Testo INTERPELLANZA
Atto a cui si riferisce:
C.2/00652 ai sensi del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, le agenzie per il lavoro sono autorizzate a prestare servizi relativi alla domanda e all'offerta di lavoro. In particolare,...
Atto Camera
Interpellanza 2-00652presentato daGELMINI Mariastellatesto diMercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280
La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
ai sensi del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, le agenzie per il lavoro sono autorizzate a prestare servizi relativi alla domanda e all'offerta di lavoro. In particolare, possono svolgere attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale;
nell'ambito della predetta attività, svariate società hanno contattato le agenzie per il lavoro – le cosiddette agenzie interinali – per chiedere la fornitura di personale per pochi mesi, facendo quindi ricorso al cosiddetto «contratto di somministrazione», dichiarando di avere già a disposizione un elenco di nominativi in quanto personale già precedentemente impiegato e quindi qualificato;
esperite le preliminari procedure amministrative ed instaurato il rapporto con la società, al momento del pagamento delle fatture emesse dall'agenzia per il lavoro (per la prestazione fornita e il rimborso delle spese effettuate per il pagamento dei lavoratori) è accaduto che le stesse non siano mai state liquidate con impossibilità di recuperare il credito da parte delle agenzie interinali;
la predetta condotta finisce per configurare la fattispecie di reato di truffa ex articolo 640 del codice penale;
il procedimento penale per l'accertamento e la condanna di tale reato ha durata lunga ed esito incerto;
in tali fattispecie le misure esperibili per l'esigibilità del credito sono quasi nulle: spesso, infatti, si tratta di società solo nominalmente operanti nell'ordinamento (bilanci e visure falsificati) ma di fatto inesistenti;
le agenzie per il lavoro, per legge, versano, mensilmente all'INPS anche i contributi per i lavoratori «somministrati» e, quindi, hanno versato all'INPS quote di contributi relative alle suddette fattispecie di reato;
il suddetto sistema di truffa a danno delle agenzie interinali si sta diffondendo a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, Triveneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, Lazio, Lombardia e Campania, solo per citare i casi più eclatanti, e non sembra destinato a ridursi;
ci sono casi in cui il giudice del lavoro, adito dai dipendenti, ha applicato in maniera a giudizio dell'interpellante miope le norme positive a tutela del lavoro, addivenendo alla decisione di riammettere il personale licenziato a seguito di condotta illecita e persino di condannare la società interinale al risarcimento del danno patito a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro;
la suddetta dinamica determina una situazione paradossale che vede, da un lato iper-tutelato il lavoratore non meritevole di tutela e, dall'altro, l'agenzia interinale inerme e impotente di fronte a una giustizia che non provvede per il ristoro del danno subito e il ripristino della legalità, mentre la condanna a una pena ingiusta, con ulteriori effetti negativi per la gestione dell'attività imprenditoriale;
la situazione che si viene così a determinare a carico delle imprese esaspera la situazione di incertezza del diritto nella quale si trovano ad operare le imprese italiane, soprattutto quelle impegnate nel settore dei servizi, come nel caso delle agenzie per il lavoro;
l'incertezza del diritto scoraggia gli investimenti esteri nel nostro Paese;
sono stimate ipotesi di truffe a carico delle agenzie per il lavoro per un ammontare superiore ai 10 milioni di euro dal momento della loro autorizzazione ai sensi del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003;
per sopportare i costi di queste truffe, le agenzie per il lavoro sono costrette ad adottare drastiche misure di riduzione dei costi, che hanno ricadute negative anche sul personale in servizio per effetto di conseguente riduzione del personale al fine del contenimento dei costi –:
di quali notizie dispongano in merito alla questione evidenziata in premessa e quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, volte a limitare la diffusione del fenomeno;
se sia intendimento del Governo ovviare preventivamente al problema attraverso iniziative volte a prevedere una serie di misure concrete quali, ad esempio, l'introduzione di una cosiddetta «centrale rischi per la valutazione della azienda», sulla scorta di quanto avviene nel sistema bancario, e la previsione di indagini finanziarie nei confronti delle società che si rivolgono alle agenzie interinali per la somministrazione di lavoro;
se non si ritenga opportuno assumere iniziative, anche in sede di riforma della giustizia, per porre rimedio alle situazioni paradossali esposte nelle premesse e introdurre misure volte a ripristinare la legalità e la certezza del diritto, anche al fine di un rilancio del sistema produttivo del nostro Paese;
quali iniziative intendano adottare in merito al versamento di contributi versati all'INPS per i descritti casi di truffa a danno delle agenzie per il lavoro.
(2-00652) «Gelmini».