Testo DDL 588-bis
Atto a cui si riferisce:
S.588-BIS Disposizioni di attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
risultante dallo stralcio, deliberato dallAssemblea il 4 luglio 2013, dellarticolo 33 del testo proposto dalla 14ª Commissione permanente per il
DISEGNO DI LEGGE N. 588
«Disposizioni per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea - Legge europea 2013»
di concerto con il Ministro dellinterno (CANCELLIERI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)
con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)
con il Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport (GNUDI)
con il Ministro della difesa (DI PAOLA)
con il Ministro delleconomia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (CATANIA)
con il Ministro della salute (BALDUZZI)
con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare (CLINI)
e con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2013
Disposizioni di attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e allarticolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subìto danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.
2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici territorialmente competenti dellAgenzia delle entrate, allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e allIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dellarticolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:
a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;
b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni;
c) lammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subìto e la misura dellaiuto.
3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con larticolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dellUnione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale allimporto dei danni o ne comporti una sovracompensazione.
4. LAgenzia delle entrate, lINPS e lINAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.
5. Per effetto della decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, fatta salva lapplicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle imprese che:
a) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;
b) hanno già pagato lintero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso leventuale domanda di rimborso non può essere accolta;
c) non hanno titolo al beneficio.
6. Le imprese di cui al comma 5 riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.
7. Ai fini di cui al presente articolo, per impresa si intende, secondo la giurisprudenza dellUnione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita unattività economica consistente nelloffrire beni o servizi su un determinato mercato.