• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/01168 PADUA, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SOLLO, COMPAGNONE, MASTRANGELI, ROMANO, SCAVONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: nei giorni 13 e 16 dicembre 1990...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01168 presentata da VENERA PADUA
mercoledì 6 agosto 2014, seduta n.301

PADUA, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SOLLO, COMPAGNONE, MASTRANGELI, ROMANO, SCAVONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

nei giorni 13 e 16 dicembre 1990 un'ampia parte della Sicilia sud-orientale, compresa tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stata interessata da un evento sismico di ragguardevole intensità, passato alla storia come "terremoto di Carlentini" o "terremoto di Santa Lucia";

l'ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, ha previsto la sospensione di taluni termini relativi al versamento di tributi e contributi in favore dei cittadini colpiti dal sisma; in particolare l'art. 3 ha disposto sulle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari delle sospensioni e delle agevolazioni;

l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma, destinatari dei provvedimenti agevolativi, potessero definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;

considerato che:

tale disposizione ha dato adito a differenti interpretazioni: in particolare gli uffici dell'Agenzia delle entrate hanno interpretato la normativa sulle agevolazioni fiscali in senso non estensivo né analogico: difatti la lettura data dall'Agenzia è andata nel senso che quanto disposto facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non riguardasse i contribuenti che avevano già assolto i propri tributi;

la tesi contrapposta supportata dai contribuenti, a favore della restituzione di una quota parte pari al 90 per cento dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992, ha fatto riferimento, invece, alla prospettiva secondo cui il beneficio della riduzione fiscale a un decimo dell'imposta non fosse da correlare allo stato di assolvimento degli obblighi tributari;

la sentenza della Corte di cassazione, n. 20641, del 1° ottobre 2007, che ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti, ha sostenuto la tesi interpretativa dei medesimi; secondo la Corte, infatti, a prevalere doveva essere la prospettiva secondo cui "spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo a un decimo", in forza del principio costituzionale della parità di trattamento in situazioni uguali e a quello di ragionevolezza;

nella sostanza la suprema Corte ha ritenuto che il beneficio normativo fosse attuabile "concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al titolo medesimo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege";

l'ordinanza della Cassazione 12 giugno 2012, n. 9577, richiamando precedenti pronunce favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso emesse in materia di contributi previdenziali (tra cui la sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze 7 maggio 2010, n. 11133, e 10 maggio 2010, n. 11247), ha confermato quanto sostenuto nella sentenza n. 20641 del 2007;

come riporta il testo della risposta all'interrogazione 5-07535 resa in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera dei deputati dal sottosegretario di Stato pro tempore per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, durante la XVI Legislatura, l'Agenzia delle entrate dapprima ha impartito agli uffici la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la sentenza della Cassazione del 2007 "non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale", in seguito, forte dell'avvio di un'indagine formale della Commissione europea che paventava l'ipotesi che la misura di agevolazione potesse essere qualificata come "aiuto di Stato", ha deciso di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi e di "opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività d'impresa";

nell'ultimo periodo della risposta si legge che: "Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'Agenzia delle entrate precisa che, solo con riferimento ai contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992";

l'ordinanza della Cassazione 2 maggio 2013, n. 10242, ha confermato che il rimborso del 90 per cento spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 che hanno instaurato il contenzioso entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito in precedenza dall'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012 e in controtendenza con la sentenza n. 23589 del 20 dicembre 2012 della suprema Corte che, invece, aveva previsto che i termini per presentare l'istanza per il rimborso scadessero il 1° gennaio 2005;

anche la sentenza n. 471-1-13 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa riconosce il beneficio a tutti i contribuenti che hanno instaurato il contenzioso con l'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2012;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa la direttiva n. 1 del 2013 della stessa Agenzia delle entrate invitava le strutture territoriali ad abbandonare le controversie sui rimborsi, almeno quelle in favore di quei contribuenti non esercitanti attività d'impresa;

molti contribuenti, più di qualche centinaio, che avrebbero diritto al rimborso dei tributi nel triennio 1990-1992, avendo presentato l'istanza di rimborso nei tempi previsti, non hanno ancora ricevuto indietro il 90 per cento di quanto versato; vi è quindi uno scollamento fattuale e gravissimo tra quanto affermato spesse volte ormai dai giudici e i fatti seguenti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Agenzia delle entrate provveda al rimborso integrale, nella misura pari al 90 per cento di quanto versato, delle imposte versate nel triennio 1990-1992 dai soggetti di cui all'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno instaurato il contenzioso presentando l'istanza di rimborso entro il 31 marzo 2012.

(3-01168)