso 2-quater). l'articolo 24, comma 7, fa «salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi»; altre disposizioni hanno un contenuto descrittivo, che fa riferimento al carattere provvisorio di talune norme, destinate ad operare nelle more o in attesa della realizzazione di adempimenti successivi, talora previsti da lungo tempo (è il caso delle indicazioni progettuali nelle more della cui adozione agisce l'articolo 12-bis, comma 3, previste dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 26 ottobre 1995, n. 447);

            all'articolo 14, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare il comma 3-bis, il quale differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento, con il comma 8-ter, a norma del quale «Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio»;

            l'articolo 30-bis, comma 2, già menzionato in quanto incidente su fonte secondaria, proroga taluni termini originariamente fissati dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale n. 226 del 2011: il termine finale deve essere ricostruito dall'interprete collazionando diverse fonti; a tale proposito in questo caso appare opportuno indicare espressamente il termine finale in luogo della durata della proroga;

            in tema di tecnica redazionale si segnalano diversi usi ed espressioni difformi da specifiche previsioni della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi:

                a) l'uso dell'espressione «la presente legge» inserita in una novella (articolo 22, comma 3), che in realtà è riferita al decreto novellante e non alla legge novellata;

                b) l'uso dell'espressione «articoli precedenti» in contesti che ne risultano indefiniti (per esempio, all'articolo 22, comma 2, lettera b), capoverso, articolo 17-bis, l'espressione «articoli precedenti» non lascia intendere con sicurezza se il riferimento sia agli articoli 15, 16 e 17 ovvero anche ad ulteriori articoli);

                c) all'articolo 20, comma 3, nel novellare l'articolo 2437-ter del codice civile, si fa riferimento ai «commi 2 e 4 del presente articolo», laddove, trattandosi di disposizione con commi non numerati, si dovrebbe impiegare l'espressione «commi secondo e quarto...»;

                d) all'articolo 20, comma 2, lettera b), capoverso, articolo 9-bis, comma 1, si riscontra un capoverso non numerato dopo il termine di un'elencazione ripartita in lettere;

            ancora, in tema di formulazioni poco chiare o che potrebbero essere più precise:

                a) l'articolo 6, comma 1, nell'istituire la rete del lavoro agricolo di qualità, alla lettera a) attribuisce il requisito di «non aver riportato condanne penali» in talune materie alle imprese agricole anziché alle persone fisiche che conducono l'impresa;

                b) l'articolo 13, comma 1, novella il codice del'ambiente inserendovi un nuovo articolo 242-quater, sui valori di fondo esistenti nei suoli, che al comma 2 usa una formulazione senza concordanza fra soggetto e verbo la quale, pur comprensibile nelle sue linee generali, può ingenerare dubbi nell'interpretazione;

                c) l'articolo 14, comma 8, novella il codice dell'ambiente inserendovi, all'articolo 234, l'espressione «raccolta e ridda dei rifiuti», relativa ai beni in polietilene: detta espressione non risulta impiegata nell'ordinamento giuridico o, in un'accezione conferente, in lingua italiana;

                d) l'articolo 18, comma 1, nel prevedere un credito d'imposta per beni strumentali nuovi, individua come presupposto gli «investimenti» in tali beni: a tale riguardo potrebbe essere opportuno chiarire se si tratti di soli acquisti in proprietà o anche di acquisizioni ad altro titolo;

                e) la formulazione impiegata dall'articolo 19, comma 1, lettera b), per inserire un periodo in un altro comma, pur risultando agevolmente comprensibile, dà luogo, sintatticamente, a un anacoluto nella disposizione novellata;

            il capo III, rubricato «Disposizioni urgenti per le imprese», contiene ulteriori norme, riguardanti la «Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti» (articolo 33), le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 34) e l'entrata in vigore (articolo 35), mentre l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, è stato inserito nel Capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»;
il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto

della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008,

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            con riferimento all'articolo 22-ter, introdotto al Senato – che reca disposizioni di modifica di una disposizione (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012, lasciandone dunque presupporre la sopravvivenza nell'ordinamento – si valuti la compatibilità con il limite di contenuto dei decreti legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che «il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprimano le disposizioni che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

            all'articolo 10, comma 11, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 19-bis – ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di Agenzia per le imprese – si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

            per quanto detto in premessa, siano riformulate le disposizioni che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

            Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            relativamente alle disposizioni la cui attuazione è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'esigenza di coordinamento fra i commi 3-bis e 8-ter dell'articolo 14, nonché delle disposizioni rammentate in premessa relativamente all'articolo 20, e di quelle di cui all'articolo 18-bis con le sovrapponibili disposizioni di cui al decreto-legge n. 83 del 2014, valutando nel contempo, con riferimento a tale ultimo articolo, l'opportunità di prevedere procedure più lineari e dirette;

            si valuti come riformulare le rubriche dei Capi I e III onde dar pienamente conto del loro effettivo contenuto;

            per quanto detto in premessa, valutino le Commissioni l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze nonché di individuare esplicitamente, anziché implicitamente, i termini finali delle proroghe di cui all'articolo 30-bis, comma 2;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

            all'articolo 15-bis – che incide sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

            si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

            nei casi indicati in premessa, si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

            all'articolo 30, comma 2-sexies, si dovrebbe espungere il riferimento al carattere vincolante delle menzionate «linee guida» ministeriali, il quale sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida

o, alternativamente, valutare l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti anche a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile sia di ingenerare incertezze interpretative ed applicative (soprattutto nell'ipotesi di modificazioni introdotte in fase di conversione) sia di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

            rilevato che il decreto-legge reca disposizioni riguardanti, in particolare, il settore agricolo, il sostegno dell'economia, il settore energetico e la materia ambientale;

            ricordato che la materia agricoltura rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; si pensi, al riguardo, all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o alla materia ordinamento civile e penale (lettera l), nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché alla materia tutela dell'ambiente (lettera s), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;

            ricordato che, con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»;

            rilevato che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articoli da 23 a 30-quinquies del decreto-legge) e che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al decreto-legge n. 7 del 2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;

            ricordato, con riferimento alle disposizioni in materia ambientale, che la materia della tutela dell'ambiente è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

            il decreto-legge presenta, quindi, un contenuto eterogeneo, anche per effetto dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato;

            ricordato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;

            ricordato, in particolare, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge, e che tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014;

            evidenziato che la Corte costituzionale ha affermato come ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione »deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso»;

            ricordato altresì che la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica;

            fatto presente che, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, devono essere valutate alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato, tra le quali si richiamano in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i condhotel; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-bis, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;

            rilevato che analogamente, alla luce della suesposta giurisprudenza costituzionale, è opportuno valutare anche una serie di disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri. Ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardano inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti. Tra queste si richiamano, in particolare: l'articolo 7-quater, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-quinquies, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-bis, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-bis, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (shoppers); l'articolo 11, comma 12-ter, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-bis a 13-quater, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-quinquies che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-bis a 3-quinquies, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-quater) e b-quinquies), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-quinquies e 8-sexies, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-bis, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-quater, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica; l'articolo 30, comma 2-novies, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-bis, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-quater, sui

progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-quinquies, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi offshore in una regione e diritto al “bonus idrocarburi”; l'articolo 30-ter, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-sexies, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-bis, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale;

            evidenziato, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria;

            segnalato che il comma 4 dell'articolo 10 prevede che le spese indicate nella norma (attività di progettazione, attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture) sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta una modifica al Codice dei contratti pubblici finalizzata all'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del medesimo Codice(articolo 13) e l'introduzione di una nuova disciplina relativa a tali incentivi (articolo 13-bis);

            evidenziato che andrebbe valutata, pertanto, l'opportunità di un coordinamento tra la suddetta disposizione e quelle contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, in corso di esame parlamentare;

            rilevato altresì che le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto – che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento per il trasferimento dell'intesa o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio – devono essere valutate alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna;

            segnalato, inoltre, che l'articolo 22-ter, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento;

            rilevato, in particolare, che all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge sono contenute disposizioni estremamente dettagliate volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni nei relativi procedimenti,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 22 del 2012 e 32 del 2014) richiamata in premessa, si valutino le disposizioni che «non appaiono strettamente collegate ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario», introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, tra cui in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i condhotel; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-bis, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;

            2. si tenga conto della necessità di coordinare il comma 4 dell'articolo 10 con l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, introdotto nel corso dell’iter di conversione del medesimo decreto, che introduce una nuova disciplina degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici);

            3. si tenga conto che l'articolo 22-ter interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo pertanto in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) si valutino le disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri, nonché le ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardanti inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti, tra cui in particolare: l'articolo 7-quater, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-quinquies, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-bis, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-bis, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (shoppers); l'articolo 11, comma 12-ter, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-bis a 13-quater, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-quinquies che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-bis a 3-quinquies, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-quater) e b-quinquies), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-quinquies e 8-sexies, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-bis, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-quater, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali;

l'articolo 30, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica; l'articolo 30, comma 2-novies, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-bis, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-quater, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-quinquies, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi offshore in una regione e diritto al “bonus idrocarburi”; l'articolo 30-ter, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-sexies, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-bis, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale;

            b) si valuti l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, nonché all'articolo 30, comma 1, volto a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili;

            c) si valuti l'opportunità di considerare, alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto, che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento dell'intesa per il trasferimento o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
NULLA OSTA


