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Atto a cui si riferisce:
S.1522 Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1522
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ORELLANA e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2014

Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici

Onorevoli Senatori. -- La regolamentazione della rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici rappresenta un'esigenza ormai imprescindibile, sempre più spesso infatti il decisore pubblico ha avvertito la necessità di acquisire informazioni e conoscenze da parte dei portatori di interessi particolari, e ciò sopratutto al fine di deliberare su questioni particolarmente complesse.

L'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici, ovvero di lobbying, è variamente disciplinata negli ordinamenti di molte democrazie occidentali. Uno dei modelli predominanti è sicuramente quello tipico delle democrazie anglosassoni, nettamente distinto rispetto al costituzionalismo di matrice «giacobina», che risulta invece predominante in gran parte dell'Europa.

Il modello nord-americano, che trova nell'ordinamento canadese e in quello statunitense i due archetipi fondamentali, concepisce la regolamentazione del lobbying come «opportunità» per promuovere la responsabilità pubblica dei decisori; al contrario l’impostazione europea tende a configurare la regolamentazione delle lobbies come una «possibilità» per semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori e promuovere in tal modo lo sviluppo economico. Questa la principale differenza tra il sistema nord-americano e quello europeo. Altra divergenza, ravvisabile analizzando i due principali sistemi di regolamentazlone dell'attività di lobbying, concerne gli obiettivi dei diversi sistemi di regole. La regolamentazione del lobbying, secondo l'impostazione nordamericana, è volta sopratutto a garantire la trasparenza, ridurre la corruzione nel processo di definizione delle politiche e promuovere la responsabilità pubblica dei decisori. Elemento cardine degli attuali sistemi normativi europei è, per contro, il desiderio di facilitare l'interazione tra imprenditori e legislatori, non necessariamente per rafforzare la trasparenza e ridurre la corruzione quanto piuttosto per favorire e sostenere la crescita economica. Una delle principali conseguenze di questa peculiare impostazione è sicuramente il fatto che, per il lobbista europeo, l'iscrizione al registro tende a configurarsi più come una questione di convenienza che un vero e proprio obbligo.

Uno dei primi paesi del vecchio continente ad aver introdotto un meccanismo di regolamentazione della rappresentanza di interessi è la Germania che, già nel 1951, ha implementato un proprio registro dei lobbisti, seguita negli anni Novanta dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel 2008. Nell'ultimo decennio diversi paesi hanno introdotto normative specifiche per la regolamentazione delle lobbies, tra questi meritano particolare menzione la Lituania (2001), Polonia (2005), Ungheria (2006 e 2013), la Macedonia (2008), in Francia (Z009), in Slovenia (2011) e in Austria (2012). Occorre ricordare che le normative recentemente emanate in Slovenia e in Austria rappresentano un punto di rottura nel panorama europeo, incarnando una tipologia di regolamentazione piuttosto rigida. Entrambi i provvedimenti sono chiaramente orientati verso una maggiore trasparenza e riduzione dei fenomeni di corruzione nel Governo. L'obiettivo della legge approvata in Slovenia nel 2011 è quello di «rafforzare l'integrità e la trasparenza, nonché la prevenzione della corruzione e di evitare e combattere i conflitti di interesse». La registrazione dei lobbisti è obbligatoria per tutti gli individui che lavorano a titolo privato al fine di influenzare la legislazione. Forse, uno degli aspetti che maggiormente caratterizza la legge sul lobbying in Slovenia è l'enfasi posta sulla necessità per i funzionari del Governo di riferire i contatti con i lobbisti, interazioni che saranno poi rese pubbliche sulla pagina web dell'apposita Commissione speciale per la prevenzione della corruzione.

Anche l'Austria ha recentemente varato una regolamentazione decisamente rigorosa per il lobbying: la «legge per la trasparenza delle attività di lobbying e advocacy», approvata nel 2012. L'introduzione di norme «severe» è stata indotta dai numerosi scandali susseguitisi negli ultimi anni. Secondo la normativa austriaca tutti gli stakeholders che percepiscono compensi per influenzare le politiche pubbliche, così come i gruppi di interessi che impiegano lobbisti, sono tenuti a registrarsi presso il Registro dei rappresentanti di interessi. All'atto di iscrizione devono essere indicate le informazioni sull'identità dei funzionari del Governo contattati, i dichiaranti devono inoltre impegnarsi a rispettare un codice di condotta, le cui violazioni possono causare una sospensione dell'attività e dei contratti di lavoro in essere. La maggior parte dei dati sono pubblicati e accessibili su internet da parte del pubblico.

