• Testo DDL 903

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Atto a cui si riferisce:
S.903 Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 903
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line

Onorevoli Senatori. -- Com'è noto, l'articolo 57 del codice penale, rubricato «Reati commessi col mezzo della stampa periodica», così dispone: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

La norma in questione non è stata ritenuta applicabile dalla giurisprudenza ai titolari di periodici on-line per due ordini di ragioni: sia perché è stato escluso che tale tipo di riviste possa rientrare nel concetto classico di «stampa periodica» (difettando, in particolare, il requisito richiesto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa -- della riproduzione tipografica), sia perché l'articolo 57 del codice penale è stato tradizionalmente interpretato come una disposizione pensata esclusivamente per punire il mancato controllo preventivo del contenuto di una pubblicazione (quando, invece, ciò che viene spesso contestato ai direttori di periodici on-line è l'omissione di un controllo successivo, volto ad individuare e rimuovere eventuali contenuti diffamatori inseriti autonomamente dagli utenti della rete internet).

Deriva da quanto precede, all'evidenza, un palese vuoto normativo. Vuoto, aggravato dal fatto che, in rete, scritti tali da configurare la commissione di reati possono essere pubblicati tanto su normali siti internet quanto sui cosiddetti «blog»; spazi web, questi ultimi, per i quali, a differenza dei primi, non è prevista la registrazione presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Pisa e per i quali, quindi, risalire ai responsabili è ancora più difficile e, praticamente, possibile solo attraverso indagini -- che soltanto la polizia postale può effettuare -- volte a scoprire l'indirizzo IP (Internet Protocol) del computer da cui il blog viene gestito.

Pertanto, per porre rimedio alla descritta situazione, il presente disegno di legge -- composto da un unico articolo -- stabilisce che la disposizione di cui al più volte citato articolo 57 si applichi anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il CNR di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuarsi attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Il disegno di legge stabilisce inoltre che tali soggetti rispondano del reato di cui trattasi anche quando non cancellino entro 24 ore dalla pubblicazione scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».