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante »Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea«, approvato dal Senato;

            con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera a), apprezzato l'inserimento di norme finalizzate a far sì che i decreti del Ministro della difesa chiamati a definire le speciali procedure per il trattamento dei rifiuti militari, compresi quelli navali, si uniformino non solo alla disciplina generale del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche a quella dell'Unione europea, nonché a superare dubbi applicativi ed interpretativi che connotavano la previgente disciplina;

            con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera b), rilevato che tra le aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale figurano anche i poligoni addestrativi, sulla cui superficie, oltre a svolgersi esercitazioni a fuoco, insistono zone residenziali e zone destinate ad attività di carattere agricolo-pastorale, per la realizzazione di prodotti destinati alla filiera agroalimentare o anche per la raccolta di fieno destinato alla vendita,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 13, comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

        «Art. 241-bis. – (Aree Militari). 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano, le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente decreto, previste nella Tabella 1, colonna a) e b), individuate e definite sulla base di una intesa tra il Ministero della difesa e le Regioni e a seconda delle diverse attività effettivamente condotte all'interno dell'area militare e in relazione alle diverse destinazioni».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2568, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 91 del 2014, recante misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

            rilevato, in generale, come il decreto – legge rechi un'ampia serie di misure a sostegno delle attività agricole e imprenditoriali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle nuove iniziative, costituendo dunque un passaggio significativo per la realizzazione della complessiva strategia di politica economica del Governo;

            valutate positivamente le misure di agevolazione fiscale previste dal decreto – legge in favore degli investimenti produttivi, sia nel settore agricolo e agroalimentare sia nel settore industriale;

            considerate favorevolmente le norme per il rafforzamento dello strumento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), che costituisce un importante elemento a sostegno della ripresa economica;

            evidenziate altresì con favore le previsioni del decreto – legge che intendono favorire l'erogazione del credito verso le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni;

            sottolineate in particolare le norme finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, segnatamente di quelle piccole e medie, che riprendono anche le indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali», approvato dalla Commissione Finanze;

            rilevato come il provvedimento contenga anche un intervento sulla disciplina, recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, relativa alle offerte pubbliche di acquisto, ed incida altresì su alcuni aspetti della disciplina delle società contenuta nel codice civile, inserendo pertanto previsioni che andrebbero valutate più attentamente nella sede propria, costituita innanzitutto dalla Commissione Finanze;

            condivise le proposte emendative soppressive presentate dal Governo nel corso dell'esame in sede referente,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto – legge, in materia di disciplina tributaria delle banche di credito cooperativo, il quale incrementerebbe sensibilmente il prelievo IRES su tali soggetti;

            2) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 1-ter dell'articolo 20, il quale autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta;

            3) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 2-bis dell'articolo 21, il quale introduce una deroga ai limiti stabiliti per i compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società quotate;

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'effettiva applicabilità dell'articolo 7-sexies, il quale interviene sulla disciplina relativa ai limiti dell'uso del contante.».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;

            valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;

            ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

            ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. provvedano le Commissioni a modificare il comma 4 dell'articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti;

            2. provvedano le Commissioni a modificare l'articolo 15 relativo alle procedure di valutazione di impatto ambientale nel senso di ripristinare il testo originario del decreto che al comma 1, lettera c),

prevedeva il concerto con il MIBACT ai fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento alla suddetta procedura;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

            b) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare l'articolo 18-bis, relativo alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, composti da una o più unità immobiliari, nel senso di coordinare le previsioni in esso contenute con quelle dettate dall'articolo 10, comma 5, del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, il quale reca una disciplina differente sulla stessa materia.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (C. 2568 Governo, approvato dal Senato),

            premesso che:

                i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, introdotti dal Senato, prevedono che il Comando generale delle capitanerie di porto predisponga un programma di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e stabiliscono che le informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando stesso, possano essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, contestualmente incrementando il finanziamento a vantaggio del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia costiera, relativo allo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione, di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

                il comma 17 dell'articolo 1-bis attribuisce alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, la possibilità, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, di collegarsi al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine;

                il comma 21 del medesimo articolo 1-bis, con un intervento di semplificazione, sopprime, per i soggetti titolari da almeno due anni di una patente A1, B o C1, l'obbligo di conseguire l'apposita abilitazione richiesta agli operatori per l'utilizzo di macchine agricole;

                il comma 10-bis dell'articolo 9, introdotto dal Senato, prevede l'obbligo di sostituire nei semafori, nel momento in cui la sostituzione si rende necessaria, le lampade a incandescenza con lampade a basso consumo energetico;

                il comma 7-bis dell'articolo 22 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno in corso a favore di Poste italiane, in attuazione di una sentenza del Tribunale dell'Unione europea con cui è stata annullata una decisione della Commissione europea che aveva considerato come aiuto di Stato la remunerazione applicata ai conti correnti di Poste italiane presso la Tesoreria dello Stato e aveva imposto pertanto l'obbligo di recuperare la somma corrispondente al maggiore interesse versato su tali conti;

            sempre per quanto concerne i servizi postali, l'articolo 32-bis limita l'esenzione IVA alle prestazioni del servizio postale universale e alle cessioni di beni ad esse accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare tali prestazioni, escludendo invece dall'esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

            l'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode RFI (Rete ferroviaria Italiana) SpA ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e, per effetto di un'integrazione introdotta dal Senato, al trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero; dispone altresì il divieto per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di traslare i maggiori oneri derivanti dalla cessazione del regime tariffario agevolato sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero, mentre, per gli altri servizi di trasporto ferroviario, la traslazione sui pedaggi versati per l'uso dell'infrastruttura è effettuata in modo gradualmente crescente nel primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento per l'anno 2015, al 70 per cento per l'anno 2016 e all'80 per cento per l'anno 2017;

            le previsioni contenute nell'articolo 29 determinano, nonostante la gradualità della traslazione, un pesante aggravio dei costi per le imprese che esercitano i servizi di trasporto ferroviario in regime di mercato, per le quali i costi annui dell'energia elettrica a regime aumenteranno di oltre quattro volte i costi attuali;

            a fronte di tale previsione si determinerà un limitato risparmio di spesa per le utente elettriche, che sarà distribuito su circa un milione di utenze rappresentate da piccole e medie imprese;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sopprimere l'articolo 29;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alla disciplina del contributo per gli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 8-bis, valutino le Commissioni di merito e il Governo l'opportunità di assumere iniziative per modificare la normativa di cui all'articolo 228 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) in modo da escludere che il contributo risulti a carico degli utenti finali;

            b) con riferimento al comma 10-bis dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione nel senso di prevedere l'obbligo di sostituzione delle lampade semaforiche esclusivamente con lampade realizzate con tecnologie a LED.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2568, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

            considerato che l'articolo 1-bis, comma 21, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente ai titolari da almeno due anni di una patente A1, B o C1 di utilizzare le macchine agricole anche in assenza dell'abilitazione di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

            rilevata l'esigenza di salvaguardare il principio dell'obbligatorietà di una formazione specifica per la guida di tali macchinari agricoli, stabilito dall'accordo sancito il 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

            ricordato che è ancora pendente il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, chiamato a stabilire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;

            rilevata l'esigenza di assicurare elevati livelli di tutela della sicurezza sul lavoro, in considerazione dell'elevato numero di eventi infortunistici, anche con esito mortale, che coinvolgono gli operatori addetti alla guida dei trattori;

            considerata favorevolmente la presentazione da parte del Governo di una proposta emendativa finalizzata alla soppressione dell'articolo 1-bis, comma 21, del decreto-legge;

            valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 5, volte a incentivare le assunzioni da parte di imprenditori agricoli di giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego da almeno sei mesi o privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e a ridurre il

costo del lavoro in agricoltura, attraverso forme di deduzione, con riferimento all'applicazione dell'IRAP, per il lavoro dipendente a tempo determinato;

            espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di promuovere il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, attraverso un migliore orientamento delle attività di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS;

            rilevata, in questo contesto, l'opportunità di assicurare un'adeguata interazione tra la cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, costituita a livello centrale, e le strutture ispettive dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti a livello territoriale, al fine di consentire un più efficace funzionamento della Rete stessa,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 21;

        e con la seguente osservazione:

            al fine di garantire il migliore funzionamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto, si valuti l'opportunità di assicurare, anche in sede attuativa, un adeguato livello di coordinamento tra la cabina di regia della Rete, costituita a livello centrale, e le strutture ispettive dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti a livello territoriale.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