Come dimostra l'analisi appena illustrata delle normative europee e internazionali concernenti l'attività di lobbying, le variazioni al sistema di regole per disciplinare la rappresentanza di interessi sono potenzialmente infinite. L'eterogeneità e la variabilità delle geometrie normative scaturiscono dal coinvolgimento diretto e dalla costante interazione di tutti i settori produttivi con l'intero arco istituzionale. È dunque un rapporto che risente di un elevato livello di complessità, in quanto caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di attori e articolato su più livelli, nonché soggetto a fluttuazioni costanti di natura politica e sociale.

È sempre per questo motivo che, a fronte della presenza di una tavola di valori e principi condivisa, orientata alla ricerca di soluzioni normative per il lobbying, nel dibattito subentrano correnti di pensiero molto diverse tra loro. Secondo alcune rilevazioni effettuate nel 2013 le divergenze nell'opinione degli operatori di settore si riscontrano su aspetti solo in apparenza secondari, quali l'obbligo di rendicontazione, l'individuazione dei soggetti cui applicare gli obblighi di trasparenza, l'impianto sanzionatorio e i criteri di accreditamento per accedere all'esercizio della professione di lobbista. Altro dato rilevante sono le abissali divergenze nelle soluzioni suggerite per raggiungere quegli obiettivi.

Tale impostazione vale in generale per le grandi democrazie occidentali; spostando l'attenzione sulla situazione italiana emergono numerose peculiarità degne di nota. Occorre innanzitutto rilevare che in Italia mancano regole organiche in materia di rappresentanza degli interessi. Esistono delle disposizioni, in qualche modo riconducibili alla regolamentazione dei gruppi di pressione, «disperse» all'interno di svariati provvedimenti, sicuramente non sufficienti a disciplinare in maniera organica un fenomeno di tale complessità. Le principali decisioni pubbliche assunte a tutti i livelli nel nostro sistema sono il frutto di una negoziazione e compensazione di interessi differenti, la cui sintesi spetta all'istituzione chiamata a formalizzare la decisione. A tal proposito giova ricordare i risultati di un'indagine condotta dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, che ha quantificato in quattordici punti percentuali il beneficio che le regole chiare in tema di rappresentanza di interessi porterebbero al sistema economico italiano.

I numerosi tentativi di regolamentare la materia ad oggi hanno tutti avuto esito negativo. La regolamentazione dell'attività di lobbying è sempre stata condizionata da due impulsi contrapposti: quello di una politica che mal sopporta gli imbrigliamenti, probabilmente a causa dell'ambizione dei partiti politici di mantenere il forte ruolo esercitato, soprattutto in passato, nel rapporto tra Stato e società, e quello di un'opinione pubblica che esige maggiore trasparenza nei rapporti tra mondo dell'economia e quello delle istituzioni.

Le prime proposte di legge volte a regolamentare l'attività professionale del rappresentante di interessi risalgono alla IX legislatura. Nella XIII si è compiuto un significativo avanzamento in termini di dibattito in Commissione, sia alla Camera che al Senato, il fenomeno del lobbismo cominciava infatti ad essere valutato al di fuori di ogni prospettiva etica e giudicato necessario oggetto di disciplina per l'intrinseco valore della rappresentabilità degli interessi leciti. Ben sei sono state le proposte elaborate nel corso della XV legislatura, tra queste merita particolare attenzione quella presentata dall'allora Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Giulio Santagata. L'A.S.1866; è stata la prima proposta elaborata in seno alla Presidenza del Consiglio, frutto del coinvolgimento diretto di numerosi gruppi di interesse. Uno degli elementi cardine di questo disegno di legge è il meccanismo della premialità, ovvero il diritto di accesso ai documenti, presentati dai gruppi di pressione durante lo svolgimento dei processi decisionali, consentito esclusivamente ai soggetti iscritti al registro pubblico dei lobbisti. Non si impediva l'esercizio della professione ai soggetti non iscritti, veniva unicamente offerto un vantaggio competitivo a chi decideva di aderire al registro.

A fine ottobre 2012, pochi mesi prima della fine della XVI Legislatura, il Parlamento ha approvato la legge sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione. La legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» è il risultato di una gestazione complessa e di una mediazione serrata tra le diverse forze politiche, prima in Commissione poi in Aula. Complessità acuita dalle forti resistenze esercitate dai lobbisti, critici sopratutto nei confronti delle norme sul cosiddetto «traffico di influenze illecite». Norme definite inopportune perché introducono un sistema di sanzioni più severe, non bilanciato da regole più ampie e meglio strutturate sui diritti di chi, per professione, rappresenta interessi di categoria. Pochi mesi più tardi, ad aprile del 2013, la nuova legislatura registra una impasse per l'impossibilità di formare un esecutivo. Il 12 aprile il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, costituito 10 giorni prima dal Presidente della Repubblica, pubblica un rapporto nel quale, tra l'altro, si suggerisce l'adozione di misure concrete per disciplinare l'attività di lobbying. La relazione del gruppo di lavoro genera un vivo dibattito sui principali mezzi di comunicazione, negli ambienti accademici e, ovviamente, in quelli istituzionali, numerosi pertanto saranno i testi depositati sia alla Camera che al Senato.

