• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02568-AR/1 ... premesso che: il provvedimento in esame introduce nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), e sulla...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02568-AR/173presentato daSGAMBATO Camillatesto diMercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), e sulla tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia la quale imponeva, a decorrere dal 1o luglio 2014, che la produzione della mozzarella di bufala campana DOP fosse effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;
la nuova disciplina prevede che la produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP (MBC DOP). La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nell'areale di controllo della MBC DOP deve essere effettuata in uno spazio differente;
la nuova disciplina recata dall'articolo 4, commi 1-7, abroga quindi il preesistente sistema di tracciabilità delle quantità di latte bufalino prodotto, previsto dall'articolo 7 della legge n. 4 del 2011 e lo sostituisce con la previsione di un più ampio sistema di tracciabilità che impone agli allevatori bufalini ed ai trasformatori e intermediari di latte di bufala l'obbligo di adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato;
la definizione delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; il decreto dovrà stabilire inoltre le modalità per la separazione delle produzioni, impedendo ogni contatto tra latte proveniente dagli allevamenti certificati e gli altri tipi di latte nonché tra mozzarella di bufala campana DOP e prodotti ottenuti con altro tipo di latte;
sono disposte sanzioni amministrative e sanzioni accessorie – chiusura dello stabilimento, pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione su due quotidiani nazionali e sospensione del diritto di utilizzare la DOP – per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni,

impegna il Governo:

a dettare precise disposizioni attuative della nuova disciplina in commento tali da assicurare l'effettiva separazione tra le linee di produzione e la tracciabilità del latte garantendo la qualità e l'unicità della produzione di mozzarella di bufala campana DOP;
ad effettuare efficaci e adeguati controlli negli stabilimenti di produzione di mozzarella di bufala campana DOP al fine di ottenere il pieno rispetto della nuova disciplina anche alla luce dell'apparato sanzionatorio previsto in caso di violazioni degli obblighi;
a valorizzare e a promuovere la mozzarella di bufala campana DOP tutelandone la produzione e il commercio, difendendone il marchio e favorendo il costante miglioramento dei mezzi di produzione e di qualità, esercitando una costante vigilanza in particolare sull'uso corretto della sua denominazione di origine.
9/2568-AR/173. Sgambato, Oliverio, Valiante, Palma.