            apprezzate la semplificazione dei controlli sulle imprese agricole e l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, auspicando tuttavia che il predetto registro sia di facile consultazione e i dati in esso contenuti siano pienamente accessibili anche da parte dei servizi sanitari;

            evidenziata la necessità, all'articolo 3, comma 10, che l'introduzione di una nuova finalità del Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari rappresentata dall'efficientamento della filiera della produzione e della erogazione non riduca le risorse destinate alle finalità proprie del Fondo, pregiudicando gli interventi rivolti agli indigenti;

            apprezzata la previsione di cui all'articolo 13, comma 9, secondo cui la dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) riguarda anche la bonifica dei beni contenenti amianto, auspicando tuttavia che per tale finalità siano utilizzate risorse finanziarie adeguate, considerate le gravi patologie da cui sono colpiti i soggetti entrati in contatto con beni contenenti amianto,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 3, comma 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'aver attribuito al Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari anche la nuova finalità dell'efficientamento della filiera della produzione e della erogazione non comporti una riduzione delle risorse destinate alle finalità proprie del Fondo, pregiudicando i programmi di distribuzione delle derrate agli indigenti.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato: «DL 31/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

            rilevato che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, di carattere eterogeneo, che incidono su un diversificato ambito di materie – tra cui agricoltura, settore energetico, ambiente, imprese –, il cui contenuto è stato significativamente modificato e ampliato nel corso dell'esame presso il Senato;

            ciò rende particolarmente complesso lo svolgimento di una adeguata istruttoria sulla portata e gli effetti delle disposizioni medesime, anche in considerazione dei ristretti tempi di esame a disposizione delle Commissioni parlamentari della Camera;

            preso atto altresì che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte alla definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, ivi comprese norme che consentono la risoluzione di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

            pur condividendo la necessità di una rapida definizione del contenzioso in essere con la Commissione europea, si evidenzia che il provvedimento incide, in alcuni casi con nuova disciplina, su materie già oggetto di intervento nel disegno di legge europea 2013 bis, recentemente approvato alla Camera in prima lettura e tuttora all'esame del Senato (A.S. 1533);

            osservato che l'articolo 13 del decreto-legge reca, tra l'altro, una disciplina in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari, e richiamata l'opportunità – in relazione al grave problema delle emergenze ambientali, purtroppo numerose in Italia – di intervenire, con adeguate risorse, anche sulle altre tipologie di siti di interesse nazionale (SIN), che tutt'ora necessitano di operazioni di bonifica;

            evidenziata inoltre l'opportunità di assicurare, con riferimento ai contenuti dell'articolo 16, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, il necessario coordinamento tra i vari livelli di legislazione, al fine di scongiurare il rischio di discordanze

tra la disciplina recata dal provvedimento e le numerose disposizioni vigenti in materia emanate dalle regioni e dagli enti territoriali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato, con modificazioni, dal Senato;

            rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);

            considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7-quater, comma 2, si preveda l'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;

            b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;

            c) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», appare necessario introdurre le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;

            d) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

            e) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia, quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;

            f) all'articolo 14, comma 3-ter, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

            g) all'articolo 18-bis, comma 1, appare necessario sopprimere le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», atteso che le condizioni di esercizio dei condhotel sono, in base al medesimo comma, definite d'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali;

            h) all'articolo 30-ter – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza

legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91
Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo delle Commissioni
Allegato Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

        All'articolo 1:

        All'articolo 1:

            al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,»;             identico;
            il comma 3 è sostituito dai seguenti:             identico;
        «3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.  
        3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati»;  
            al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione»;             identico.
            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:             soppresso.
        «4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.  
        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».  

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). – 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.         «Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). – 1. Identico.
        2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.         2. Identico.
        3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:         Soppresso.
        “3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.  
        3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale”.  

        4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni”.

        Soppresso.

        5. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.         3. Identico.
        6. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.         4. Identico.
        7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.         5. Identico.
        8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.         6. Identico.
        9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:         7. Identico.
            a) al sesto comma, le parole: “presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate”;  
            b) il settimo comma è abrogato.  

        10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

        8. Identico.

        11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:         9. Identico.
        “Art. 2. – 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.  
        Art. 3. – 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”.

        12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

        10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

        13. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.         11. Identico.
        14. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.         12. Identico.
        15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.         Soppresso.
        16. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: “depositi alimentari” si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.         13. Identico.
        17. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.         14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.
        18. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:         15. Identico.
            a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: “applicano” è sostituita dalle seguenti: “commercializzano imballaggi con”;  
            b) all'articolo 54, comma 11, la parola: “apponga” è sostituita dalle seguenti: “commercializzi imballaggi con”.  

        19. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

        Soppresso.

        20. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.         16. Identico.
        21. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai soggetti titolari, da almeno due anni, di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.         Soppresso.

        Art. 1-ter. – (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). – 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

        Art. 1-ter. – (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). – Identico».

        2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.  
        3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.  
        4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.  
        5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
        6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.  
        7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            “c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa”.  

        Art. 1-quater.(Istituzione del servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano). – 1. È istituito presso il sistema camerale un servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

        Soppresso.

        2. Per l'erogazione del servizio di cui al comma 1 l'Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della rete delle camere di commercio italiane all'estero, degli uffici consolari, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle ambasciate italiane.  
        3. L'Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all'estero.  
        4. I costi sostenuti dal sistema camerale per l'erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti».  

        All'articolo 2:

        Identico.

            al comma 1:  
            alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» sono sostituite dalle seguenti: «che produce mosti o vini» e, al secondo periodo, le parole: «preventiva comunicazione da inviarsi» sono sostituite dalle seguenti: «preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica»;  
            dopo la lettera d) è inserita la seguente:  
            «d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
        “3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume”»;  
            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.  
        1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:  
        “6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione”».  

        All'articolo 3:

        All'articolo 3:

            al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»;             identico;
            al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura», dopo le parole: «prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «predetto Allegato I» sono inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi»;             identico;
              dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis»;
            al comma 5, alla lettera a), le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016» e, alla lettera b), le parole: «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016».             identico;
              il comma 6 è sostituito dal seguente:
          «6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno».

        All'articolo 4:

        Identico.

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;  
            al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività,» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3,» e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto» è inserita la seguente: «quotidianamente»;  
            al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento»;  
            al comma 4:  
                al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;  
                al quarto periodo, le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;  
                il sesto periodo è sostituito dal seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;  
            dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;  
            al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;  
            dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5»;  
            al comma 8, primo periodo, le parole: «con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 25.000 a euro 50.000».  

        All'articolo 5:

        Identico.

            al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sono inserite le seguenti: «alimentari e forestali» e le parole da: «pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;  
            al comma 6, lettera b), le parole: «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione»;  
            dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
        «6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:  
            a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;  
            b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;  
            al comma 13, capoverso 1.1, dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),» sono inserite le seguenti: «e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».  

        All'articolo 6:

        Identico.

            al comma 1, lettera a), le parole: «e non avere procedimenti penali in corso» sono soppresse;  
            al comma 2, primo periodo, le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;  
            al comma 4, lettera d), le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
            al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».  

        Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 6-bis. – (Disposizioni per i contratti di rete). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:  
        “361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete”.  

        2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020».

 

        All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, dopo le parole: «terreni agricoli» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori» e dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

        Identico.

        Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 7-bis. – (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani). – 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:         «Art. 7-bis. – (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani). – Identico.
            a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:
“Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
 

        Art. 9. – (Princìpi generali). – 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

 
        2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

        Art. 10. – (Benefìci). – 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

 
        2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.  
        3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.  

        Art. 10-bis. – (Soggetti beneficiari). – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 
        2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
            a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;  
            b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
            c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.  

        3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

 

        Art.10-ter. – (Progetti finanziabili). – 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

        Art. 10-quater. – (Risorse finanziarie disponibili). – 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea”;

 
            b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.  

        2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

 

        Art. 7-ter. – (Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare). – 1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        Soppresso.

        “La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.  

        2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

 
        “Art. 518. – (Pubblicazione della sentenza). – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza”.  

        3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: “474,” è inserita la seguente: “517-quater,”.

 
        4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 51, commi 3-bis” sono inserite le seguenti: “, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,”.  

        Art. 7-quater. – (Disposizioni per l'agricoltura biologica). – 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

        Soppresso.

        2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.  
        3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.  
        4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
        5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.  

        Art. 7-quinquies. – (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari). – 1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

        Art. 7-ter. – (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari). – 1. Identico».

        Art. 7-sexies. – (Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante). – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      Soppresso.
        2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e ai commi 2 e 2-bis”».  

        All'articolo 8, comma 2:

        All'articolo 8, comma 2:

            all'alinea, le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;             identico.
            alla lettera c), le parole: «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».  

        Al capo II, all'articolo 9 è premesso il seguente:

        Al capo II, all'articolo 9 è premesso il seguente:

        «Art. 8-bis. – (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso). 1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso”».         «Art. 8-bis. – (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso). Identico».

