• C. 2430 EPUB Proposta di legge presentata il 3 giugno 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2430 Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2430


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FAUTTILLI, BINETTI, BUTTIGLIONE, CARUSO, CERA, DE MITA, DELLAI, FIORONI, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI, MARAZZITI, SANTERINI, SBERNA, SCHIRÒ
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili
Presentata il 3 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ripropone in parte il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e trasmesso al Senato della Repubblica in data 20 maggio 2010 (atto Senato n. 2206, XVI legislatura), che non è però giunto all'approvazione finale. Tale provvedimento reca importanti disposizioni in favore di coloro che assistono familiari gravemente disabili e aventi un'invalidità del 100 per cento con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si tratta, com’è noto, di un provvedimento che è stato oggetto di esame anche nelle precedenti legislature, al termine di lunghi e faticosi percorsi istruttori, senza, tuttavia, che si sia riusciti a realizzare i risultati sperati e fortemente attesi dai soggetti interessati, dalle associazioni rappresentative di tali soggetti e da un'intera fascia di lavoratori, pubblici e privati, che ha fatto enormi sacrifici nella propria vita per assicurare l'assistenza ai familiari colpiti da gravi patologie.
      Si tratta di un tema di grande rilevanza sociale: quello dei lavoratori con familiari disabili, le cui problematiche rappresentano un'emergenza sociale che non può più essere ignorata. Per questi motivi occorre un largo consenso al fine di riconoscere, con una normativa il più possibile condivisa, il valore sociale dei familiari che si assumono questo alto e nobile impegno.
      La legge n. 104 del 1992 è stata una legge che ha fatto scuola in Europa e nel mondo, ampiamente divulgata e apprezzata in tutte le sedi, ma il problema di questa legge straordinaria sta nell'impossibilità di una sua piena applicazione per la carenza di risorse finanziarie. Il Parlamento, con la legge n. 104 del 1992, ha riconosciuto la dignità, la libertà e il diritto delle persone disabili a una piena formazione umana e ha previsto, a mio avviso, un impegno ineludibile di tutte le istituzioni pubbliche – Parlamento, Governo, regioni, enti locali – ad assicurare il conseguimento di tale fondamentale obiettivo.
      Inoltre, la centralità della famiglia nell'assistenza ai soggetti disabili si è consolidata nella legislazione nazionale con le leggi n. 53 e n. 328 del 2000, e con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. La presente proposta di legge rappresenta un'occasione preziosa per sostenere tale indirizzo culturale.
      La famiglia costituisce, quindi, il perno attorno al quale ruotano l'assistenza e la cura delle persone disabili: ciò rappresenta il segno di una profonda condivisione umana, ma anche il segno di una scelta forte e consapevole dell'impegno che viene assunto generosamente per la qualità di vita dei familiari in grave difficoltà. Si tratta di una scelta che richiede ai familiari conviventi una dedizione costante e quotidiana che, negli anni, li sottopone a una fatica fisica e psichica più intensa, oltre a determinare oneri economici rilevanti.
      Con la presente proposta di legge si ritiene che questa realtà debba essere degna di riconoscimento e che sia ormai necessario colmare il vuoto legislativo esistente per lavoratori dipendenti o autonomi che assistono i familiari con disabilità gravi.
      La presente proposta di legge ha la finalità di riconoscere un beneficio previdenziale specifico a favore di quei lavoratori che si dedicano proprio a questo lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili.
      Passando al contenuto degli articoli, l'articolo 1 prevede in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che i dipendenti pubblici che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e permanentemente inabili all'attività lavorativa, possano chiedere l'esonero dal servizio nell'ultimo quinquennio di carriera lavorativa, con un trattamento pari al 70 per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.
      In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, l'articolo 2 prevede il riconoscimento, su richiesta, del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o autonomi dei settori privati, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili individuati ai sensi dell'articolo 1. Il diritto previdenziale è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.
      L'articolo 3 disciplina le modalità pratiche per accedere ai benefìci, individua la documentazione necessaria per presentare la relativa domanda, nonché talune disposizioni dirette ad evitare il compimento di possibili abusi e ad intensificare i controlli nel settore.
      L'articolo 4, infine, reca la disposizione di copertura degli oneri.
      Una celebre frase di Madre Teresa di Calcutta «quello che facciamo è una goccia nell'oceano, ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe» può essere ripresa per questa proposta di legge, che apre una finestra sul pianeta, largamente sconosciuto, delle famiglie con familiari disabili, per aprire una speranza a tanti lavoratori, dipendenti o autonomi, che lottano, soffrono e si prendono cura di migliaia di familiari disabili che guardano a loro con immensa fiducia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico).

      1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i dipendenti che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, possono chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva prevista dalla legislazione vigente. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati entro il 1 marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 70 per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. L'esonero opera, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva prevista dalla legislazione vigente, in favore dei dipendenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di

età e delle dipendenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.
Art. 2.
(Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato).

      1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato,

nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.
      2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.
      3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile in quanto residenti in una differente località.
Art. 3.
(Modalità di riconoscimento dei benefìci).

      1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

          a) le certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge

5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

          b) l'ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del familiare disabile, stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

          c) la dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 2 e, nel caso si tratti di fratello o di sorella, la certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

          d) la certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2;

          e) la certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

      2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, prescritti ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
      3. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, prescritti ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2015, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2019, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 17,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 110 milioni di euro per l'anno 2016, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi del comma 2 del presente articolo, e, quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 110 milioni di euro per l'anno 2016, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, provvede, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.