• Testo DDL 896

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Atto a cui si riferisce:
S.896 [Decreto Svuota-Carceri] Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 896
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

Onorevoli Senatori. -- Gli articoli 1, 2, 3 e 4 contengono misure necessarie a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario e l’inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.

L’articolo 1 apporta modifiche agli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive.

Il comma 1, alla lettera a), prevede che il giudice, disponendo gli arresti domiciliari debba valutare l’idoneità del domicilio a garantire le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, esigenza particolarmente sentita in relazione a reati quali i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, laddove la vicinanza dell’autore delle condotte potrebbe agevolarlo nella reiterazione delle stesse o nella perpetrazione di delitti più gravi nei confronti della vittima dei reati sopra citati. Attraverso tale modifica, la valutazione dell’idoneità del domicilio riguardo all’esigenza di tutela della persona offesa dovrà essere effettuata anche ai fini della detenzione domiciliare in forza del rinvio all’articolo 284 del codice procedura penale contenuto nell’articolo, 47-ter dell’ordinamento penitenziario.

La lettera b), al numero 1), prevede l’inserimento dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater nell’articolo 656 del codice di procedura penale.

In base ad essi, il pubblico ministero, quando il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di custodia cautelare o di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l’ordine di esecuzione della pena, deve richiedere al magistrato di sorveglianza l’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo modo, le detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata -- istituto che rimane invariato quanto ai presupposti e agli effetti -- sono «anticipate» al momento della emissione dell’ordine di esecuzione, sia per ragioni di equità, sia per limitare l’ingresso nelle carceri per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere l’ordine di esecuzione, applicando il meccanismo previsto nei commi 1, 5 e 10 dell’articolo 656, ogniqualvolta la pena residua da espiare risulti inferiore a tre anni, al netto delle detrazioni derivanti dalla liberazione anticipata, salvo che si tratti di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o, comunque, condannati per reati per i quali non è consentita l’applicazione dei benefici penitenziari (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). Nel primo caso, il pubblico ministero dovrà emettere l’ordine di esecuzione della pena, ma contestualmente deve anche trasmettere gli atti al magistrato perché determini le detrazioni di pena relative alla liberazione anticipata.

La lettera b), al numero 2), prevede l’innalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l’ordinamento penitenziario, all’articolo 47-ter, comma 1, già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare. Si tratta della donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente; del padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; della persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; della persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; della persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre ed i quattro anni, potranno, dunque, accedere alla detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente fare ingresso in carcere.

La lettera b), al numero 3, contiene altre importanti modifiche dell’articolo 656 del codice di procedura penale.

Con la prima modifica, viene soppresso il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione in caso di condanne per i reati previsti e puniti dagli articoli 423-bis del codice penale (incendio boschivo), 624 del codice penale (furto semplice), con la sussistenza di due aggravanti indicate nell’articolo 625 del codice penale e per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 61, primo comma, n. 11-bis del codice penale (l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 luglio 2010, n. 249. Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore degli anni quattordici, previsto dal secondo comma dell’articolo 572 del codice penale, e per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 612-bis del codice penale.

Con la seconda modifica, è soppresso il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i recidivi qualificati ai sensi dell’articolo 99, comma quarto, del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Infine, la lettera b), al numero 4, coordina i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 656 con il comma 10 del medesimo articolo 656, relativo all’emissione dell’ordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari.

Questi interventi hanno un sicuro effetto deflattivo sulla popolazione carceraria e consentono di riequilibrare il sistema dell’esecuzione penale eliminando una serie di rigidi automatismi privi di un reale significato in termini di cosiddetta «difesa sociale», Si tratta, infatti, di preclusioni che non corrispondono all’accertamento di una attuale pericolosità sociale del condannato, ma si fondano su presunzioni legali generali e astratte, quali l’aver riportato una condanna per taluni reato o l’aver già riportato condanne per delitti, di qualunque specie e in qualsiasi tempo.

L’articolo 2 contiene modifiche in materia di ordinamento penitenziario.

In particolare, con la lettera a) è aggiunto il comma 4-ter nell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, allo scopo di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione a titolo volontario e gratuito a progetti di pubblica utilità presso lo Stato e gli enti locali o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. In questo caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che regola il lavoro di pubblica utilità nel processo davanti il giudice di pace.