        All'articolo 9:

        All'articolo 9:

            al comma 1, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli asili nido,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande»;             identico;
            al comma 4, dopo le parole: «Il fondo di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nel limite delle risorse ivi previste,», dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111sono inserite le seguenti: «e alle società ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, » e dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli asili nido,»;             il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento».

            al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato»;             identico;
            al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro»;             identico;
            al comma 8, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia,»;             al comma 8, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia,» e le parole: «delle operazioni» sono sostitute dalle seguenti: «dei progetti di investimento»;
            dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:             soppresso
        «10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:  
        “5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento”»;  
            nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».             nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

        All'articolo 10:

        All'articolo 10:

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:             dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
          «2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione».
        «2-bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;         2-ter. Identico»;
            al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto» sono inserite le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate»;             identico;
            al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà»;             identico;
            dopo il comma 7 è inserito il seguente:             identico;
        «7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori»;
            il comma 8 è sostituito dai seguenti:             identico;
        «8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: “due supplenti” sono aggiunte le seguenti: “con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero”.  
        8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8»;  
            dopo il comma 11 è inserito il seguente:             identico;
        «11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: “entro il 22 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 22 dicembre 2015”»;  
            al comma 12, lettera a), le parole: «entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» e le parole: «i successivi centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi duecentodieci»;  
            dopo il comma 12 è inserito il seguente:             identico;
        «12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:  
        “6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano”»;  
            dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:             identico.
        «13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “, Genova e La Spezia” sono soppresse e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “14 milioni di euro”.
        13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.  
        13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis».  

        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        Soppresso.

        «Art. 10-bis. – (Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico). – 1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».  

        All'articolo 11:

        All'articolo 11:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:             identico;
        «1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è sostituito dal seguente:  
        “3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013”»;  
            al comma 2, le parole: «n. 125» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;             identico;
            dopo il comma 2 è inserito il seguente:             identico;
        «2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse»;
            al comma 3, dopo le parole: «si dimostri il dolo o la colpa» la parola: «grave» è soppressa;             identico;
              il comma 6 è sostituito dai seguenti:
          «6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari.”»;
              dopo il comma 6 è inserito il seguente:
          «6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
            il comma 8 è sostituito dal seguente:             identico;
        «8. In armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;  
            al comma 10, dopo le parole: «quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore» sono inserite le seguenti: «e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento»;             identico;
            al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: «ove possibile» sono soppresse;             identico;
            dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:             identico.
        «12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: “propriamente detti,” sono inserite le seguenti: “alle nutrie,”;  
        12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: “CCGT usate per trasmissioni meccaniche” sono sostituite dalle seguenti: “Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)”».  

        All'articolo 12:

        All'articolo 12:

            al comma 1, lettera a), le parole: «con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività» sono sostituite dalle seguenti: «con adeguata esperienza professionale»;             identico.
            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
        «4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».  

        Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

        «Art. 12-bis. – (Requisiti acustici passivi degli edifici). – 1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.         Soppresso
        2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.
        3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire.  

        Art. 12-ter. – (Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile). – 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: “dalle aviosuperfici,” sono inserite le seguenti: “dagli eliporti,”.

        Soppresso
        2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997, e successive modificazioni, dopo le parole: “di aviosuperfici,” sono inserite le seguenti: “di eliporti,”.  
        3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, e successive modificazioni, le parole: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” sono soppresse.  
        4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, e successive modificazioni, le parole: “, nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile” sono soppresse.  

        Art. 12-quater. – (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). – 1. È soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.

        «Art. 12-bis.(Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). – Identico».

        2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

        Art. 12-quinquies. – (Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione). – 1. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

        Soppresso

            a) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;  
            b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  
        “5-bis. Gli interventi per i quali viene svolta una procedura di valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, non sono assoggettati alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5. Le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti marini movimentati, nonché a valutare la significatività dei possibili impatti ambientali connessi alla loro movimentazione per la posa di cavi e condotte, sono svolte nell'ambito delle attività istruttorie relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente”.  

        2. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

 

        All'articolo 13:

        All'articolo 13:

            al comma 1, alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;             identico;
            al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 242 o 252» sono inserite le seguenti: «e all'ARPA territorialmente competente» e le parole: «nei successivi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi diciotto mesi»;             identico;
            al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:             identico;
        «2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati»;  
            al comma 1, capoverso Art. 242-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:             identico;
        «4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto»;  
            al comma 1, capoverso Art. 242-bis, nella rubrica, le parole: «o di messa in sicurezza» sono soppresse;             identico;
            al comma 1, dopo il capoverso Art. 242-bis sono aggiunti i seguenti:             soppresso
        «Art. 242-ter. – (Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti). – 1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b).  

        Art. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

        2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assume pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.  
        3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio»;  
            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:             dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:         soppresso
            a) al comma 2:  
                1) le parole: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006,” sono soppresse;  
                2) dopo le parole: “da utilizzare per” la parola: “escludere” è sostituita dalle seguenti: “accertare eventuali”;  
                3) le parole: “, ove conformi ai limiti del test di cessione,” sono sostituite dalla seguente: “altresì”;  
            b) al comma 3:  
                1) dopo le parole: “sono fonti di contaminazione” è inserita la seguente: “potenziale”;  
                2) dopo le parole: “e come tali” sono inserite le seguenti: “, qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;  
                3) dopo le parole: “devono essere rimosse o” sono inserite le seguenti: “in alternativa, attivando le procedure di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;  
                4) dopo le parole: “senza rischi per la salute” sono aggiunte le seguenti: “e per le acque sotterranee”.

        3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate dall'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.

        soppresso

        3-quater. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: “Stagno” è sostituita dalle seguenti: “Composti organo-stannici”.         «3-bis. Identico.
        3-quinquies. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:         3-ter. Identico»;
        “13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4”»;  
            il comma 4 è sostituito dal seguente:             identico;
        «4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:  
        “8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:  
            a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;  
            b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;  
            c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;  
            d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

        8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

 
            a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;  
            b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;  
            c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;  
            d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.  

        8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

        8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”»;  
            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:  
            a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza”;  
            b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità”;  
            c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
        “4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire”;  
            d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
        “5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale”;  
            e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma”;  
            f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
        “10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.  
        10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35”.  

        4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

 
              al comma 5:
                  alla lettera b), capoverso Art. 241-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del presente decreto, previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari»;
            al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:             identico;
        «b-bis) all'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:
        “Classificazione dei rifiuti:  
        1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.  
        2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.  
        3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.  
        4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:  
            a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:  
                la scheda informativa del produttore;  
                la conoscenza del processo chimico;  
                il campionamento e l'analisi del rifiuto;  
            b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:  
                la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;  
                le fonti informative europee ed internazionali;          
                la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;  
            c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.  

        5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

 
        6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.  
        7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”»;
              dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
            al comma 7, alinea, le parole: «3 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»;             al comma 7:
                  all’alinea, le parole: «3 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»;
                  al capoverso (2-bis), le parole: «comunque in conformità ai medesimi documenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività»;
            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare».             identico.

        All'articolo 14:

        All'articolo 14:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:             identico;
        «1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo»;  
            al comma 2, le parole: «6 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»;             al comma 2, le parole: «6 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»e la parola: «ulteriori» è sostituita dalle seguenti: «nuovi o maggiori»;
            dopo il comma 2 è inserito il seguente:             identico;
        «2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:  
            a) al comma 8, le parole: “3 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;  
            b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:  
        “9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei princìpi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data”;  
            c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato”»;  
            il comma 3 è sostituito dai seguenti:             identico;
        «3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.  
        3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
        3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26»;  
            il comma 4 è sostituito dal seguente:             identico;
        «4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 – causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza»;  
            i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;             identico;
            al comma 8, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:             identico:
            «b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:             identico:
        “6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;         “6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
            b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”;             identica;
            b-ter) dopo l'articolo 184-ter è inserito il seguente:             identico;
        “Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:     
            a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
            b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.  

        2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

 
        3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.  
        4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.  
        5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”;     
            b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;             identica;
            b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:             identica;
        “2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”;  
            b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”»;             identica»;
            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:             identico:
        «8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:         «8-bis. Identico.
        “1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati”.

        8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

        8-ter. Identico.

        8-quater. Relativamente all'esecuzione del test di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.         Soppresso.
        8-quinquies. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:         8-quater. Identico.
        “2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.  

        8-sexies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        8-quinquies. Identico».

        “2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”».  

        L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

        L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

        «Art. 15. – (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         «Art. 15. – (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170). – Identico».
            a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:  
            “g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;  
            b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;  
            c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V”;  
            d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:  
        “9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”;  
            e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
        “5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente”;  
            f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:  
                1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria”;  
                2) al secondo periodo, la parola: “, anche” è soppressa;  
            g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
        “2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente”;  
            h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        “3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni”;  
            i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente”;  
            l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
        “– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”;  
            m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:  
        “7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;  
            n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: “extraurbane” è soppressa;  
            o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:  
        “17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;  
            p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:  
            “h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”;  
            q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:  
            “o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;  
            r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:  
            “n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi”.  