Il disegno di legge che si presenta parte da queste considerazioni e dal presupposto che l'attività di lobbying non solo è lecita ma anche utile e preziosa per il decisore pubblico, perché strumento indispensabile per acquisire informazioni tecniche, altrimenti difficilmente comprensibili e prevenire impatti economicamente e socialmente insostenibili delle decisioni che si vogliono adottare. L'obiettivo che si intende raggiungere con il presente provvedimento è quello di rendere trasparenti le attività, le finalità e gli scopi, i mezzi umani e finanziari impiegati, dei gruppi che muovono tali interessi.

Il disegno di legge si divide in 3 capi: Il capo I detta alcuni minimali principi generali; il capo II definisce le modalità di funzionamento della normativa proposta, indicando i diritti e i doveri dei lobbisti e gli obblighi per i decisori pubblici, individuando nel costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi, istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del consiglio, il soggetto deputato alla realizzazione del provvedimento; il capo III prevede disposizioni finali e finanziarie, salvaguardando l'autonomia regionale.

In particolare:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità della legge, stabilendo che l'attività di lobbying deve conformarsi ai princìpi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte;

l'articolo 2 definisce i termini fondamentali del provvedimento;

gli articoli 3 e 4 istituiscono, presso il Segretariato generale della Presidenza del consiglio il costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il relativo Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, definendo, tra l'altro, le concrete modalità di funzionamento e i dati contenuti all'interno dello stesso;

l'articolo 5 introduce l'obbligo di adozione per i rappresentanti di interessi di un codice di condotta, e di un regolamento interno che dovranno essere depositati presso il Comitato, che ne valuterà l'idoneità;

l'articolo 6 stabilisce i requisIti per l'iscrizione dei lobbisti al Registro;

l'articolo 7 sancisce l'istituzione presso il Comitato di un'apposita banca dati in cui sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati da ulteriori elementi di informazione, quali: le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso, i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo, gli sviluppi nel tempo del provvedimento;

l'articolo 8 indica quelle che sono le prerogative e i diritti dei portatori di interessi iscritti al Registro, tra cui quello di accadere alla già citata banca dati;

l'articolo 9 introduce l'obbligo per i lobbisti di predisporre una periodica relazione sull'attività svolta, indicando, tra l'altro anche le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti;

l'articolo 10 prevede l'obbligo per i decisori pubblici, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi, facendone menzione nella relazione illustrativa ovvero nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, e di riferire al Comitato ogni violazione della presente legge o del codice di condotta;

l'articolo 11 rende incompatibile l'attività di lobbying con quella di giornalista, stabilendo, tra l'altro, che tale attività non possa essere svolta dal decisore pubblico nei due anni successivi alla cessazione del proprio incarico. Si prevede inoltre che i rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

l'articolo 12 esclude dall'applicazione della presente legge l'azione svolta dai partiti politici o dalle rappresentanze sindacali o datoriali, limitatamente alle fasi di concertazione disciplinate da altre leggi;

l'articolo 13 salvaguarda l'autonomia regionale;

gli articoli 14 e 15 dispongono norme finanziarie e finali, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per il Comitato di istituire il Registro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto, finalità e princìpi generali)

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conosciblilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «attività di rappresentanza degli interessi»: ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) «rappresentante di interessi»: chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

c) «decisore pubblico»: i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

Capo Il

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
DEGLI INTERESSI

Art. 3.

(Comitato per il monitoraggio
della rappresentanza di interessi)

1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato si compone di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

3. Il Comitato elegge al suo interno il presidente.

4. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.

Art. 4.

(Istituzione del registro)

1. Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro».

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti a iscriversi al Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.

3. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

4. Nel Registro sono indicati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi;

c) l'interesse specifico rappresentato;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

Art. 5.

(Codice di condotta e Regolamento interno)

1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta.

2. Il codice di condotta è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi:

a) deve aver compiuto la maggiore età;

b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d) deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

2. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5.

3. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti internet della pubblica amministrazione.

Art. 7.

(Istituzione della banca dei provvedimenti normativi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via internet dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro.

2. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione:

a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo;

d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

Art. 8.

(Prerogative e diritti
degli iscritti al Registro)

1. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1.

Art. 9.

(Relazioni e attività di verifica)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

3. Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.

4. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso.

5. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

Art. 10.

(Obblighi dei decisori pubblici)

1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.

2. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi.

3. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici i dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell’apposita sezione del sito internet.

Art. 11.

(Incompatibilità)

1. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

a) i decisori pubblici;

b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

3. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Art. 12.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000.

3. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Autonomia regionale)

1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza, conoscibilità dei processi decisionali, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro di cui all'articolo 4.

2. I soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti ad iscriversi nel Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato provvede agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.