La lettera b) contiene una serie di modifiche all’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare.

In primo luogo, è prevista l’abrogazione del comma 1.1 dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, e la conseguente eliminazione del divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i tre e i quattro anni di pena (residua) nei confronti dei condannati recidivi ai sensi dell’articolo 99, comma quarto, del codice penale.

In secondo luogo, si prevede la soppressione di una parte del secondo periodo del comma 1-bis dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della detenzione domiciliare «generica» o infrabiennale. Ciò risponde all’esigenza di eliminare il divieto di applicazione di questa importante misura alternativa nei confronti dei recidivi che, peraltro, già possono accedervi per l’espiazione di pene non superiori a diciotto mesi, in base alla legge n.199/2011, e possono essere ammessi sia all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa di durata più ampia (fino ai tre anni), sia alla semilibertà, secondo i requisiti previsti dalla legge, e sempre previa valutazione nel merito da parte del magistrato di sorveglianza. Resta fermo il divieto di accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari per i condannati per i reati previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

In terzo luogo, è prevista la riformulazione del comma 1-quater dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, per consentire al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare prevista dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, possibilità quest’ultima attualmente riservata al Tribunale di Sorveglianza, cui resta attribuita la competenza alla concessione in via definitiva della detenzione domiciliare.

La soppressione del comma 9 risponde all’esigenza di eliminare un rigido automatismo, già dichiarato in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 1997), laddove dalla semplice presentazione della denuncia per evasione discenda automaticamente la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, orientamento ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 189 del 2010 della Corte costituzionale. La soppressione del comma 9 è, quindi, volta ad eliminare preclusioni di natura assoluta all’accesso a misure alternative alla detenzione, incompatibili con la finalità di rieducazione della pena, impedendo ogni valutazione di merito sulla condotta e sulla personalità del condannato da parte del magistrato di sorveglianza e sulla sua eventuale capacità ad eseguire la condanna in misure alternative alla detenzione.

Le lettere c) e d) abrogano le disposizioni che, rispettivamente, limitano per i condannati recidivi qualificati l’accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà) e vietano la concessione per più di una volta di misure alternative alla detenzione in un’ottica di progressione trattamentale.

L’abrogazione degli articoli 30-quater, 50-bis e l’abrogazione, nell’articolo 58-quater, del comma 7-bis, unitamente alla abrogazione del comma 1.1. dell’articolo 47-ter, fa così venir meno i limiti per l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei recidivi ai sensi dell’articolo 99, comma quarto, del codice penale, sul presupposto che tali condannati non sono necessariamente portatori di una significativa, attuale, pericolosità sociale.

L’articolo 3 prevede l’inserimento nell’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis per tutti i delitti, salvo quelli più gravi indicati al comma 2, lettera a) dell’articolo 407 del codice di procedura penale. L’articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all’interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.

In via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, sono direttamente attribuiti al Commissario i compiti di programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, ma anche di realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, nonché compiti di destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari e di individuazione di immobili dismessi al fine della realizzazione di strutture carcerarie.

Restano in capo al Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività del Commissario straordinario del Governo svolta in esecuzione dei compiti assegnati dalla disposizione illustrata. È previsto che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate alla Agenzia del demanio, siano adottati d’intesa con la stessa Agenzia e siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente, con obbligo, a carico del Commissario, di trasmissione periodica di una relazione sullo stato di attuazione dei compiti assegnati.

È stabilito espressamente che al Commissario straordinario del Governo non spetta, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, alcun tipo di compenso (comma 9) ed è espressamente escluso l’impiego di nuove risorse.

L’articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all’attuazione delle disposizioni del decreto si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all’interno degli istituti evidenziano l’insufficienza dell’attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

Rilevato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all’adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all’esecuzione delle pene detentive e alle norme dell’ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;

b) all’articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;

2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;

b) la lettera c) è soppressa;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Articolo 2.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

b) all’articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

«1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4-bis.»;

4) il comma 9 è soppresso;

c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell’articolo 58-quater è soppresso.

Articolo 3.

(Modifiche al d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Nell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

Art. 4.

(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governoper le infrastrutture carcerarie)

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

a) programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria;

b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);

f) raccordo con il capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d’intesa con l’Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma l sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all’articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º luglio 2013.

NAPOLITANO

Letta -- Cancellieri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.