        2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.  
        4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato».  

        Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

        Soppresso.

        «Art. 15-bis. – (Semplificazioni in materia di rifiuti). – 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  
            a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;  
            b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;  
            c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

        All'articolo 16:

        All'articolo 16:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:             identico.
        «1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        “3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis”»;  
            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
        «1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:  
            a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;  
            b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;  
            c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;  
            d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.  
        1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto»;  
            il comma 2 è sostituito dal seguente:  
        «2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale”»;  
            dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: “Alpi” sono inserite le seguenti: “e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati”»;  
            dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  
        «5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  
        “1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.  
        1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.  
        1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.  
        1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.  
        1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.  
        1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico”»;  
            nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI».  

        All'articolo 17:

        All'articolo 17:

            al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:             identico.
        «0a) all'articolo 5:  
            1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
        “5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti”;  
            2) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
        “6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno”;  
            3) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
        “9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto”»;  
            al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:  
            «e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
        “3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».  

        Nel capo II, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

        Nel capo II, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

        «Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008). – 1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.         «Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008). – Identico».
        2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112”.
        3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.  
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  
        5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.  
        6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:  
            a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito internet della società;  
            b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;  
            c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.  

        7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

 
        8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

        All'articolo 18, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        All'articolo 18:

              al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: «previsioni» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;
              dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        «9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:         «9-bis. Identico».
            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
        “6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;  
            b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:  
        “8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità”».

        Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

        Soppresso.

        «Art. 18-bis. – (Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari). – 1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.  
        2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».  

        All'articolo 19:

        All'articolo 19:

            al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dopo le parole: «mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione»;             identico.
            il comma 2 è sostituito dal seguente:  
        «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

        Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

        «Art. 19-bis. – (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese) – 1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti princìpi e criteri:         «Art. 19-bis. – (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese) – Identico».
            a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;  
            b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.  
        2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.  
        3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “comma 6-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,”.  
        4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 20:

        All'articolo 20:

            al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:             identico;
            «b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies”; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: “non hanno effetto” sono inserite le seguenti: “, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e”; al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies”»;  
            al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:             identico;
            «e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
        “1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.  
        1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile”»;  
            al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:             identico;
            «g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1, 1-bis e 1-ter”; al comma 3, lettera b), dell'articolo 106 le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1 e 1-ter”»;  
            al comma 1, lettera q), le parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto»;             identico;
            al comma 1, le lettere p), v) e z) sono soppresse;             identico;
            al comma 1, lettera aa), capoverso Art. 127-quinquies:             identico;
                al comma 1, le parole: «In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civilesono soppresse;
                il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        «3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:  
            a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;  
            b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»;  
            al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si estenda» è inserita la seguente: «proporzionalmente»;  
            al comma 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:             identico;
            «aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:  
        “Art. 127-sexies. – (Azioni a voto plurimo). – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.  
        2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:  
            a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;  
            b) fusione o scissione.  

        3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

 
        4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo”»;
            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:             dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.         «1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea»;
        1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;         soppresso
            al comma 3, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivo»;             identico;
            dopo il comma 7 è inserito il seguente:             identico;
        «7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni»;  
            al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca»;             identico;
            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:             identico».
        «8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:  
        “Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
        Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”.  

        8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

 
        “Art. 212. – Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”.  

        8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.

 
        8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».  

        All'articolo 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        Soppresso.

        «2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dei limiti di cui alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le stesse non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. All'individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

        «Art. 21-bis. – (Attività di consulenza finanziaria). – 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: “Fino al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2015”».         «Art. 21-bis. – (Attività di consulenza finanziaria). – Identico».

        All'articolo 22:

        All'articolo 22:

            al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»;             identico;
            dopo il comma 3 è inserito il seguente:             identico;
        «3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:  
        “Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.  
        2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.  
        3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
        4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia”»;  
            al comma 4, lettera b), capoverso b), le parole: «un significativo interesse economico nell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario,»;             identico;
            al comma 4, lettera b), capoverso d), dopo la parola: «patrimonializzazione» sono aggiunte le seguenti: «; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS»;             identico;
            al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»;             identico;
            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999.
        5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.  
        5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.  
        5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:  
            a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;  
            b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;  
            c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;  
            d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.
        Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.  

        5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

 
            a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;  
            b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.  

        5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

 
            a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;  
            b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;  
            c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;  
            d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.  

        5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.

        5-novies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.  
        5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, è differito al 31 dicembre 2014»;  
            dopo il comma 6 è inserito il seguente:             identico;
        «6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è sostituito dal seguente:  
        “Art. 8-bis. – (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). – 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.  
        2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.  
        3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.  
        4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente”»;  
            dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:             identico:
        «7-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A.         Soppresso.
        7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:         Soppresso.
            a) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  
            c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  

        7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

        «7-bis. Identico:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 agosto 2014”;             a) al comma 1, lettera a), le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2014”;
            b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.             b) identica”.

        7-quinquies. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        7-ter. Identico».

        Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:         «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – Identico.
            “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

        Art. 22-ter. – (Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali). – 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Soppresso.

            a) le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;  
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi”.  

        Art. 22-quater. – (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). – 1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

        Art. 22-ter. – (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). – Identico.

        Art. 22-quinquies. – (Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria). – 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative”.

        Art. 22-quater. – (Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria). – Identico.

        2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-quinquies è sostituito dal seguente:  
        “11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente”.  

        3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        “1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.  
        1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9”.  

        4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

 
        “3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio”.

        5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

 
        6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.  

        Art. 22-sexies. – (Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Art. 22-quinquies. – (Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A). – Identico».

            a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”;
            b) il comma 25 è sostituito dal seguente:  
        “25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata”».  

        All'articolo 23:

        All'articolo 23:

            al comma 1, le parole: «potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» sono sostituite dalle seguenti: «potenza disponibile superiore a 16,5 kW»;             identico;
            è aggiunto, in fine, il seguente comma:             identico:
        «3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna».         «3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna».

        L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        «Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.         «Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo). – 1. Identico.
        2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.         2. Identico.
        3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.         3. Identico.
        4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:         4. Identico.
            a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;  
            b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;  
            c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

        5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

        5. Identico.

        6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.         6. Identico.
        7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.         7. Identico.
        8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto».         8. Identico.
          9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW ».

        All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «in corso» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW».

        All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «in corso» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW».

 

        Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

          «Art. 25-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
              a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
              b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
              c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3».

        L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

        L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

        «Art. 26. – (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.         «Art. 26. – (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). – 1. Identico.
        2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.         2. Identico.
        3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:         3. Identico:
            a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;             a) identica;
            b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;             b) identica;
            c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:             c) identico:
                1) al 5 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;                 1) al 6 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
                2) al 7 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;                 2) identico;
                3) al 9 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.                 3) all'8 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
        In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).         Identico.

        4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

        4. Identico.

        5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.         5. Identico.
        6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.         6. Identico.
        7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.         7. Identico.
        8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.         8. Identico.
        9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:         9. Identico.
            a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;  
            b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;  
            c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;  
            d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
            e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;  
            f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;  
            g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.  

        10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

        10. Identico.

        11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.         11. Identico.
        12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.         12. Identico.
        13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea».         13. Identico».

        All'articolo 28:

        All'articolo 28:

            al comma 1, le parole: «21 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 2014»;             identico;
            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:             identico:
        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate».         «1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 29:

        All'articolo 29:

            al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» sono inserite le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero »;             al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» sono inserite le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci»;
 

            al comma 2, le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:             identico:
        «3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».         «3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

        All'articolo 30:

        All'articolo 30:

            al comma 1 è premesso il seguente:             identico;
        «01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:  
            a) dopo le parole: “fonti rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche”;  
            b) dopo le parole: “diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4” e prima delle parole: “, realizzati negli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,”»;
            al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» le parole: «viene effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate»;             identico;
            al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;             identico;
            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:             identico:
        «1-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:         «1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: “costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi” sono inserite le seguenti: “e ad attraversare i beni demaniali”.
            a) al comma 1, dopo le parole: “costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi” sono inserite le seguenti: “e ad attraversare i beni demaniali”;  
            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
        “3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenuti ad indicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvede direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni”.  

        1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: “la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie”.

        1-ter. Identico.

        1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:         1-quater. Identico»;
            a) al primo periodo, le parole da: “e che utilizzino il medesimo tracciato” fino a: “40 metri lineari” sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari”;  
            b) al terzo periodo, le parole: “più del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “più del 30 per cento”»;  
            al comma 2, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 100 standard metri cubi/ora» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 standard metri cubi/ora»;             identico;
            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:             identico:
        «2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: “le regioni prevedono” sono inserite le seguenti: “, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,”.         «2-bis. Identico.
        2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 31 ottobre 2014”.         2-ter. Identico.

