• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01582/011/ ... premesso che: con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1582/11/01 presentato da VITO CLAUDIO CRIMI
lunedì 4 agosto 2014, seduta n. 188

Il Senato,
premesso che:
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione);
il provvedimento suddetto risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza intesa secondo l'impostazione adottata a partire dal decreto legislativo n. 150 del 2009 - come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1) e altresì, permettere a chiunque abbia diritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto (articolo 3);
molte amministrazioni pubbliche non stanno perseguendo con la dovuta celerità e attenzione alla pubblicazione sui propri siti dei relativi dati di cui al suddetto decreto, non permettendo altresì la dovuta trasparenza in attuazione delle norme contenute al suo interno;
analizzando i siti dei maggiori enti - ponendo particolare attenzione a INPS - ci si può rendere conto di come le norme suddette siano state interpretate e applicate in maniera opinabile per quanto concerne la possibilità di «favorire forme diffuse di controllo», non essendo presenti dati dettagliati riferiti alle voci di bilancio ma solamente delle voci aggregate in macro settori che rendono impossibile attuare 1'obiettivo della trasparenza attesa;
il diritto alla privacy non viene posto in secondo piano, né si intende secondario, ma si ritiene che per la tutela dell'interesse pubblico e del bene comune, sia prioritaria la necessità di rendere pubbliche le voci - nel dettaglio - del bilancio stesso;
a seguito nei numerosi scandali che hanno colpito la macchina amministrativa pubblica si ritiene ormai improrogabile mettere in atto tutte le iniziative al fine di garantire un controllo, costante e organico da parte di tutti i cittadini e altresì garantire che le risorse pubbliche non diventino mera fonte di sussistenza di organizzazioni malavitose,
impegna il Governo:
a procedere con le opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini alle forme di controllo diffuse verso le amministrazioni pubbliche e garantire altresì l'accessibilità totale da parte degli stessi ai dati che riguardano utilizzo delle risorse pubbliche;
a procedere con opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini nell'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelli relativi ai bandi di gara, alle consulenze, alle spese immobiliari di qualsiasi natura, agli, appalti e assegnazioni di servizi in maniera diretta, agli investimenti mobiliari e immobiliari, ai compensi - e ogni altra forma di erogazione monetaria - dei dirigenti all'interno degli enti stessi.
(0/1582/11/1)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA