• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02568-AR/0 ... premesso che: il decreto-legge n. 201/2011 ha ridotto la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante, in un quadro di adeguamento alle disposizioni comunitarie finalizzate alla...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02568-AR/007presentato daTARANTO Luigitesto diMercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 201/2011 ha ridotto la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante, in un quadro di adeguamento alle disposizioni comunitarie finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, portandola da 2.500 a 999.99 euro;
successivamente, con il decreto-legge n. 16/2012, è stata introdotta una deroga alla suddetta soglia massima, prevedendo che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo possano procedere alla vendita per contanti di beni e servizi fino alla soglia massima di 15.000 euro laddove gli acquirenti siano persone fisiche che non abbiano né cittadinanza italiana, né quella di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che, inoltre, non risiedano nel territorio dello Stato italiano;
per fruire della deroga, l'operatore deve inoltrare preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, segnalando il conto che, quale cedente del bene o prestatore di servizio, intende utilizzare e deve avere altresì cura, all'atto della vendita, di ottenere fotocopia del passaporto del cliente e la sua «autocertificazione» attestante che non possieda né la cittadinanza italiana, né quella di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che, ancora, non risieda nel territorio dello Stato italiano;
entro il primo giorno feriale successivo a quella della vendita per contanti in deroga, l'operatore dovrà procedere al versamento del denaro contante incassato sul conto segnalato all'Agenzia delle entrate, consegnando all'operatore finanziario copia della comunicazione inoltrata all'Agenzia medesima;
in sede di esame da parte della Camera, è stato soppresso l'articolo 7-sexies, introdotto dal Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, articolo che recava nuove disposizioni in materia di limiti per il trasferimento di denaro contante, stabilendo che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi e turismo da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante fosse quello vigente nello Stato di residenza dell'acquirente,

impegna il Governo

a procedere alla valutazione di ogni possibile semplificazione normativa e procedurale delle disposizioni richiamate in premessa, nonché ad una valutazione comparativa delle disposizioni adottate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in materia di soglie massime di utilizzo del denaro contante al fine di promuovere opportune iniziative di maggiore coordinamento normativo utili tanto alla fluidità delle transazioni commerciali tra operatori residenti e turisti extra-comunitari e comunitari, quanto all'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dell'evasione fiscale.
9/2568-AR/7. Taranto, Causi, Benamati.