        2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: “a partire da rifiuti” sono inserite le seguenti: “, compreso il gas di discarica,”.

        2-quater. Identico.

        2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: “non sono dovuti in caso di” sono inserite le seguenti: “installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di”.         2-quinquies. Identico.
        2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:         2-sexies. Identico.
        “5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.  
        5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera”.

        2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo”.

        2-septies. Identico.

        2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: “diametro non superiore a 1 metro,” sono inserite le seguenti: “di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,”.         2-octies. Identico.
        2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”»;         2-novies. Identico.
          2-decies. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale medesima. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'applicazione dell'esclusione della variazione catastale di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
            nella rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «del sistema elettrico».             identico».

        Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 30-bis. – (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale). – 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti” sono inserite le seguenti: “, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,”.         «Art. 30-bis. – (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale). – Identico.
        2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.  
        3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  
        4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.  

        Art. 30-ter. – (Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero). – 1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Art. 30-ter. – (Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero). – Identico.

            a) al comma 1, le parole: “rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”;
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
        “2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti”.  

        Art. 30-quater. – (Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35). – 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: “a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas” sono inserite le seguenti: “e del servizio idrico integrato”.

        Art. 30-quater. – (Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35). – Identico.

        Art. 30-quinquies. – (Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99). – 1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore” sono soppresse.

        Art. 30-quinquies. – (Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99). – Identico.

        Art. 30-sexies. – (Modifica alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6) è sostituito dal seguente:

        Soppresso.

        “6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed in conformità al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera l), del suddetto decreto. – 28” ».  
          Art. 30-sexies. – (Disposizioni in materia di biocarburanti). – 1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
           2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
          3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è soppresso ».

        L'articolo 31 è soppresso.

        L'articolo 31 è soppresso.

        All'articolo 32:

        All'articolo 32:

            al comma 1:             identico.
                al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;  
                al capoverso 9-ter, primo periodo, le parole: «, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
        «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
        1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;  
            il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        «2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto».  

        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        «Art. 32-bis. – (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) – 1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         «Art. 32-bis. – (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) – Identico»:
        “16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente”.  

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente».

 

        All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le parole: «14 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «14 gennaio 1994».

        All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le parole: «14 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «14 gennaio 1994».

        Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

        Soppresso.

        «Art. 33-bis. – (Disposizioni in materia di società tra professionisti) – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “associazioni tra professionisti,” sono inserite le seguenti: “nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,”.  
        2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».  

        All'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        All'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “estratti, copie e simili” sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162”».         Identico.

        Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

        «Art. 34-bis. – (Disposizioni interpretative) – 1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai princìpi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».         «Art. 34-bis. – (Disposizioni interpretative) – Identico».

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 (*).
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni (**)
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonché di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del «made in Italy», nonché misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;  
        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticità ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;  
        Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;  

(*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2014.

(**) Le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).

        1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

        1. Identico.

        2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.         2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
        3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.         3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
          3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
        4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.         4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.
 
Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).
 

        1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.

          2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
          3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
          4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.
          5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
          6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
          7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;
              b) il settimo comma è abrogato.
 

        8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

          9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:
          «Art. 2. – 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
          Art. 3. – 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».
 

        10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

          11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.
          12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
          13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
          14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.
          15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» è sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;

            b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» è sostituita dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».

          16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
 
Articolo 1-ter.
(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).
 

        1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

          2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
          3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
          4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
          5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
          7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

        «c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa».

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo).
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo).

        1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;             a) identica;
            b) all'articolo 5, comma 1:             b) identica;
                1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonché la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;  
                2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;  
            c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;             c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
            d) all'articolo 14:             d) identica;
                1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;  
                2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;  
              d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume»;

            e) all'articolo 25:             e) identica;
                1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;  
                2) i commi 2 e 3 sono abrogati;  
            f) l'articolo 26 è abrogato;             f) identica;
            g) all'articolo 28:             g) identica;
                1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;  
                2) i commi 4 e 5 sono abrogati;  
            h) all'articolo 35:             h) identica;
                1) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;  
                2) il comma 12 è abrogato;  
            i) l'articolo 43 è abrogato.             i) identica.
 

        1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

          1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione».

Articolo 3.
(Interventi per il sostegno del Made in Italy).
Articolo 3.
(Interventi per il sostegno del Made in Italy).

        1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

        1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.         2. Identico.
        3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.         3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
        4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.         4. Identico.
          4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:         5. Identico:
            a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;             a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
            b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.             b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

        6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

        7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:         7. Identico.
            a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;  
            b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
        «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».  

        8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        8. Identico.

        9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui al medesimo comma 3.         9. Identico.
        10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».         10. Identico.
Articolo 4.
(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP).
Articolo 4.
(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP).

        1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

        1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.         2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
        3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.         3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.
        4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi.         4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all’adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta.
        5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.         5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.
          5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5.
        6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.         6. Identico.
        7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.         7. Identico.
        8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.         8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
Articolo 5.
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura).
Articolo 5.
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura).

        1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.

        1. Identico.

        2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.         2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:         3. Identico.
            a) avere durata almeno triennale;  
            b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;  
            c) essere redatto in forma scritta.  

        4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

        4. Identico.

            a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  
            b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

        5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

        5. Identico.

        6. L'incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:         6. Identico:
            a) per le assunzioni a tempo determinato:             a) identica;
                1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;  
                2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;  
                3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;  
            b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.             b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione.
 

        6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:

              a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
              b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato».

        7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

        7. Identico.

        8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.         8. Identico.
        9. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.         9. Identico.
        10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.         10. Identico.
        11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.         11. Identico.
        12. A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data.         12. Identico.
        13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».         13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».
        14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.         14. Identico.
Articolo 6.
(Rete del lavoro agricolo di qualità).
Articolo 6.
(Rete del lavoro agricolo di qualità).

        1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

        1. Identico:

            a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;             a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
            b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);             b) identica;
            c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.             c) identica.

        2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

        2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

        3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.         3. Identico.
        4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:         4. Identico:
            a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;             a) identica;
            b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;             b) identica;
            c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;             c) identica;
            d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.             d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

        5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.

        5. Identico.

        6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.         6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
        7. È fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.         7. Identico.
        8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.         8. Identico.
 
Articolo 6-bis.
(Disposizioni per i contratti di rete).
 

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

          «361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».
 

        2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

Articolo 7.
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale).
Articolo 7.
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale).

        1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:             a) identico:
        «1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.»;         «1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta »;
            b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».             b) identica.

        2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

        2. Identico.

        3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.         3. Identico.
        4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512 è sostituito dal seguente:         4. Identico.
        «512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».
 
Articolo 7-bis.
(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).
 

        1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:
 
«Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
          Art. 9. – (Princìpi generali). – 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
          2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 

        Art. 10. – (Benefìci). – 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

          2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
          3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
 

        Art. 10-bis. – (Soggetti beneficiari). – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

          2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
              a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
              b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
              c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
 

        3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

 

        Art. 10-ter. – (Progetti finanziabili). – 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

        Art. 10-quater. – (Risorse finanziarie disponibili). – 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea»;

              b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.
 

        2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

 
Articolo 7-ter.
(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).
 

        1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie).
Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie).

        1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

        1. Identico.

        2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:         2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
            a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;             a) identica;
            b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;             b) identica;
            c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;             c) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
            d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;             d) identica;
            e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;             e) identica.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Identico.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA
 
Articolo 8-bis.
(Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso).
 

        1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso».

Articolo 9.
(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici).
Articolo 9.
(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale).

        1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

        1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

        2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.         2. Identico.
        3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.         3. Identico.
        4. Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.         4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
        5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.         5. Identico.
        6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.         6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
        7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.         7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
        8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.         8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi edei progetti di investimento delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
        9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         9. Identico.
        10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         10. Identico.
Articolo 10.
(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura).
Articolo 10.
(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura).

        1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

        1. Identico.

        2. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.         2. Identico.
          2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.
          2-ter. Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.         3. Identico.
        4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.         4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società da esse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
        5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.         5. Identico.
        6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.         6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.
        7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale».         7. Identico.
          7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori.
        8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo periodo, le parole: «almeno uno è» sono sostituite dalle seguenti: «uno può essere». I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso.         8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero».

        8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8.

        9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        9. Identico.

        10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».         10. Identico.
        11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         11. Identico.
          11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015».
        12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:         12. Identico:
            a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi centottanta per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;             a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;
            b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;             b) identica;
            c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.»             c) identica.
 

        12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

        «6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano».

        13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        13. Identico.

          13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
          13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
          13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.
Articolo 11.
(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili).
Articolo 11.
(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili).

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

        1. Identico.

          1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è sostituito dal seguente:

        «3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013».

        2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

        2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

          2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2» sono soppresse.
        3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.».         3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo.».

        4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

        4. Identico.

        5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico.
            a) è aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;  
            b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».  

        6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più appositi decreti dirigenziali».

        6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

          6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         7. Identico.
        8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipa anche la Regione Lombardia.         8. In armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:         9. Identico.
        «Art. 285. – (Caratteristiche tecniche). – 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».

        10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1 settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

        10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1 settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

        11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».         11. Identico.
        12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».         12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».
          12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «propriamente detti,» sono inserite le seguenti: «alle nutrie,».
          12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche» sono sostituite dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)».
        13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         13. Identico.
Articolo 12.
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013).
Articolo 12.
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013).

        1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;             a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
            b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».             b) identica.

        2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

        2. Identico.

        3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.         3. Identico.
        4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.         4. Identico.
          4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
 
Articolo 12-bis.
(Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario).
 

        1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.

          2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13.
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare).
Articolo 13.
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare).

        1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

        1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.         «Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica). – 1. Identico.
        2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.         2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'Arpa territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
          2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
        3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.         3. Identico.
        4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.         4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
        5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.         5. Identico.
        6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».         6. Identico.

        2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Identico.

        3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.         3. Identico.
          3-bis. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: «Stagno» è sostituita dalle seguenti: «Composti organo-stannici».
          3-ter. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».

        4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:

        4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

        «8-quater. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:         «8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
                a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;                 a) identica;
                b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;                 b) identica;
                c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;                 c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
                d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».                 d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
 

        8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

              a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
              b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
              c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
 

        8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

          8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione ».
 

        4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza»;
              b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità»;
              c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire»;
              d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale»;
              e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma»;
              f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
          «10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
          10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35».
 

        4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

        5. Identico:

                a) all'articolo 184, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:                 a) identica;
        «5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;  
                b) dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:                 b) identico:
        «Art. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.         «Art. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5 alla Parte quarta, titolo V, del presente decreto, previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.
        2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.         2. Identico.
        3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.         3. Identico.
        4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.         4. Identico.
        5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.».         5. Identico.»;
              b-bis) all'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:

        «Classificazione dei rifiuti:

        1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

          2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
          3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
          4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
              a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
                  la scheda informativa del produttore;
                  la conoscenza del processo chimico;
                  il campionamento e l'analisi del rifiuto;
              b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
                  la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
                  le fonti informative europee ed internazionali;
                  la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
              c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
 

        5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

          6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
          7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».
 

        5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.         6. Identico.
        7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:         7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:
        «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei.».         «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività ».

        8. Per il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

        8. Identico.

        9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».         9. Identico.
Articolo 14.
(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010).
Articolo 14.
(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010).

        1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/3l/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

            a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;  
            b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».  
        2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.         2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
          2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) al comma 8, le parole: «3 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
              b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
          «9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei princìpi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;
              c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato».

        3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

        3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

          3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
          3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».
        4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.         4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 – causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza.
        5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.         5. Soppresso.
        6. Con il decreto di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico del commissario straordinario, che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.         6. Soppresso.
        7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.         7. Soppresso.
        8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         8. Identico:
            a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;             a) identica;
            b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».             b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) »;

              b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;
              b-ter) dopo l'articolo 184-ter è inserito il seguente:
          «Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
              a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
              b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
 

        2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

          3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
          4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
          5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;
              b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione» sono soppresse;
              b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;

              b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».
 

        8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

        «1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati».

 

        8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

          8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

        «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

 

        8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

Articolo 15.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).
Articolo 15.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170).

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:             a) identico:
            «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;             «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
            b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;             b) identica;
            c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per lo sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;             c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nellallegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui allallegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V»;
            d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:             d) identico:
        «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;         «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all’allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
            e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:             e) identico:
        «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;         «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente»;
            f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:             f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;                 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»;
                2) al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;                 2) al secondo periodo la parola: «, anche» è soppressa;
            g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:             g) identico:
        «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;         «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente»;
            h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:             h) identico:
        «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;         «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
            i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;             i) al comma 1 dell’articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
            l) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:             l) al punto 3) dell’allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
        « – al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;         « – al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
            m) il punto 7-ter) dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:             m) il punto 7-ter) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
        «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;         «7-ter) identico»;
            n) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;             n) al punto 10), terzo trattino, dell’allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;
            o) il punto 17) dell'Allegato II è sostituito dal seguente:             o) il punto 17) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
        «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;         «17) identico»;
            p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:             p) la lettera h) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
        «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;         «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
            q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:             q) la lettera o) del punto 7) dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
        «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;         «o) identica»;
            r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:             r) la lettera n) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
        «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».         «n) identica».

        2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.         3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
        4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         Soppresso.
        5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.         4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
Articolo 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).
Articolo 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).

        1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

        1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis».

            b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;             soppressa;
            c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»             soppressa
 

        1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

              a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
              b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
              c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
              d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.
 

        1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.

        2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.».

        2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ».

        3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.
            a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;  
            b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».  
          3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati».

        4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

        4. Identico.

            a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;  
            b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  
            «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;  
            c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
            d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;  
            e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:  
            «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;  
            f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;  
            g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;  
            h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
        «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;  
            i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
        «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;  
            l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;  
            m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
            n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;  
            o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;  
            p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;  
            q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;  
            r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        «3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;  
            s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
        «3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;  
            t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;  
            u) l'allegato IV è abrogato.

        5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

        5. Identico.

          5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
          «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
          1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
          1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
          1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
          1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
          1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico».
Articolo 17.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Procedura d'infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, – Procedura d'infrazione 2007/4680).
Articolo 17.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Procedura d'infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, – Procedura d'infrazione 2007/4680).

        1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

              0a) all'articolo 5:
                  1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti»;
                  2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
          «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno»;
                  3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
          «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto»;
            a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;             a) identica;
            b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;             b) identica;
            c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;             c) identica;
            d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;             d) identica;
            e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;             e) identica;
              e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;             f) identica;
            g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):             g) identica;
                1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;  
                2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;  
                3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».  

        2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        2. Identico.

        «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».  

        3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.

        3. Identico.

 
Articolo 17-bis.
(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008).
 

        1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

          2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
          3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.
          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
          5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.
          6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

            a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito internet della società;

              b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
              c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.
 

        7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

          8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
Articolo 18.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).
Articolo 18.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

        1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

        1. Identico.

        2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.         2. Identico.
        3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.         3. Identico.
        4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio.         4. Identico.
        5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.         5. Identico.
        6. Il credito d'imposta è revocato:         6. Identico.
            a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;  
            b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.  

        7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

        7. Identico.

        8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.         8. Identico.
        9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.         9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
          9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
          «6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua, altresì, le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo»;
              b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
          «8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità».
Articolo 19.
(Modifiche alla disciplina ACE – aiuto crescita economica).
Articolo 19.
(Modifiche alla disciplina ACE – aiuto crescita economica).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;             a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
            b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».             b) identica.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:         3. Identico.
            a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
            b) mediante aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
 
Articolo 19-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese).
 

        1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti princìpi e criteri:

              a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
              b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
 

        2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.

          3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».
          4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 20.
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili).
Articolo 20.
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili).

        1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, è inserita la seguente: «w-quater.1 “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;             a) identica;
            b) all'articolo 104-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure di difesa.»; nel comma 3 dell'articolo 104-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies»;             b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies »; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite le seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e»; al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies»;
            c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.»;             c) identica;
            d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.»;             d) identica;
            e) all'articolo 106, dopo il comma 1, è inserito il seguente:             e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
          «1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
        «1-bis. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.»;         1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.»;
            f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies.»;             f) identica;
            g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»;             g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-bis, e 1-ter »; nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-ter»;
            h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: «l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la maggiorazione dei diritti di voto,»;             h) identica;
            i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: «al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,»;             i) identica;
            l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 è inserito il seguente: «3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;             l) identica;
            m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;»;             m) identica;
            n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.»;             n) identica;
            o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;             o) identica;
            p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali» sono soppresse;             p) soppressa;
            q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»;             q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»;
            r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.»;             r) identica;
            s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;»;             s) identica;
            t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.»;             t) identica;
            u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2»;             u) identica;
            v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:             v) soppressa;
            «b) pubblicati per estratto sul sito Internet della società con azioni quotate;  
            d) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;»;  
            z) all'articolo 125-bis, comma 1, le parole: «ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani» sono soppresse;             z) soppressa;
                aa) dopo l'articolo 127-quater è inserito il seguente:                 aa) identico:
«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).
«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).

        1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

        1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

        2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.         2. Identico.
        3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:         3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
            a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;             a) soppressa;
            b) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;             a) identica;
            c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.             b) identica.

        4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

        4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

        5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.         5. Identico.
        6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.         6. Identico.
        7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.         7. Identico.
        8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»;         8. Identico»;
              aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:
          «Art. 127-sexies. – (Azioni a voto plurimo). – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
          2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:
              a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
              b) fusione o scissione.
 

        3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

          4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo»;
            bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.             bb) identica.
 

        1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

        2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia» sono soppresse;  
            b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:  
«Art. 9-bis.
(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità).
 

        1. L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i princìpi contabili:

 
            a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;  
            b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta dì altre istituzioni pubbliche;  
            c) partecipa al processo di elaborazione dei princìpi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.  
        Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.  
        2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.
Art. 9-ter.
(Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità).
 

        1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 
        2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all’International Accounting Standards Board (IASB) e all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).  
        3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema camerale.»;  
            c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.  

        3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».

        3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivo » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».

        4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».         4. Identico.
        5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente:         5. Identico.
        «Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.».  
        6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:         6. Identico.
        «L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».  
        7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;         7. Identico.
          7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.
        8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse.         8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse. Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
          8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
          «Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
          Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti».
 

        8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

          «Art. 212. – Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea».
 

        8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.

          8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 21.
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie).
Articolo 21.
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie).

        1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

        1. Identico.

        2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:         2. Identico.
        «9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».
 
Articolo 21-bis.
(Attività di consulenza finanziaria).
 

        1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».

Articolo 22.
(Misure a favore del credito alle imprese).
Articolo 22.
(Misure a favore del credito alle imprese).

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

        1. Identico.

        «5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».  

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico.

            a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»;  
            b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:  
«Art. 17-bis.
(Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione).
 

        1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

        3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

        3. Identico:

        «2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.».         «2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
 

        3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

          «Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
          2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
          3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
          4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».

        4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

        4. Identico:

            a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea»;             a) identica;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:             b) identico:
                a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;                 a) identica;
                b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione;                 b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
                c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;                 c) identica;
                d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.».                 d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.».

        5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

        5. Identico:

            a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,»;             a) identica;
            b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:             b) identico:
        «1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.».         «1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
 

        5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999.

          5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
          5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
          5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:
              a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;
              b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;
              c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
              d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.
 

        5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

              a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;
              b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.
 

        5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

              a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;
              b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
              c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;
              d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
 

        5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.

          5-novies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.
          5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, è differito al 31 dicembre 2014.
        6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:         6. Identico.
            a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:  
        «1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
            a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);  
            b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
            c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»;  
            b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi»;  
            c) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:  
        «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.»;
            d) all'articolo 3, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:  
        «2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle società di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti – aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle società di cui al comma 1 senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;  
            e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono soppresse;  
            f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:  
        «2-quater. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.  
        2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).  
        2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
        2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformità delle stesse alla normativa applicabile.».
 

        6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è sostituito dal seguente:

          «Art. 8-bis. – (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). – 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
          2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
          3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
          4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente».

        7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.

        7. Identico.

 

        7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
              b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
 

        7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Articolo 22-bis.
(Semplificazioni nelle operazioni promozionali).
 

        1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

              «c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta».
 
Articolo 22-ter.
(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).
 

        1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».

 
Articolo 22-quater.
(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria).
 

        1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative».

          2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-quinquies è sostituito dal seguente:
          «11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente».
 

        3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.
          1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9».
 

        4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

          «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».
 

        5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

          6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
 
Articolo 22-quinquies.
(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.).
 

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 24, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
              b) il comma 25 è sostituito dal seguente:
          «25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata».
Articolo 23.
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione).
Articolo 23.
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione).

        1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

        1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

        2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.         2. Identico.
        3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefìci siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefìci previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.         3. Identico.
          3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV «Sorgente-Rizziconi» tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.
Articolo 24.
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).
Articolo 24.
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

        2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.         2. Identico.
        3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.         3. Identico.
        4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.         4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
              a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
              b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
              c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

        5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

        5. Identico.

        6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.         6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.
        7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.         7. Identico.
          8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
          9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW.
Articolo 25.
(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.).
Articolo 25.
(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.).

        1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso.

        1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW.

        2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.         2. Identico.
        3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.         3. Identico.
        4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.         4. Identico.
 
Articolo 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto).
 

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

              a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
              b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
              c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3.
Articolo 26.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).
Articolo 26.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

        1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

        1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

        2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.         2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
        3. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.         3. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
              a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
              b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
              c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
                  1) al 6 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
                  2) al 7 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
                  3) all'8 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
 

        In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

        4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

        4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

        5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.         5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
        6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.         6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
        7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1 gennaio 2015.         7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.
          8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.
          9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:
              a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
              b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
              c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
              d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
              e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
              f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;
              g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
 

        10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

          11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.
          12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
          13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.
Articolo 27.
(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico).
Articolo 27.
(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico).

        1. A decorrere dal 1 luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

        Identico.

Articolo 28.
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse).
Articolo 28.
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse).

        1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

        1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

          1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 29.
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato).
Articolo 29.
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato).

        1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.

        1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.

        2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.         2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro.
        3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.         3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
Articolo 30.
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili).
Articolo 30.
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili).
 

        01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

              a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche,»;
              b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,».

        1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

        1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).
«Art. 7-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).

        1. Dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

        1. Dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

            a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;             a) identica;
            b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.             b) identica.

        2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

        2. Identico.

        3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:         3. Identico.
            a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:  
            b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.  

        4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

        4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

        5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».         5. Identico».
 

        1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali».

 

        1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie».

          1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al primo periodo, le parole da: «e che utilizzino il medesimo tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari»;
              b) al terzo periodo, le parole: «più del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «più del 30 per cento».

        2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

        2. Identico:

«Art. 8-bis.
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano).
«Art. 8-bis.
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano).

        1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

        1. Identico:

            a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;             a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
            b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).             b) identica.

        2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,».

        2. Identico».

 

        2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: «le regioni prevedono» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».

          2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 31 ottobre 2014».
          2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono inserite le seguenti: «, compreso il gas di discarica,».
          2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti in caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».
          2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
          «5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.
          5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera».
 

        2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».

          2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non superiore a 1 metro» sono inserite le seguenti: «di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,».
          2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
          2-decies. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale medesima. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'applicazione dell'esclusione della variazione catastale di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 30-bis.
(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).
 

        1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».

          2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
          3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
          4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.
 
Articolo 30-ter.
(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).
 

        1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»;
              b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».
 
Articolo 30-quater.
(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35).
 

        1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del servizio idrico integrato».

 
Articolo 30-quinquies.
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99).
 

        1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore» sono soppresse.

 
Articolo 30-sexies.
(Disposizioni in materia di biocarburanti).
 

        1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.

          2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
          3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è soppresso.
Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).
Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

        1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

        Soppresso.

        «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».  

        2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

 
        3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Articolo 32.
(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato).
Articolo 32.
(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato).

        1. Al fine di rafforzare il supporto all’export e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        1. Identico:

        «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.         «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.
        9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».         9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
 

        1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della legge 24 novembre 2003, n. 326, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.         2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Articolo 32-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
 

        1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            «16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente».

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.

Articolo 33.
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti).
Articolo 33.
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti).

        1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.».

        1. Identico.

        2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) all'articolo 1:  
                1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite dalle parole «nell'anno»;  
                2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.»;  
                3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;  
            b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a: «delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi».

        3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

        3. Identico.

            a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;  
            b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».  

        4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

        4. Identico:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.»             a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.»
Articolo 34.
(Abrogazioni e invarianza finanziaria).
Articolo 34.
(Abrogazioni e invarianza finanziaria).

        1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

        1. Identico.

            a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;  
            b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;  
            c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;  
            d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;  
            e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;  
            f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;  
            g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.  
 

        1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162».

        2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.         2. Identico.
 
Articolo 34-bis.
(Disposizioni interpretative).
 

        1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai princìpi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.

Articolo 35.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
      Dato a Roma, addì 24 giugno 2014.  
NAPOLITANO
 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Guidi, Ministro dello sviluppo economico.
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Orlando, Ministro della giustizia.
Alfano, Ministro dell'interno.
Lorenzin, Ministro della salute.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 

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Allegato 1
(Articolo 11, comma 5, lettera a)

«Allegato I – Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all'articolo 5, comma 2-bis.

Da inviare a:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

        Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile

        in ambito nazionale ed europeo

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

        Divisione XV – Politiche ambientali

Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione
 
Indirizzo  
C.a.p.  
Comune  
Provincia  
Telefono  
Fax  
Cod. Ateco (1)  
Partita I.V.A.  

Allegato 1
(Articolo 11, comma 5, lettera a)

        Identico.

Tipologie d'impianti antincendio:

Tipo (2)
Quantità d'impianti (numero)
1 Impianti fissi  
2 Impianti mobili
    (estintori)
 

Tipologia delle sostanze controllate

 
Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211  
Halon 1301  
Halon 2402  
Idroclorofluorocarburi (HCFC)  

Note:
(1)    Codice delle attività economiche Istat.
(2)    Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
(3)    Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.».

Allegato 2
(Articolo 26, comma 3)

TABELLA
Periodo residuo (anni)
Percentuale di riduzione dell'incentivo
12
25%
13
24%
14
22%
15
21%
16
20%
17
19%
18
18%
oltre 19
17%

Allegato 2
(Articolo 26, comma 3)

        Identico.