Testo DDL 896
Atto a cui si riferisce:
S.896 [Decreto Svuota-Carceri] Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013
Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
Onorevoli Senatori. -- Gli articoli 1, 2, 3 e 4 contengono misure necessarie a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario e linadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.
Larticolo 1 apporta modifiche agli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dellordine di esecuzione delle pene detentive.
Il comma 1, alla lettera a), prevede che il giudice, disponendo gli arresti domiciliari debba valutare lidoneità del domicilio a garantire le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, esigenza particolarmente sentita in relazione a reati quali i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, laddove la vicinanza dellautore delle condotte potrebbe agevolarlo nella reiterazione delle stesse o nella perpetrazione di delitti più gravi nei confronti della vittima dei reati sopra citati. Attraverso tale modifica, la valutazione dellidoneità del domicilio riguardo allesigenza di tutela della persona offesa dovrà essere effettuata anche ai fini della detenzione domiciliare in forza del rinvio allarticolo 284 del codice procedura penale contenuto nellarticolo, 47-ter dellordinamento penitenziario.
La lettera b), al numero 1), prevede linserimento dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater nellarticolo 656 del codice di procedura penale.
In base ad essi, il pubblico ministero, quando il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di custodia cautelare o di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere lordine di esecuzione della pena, deve richiedere al magistrato di sorveglianza leventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo modo, le detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata -- istituto che rimane invariato quanto ai presupposti e agli effetti -- sono «anticipate» al momento della emissione dellordine di esecuzione, sia per ragioni di equità, sia per limitare lingresso nelle carceri per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere lordine di esecuzione, applicando il meccanismo previsto nei commi 1, 5 e 10 dellarticolo 656, ogniqualvolta la pena residua da espiare risulti inferiore a tre anni, al netto delle detrazioni derivanti dalla liberazione anticipata, salvo che si tratti di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o, comunque, condannati per reati per i quali non è consentita lapplicazione dei benefici penitenziari (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). Nel primo caso, il pubblico ministero dovrà emettere lordine di esecuzione della pena, ma contestualmente deve anche trasmettere gli atti al magistrato perché determini le detrazioni di pena relative alla liberazione anticipata.
La lettera b), al numero 2), prevede linnalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dellordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali lordinamento penitenziario, allarticolo 47-ter, comma 1, già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare. Si tratta della donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente; del padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; della persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; della persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; della persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre ed i quattro anni, potranno, dunque, accedere alla detenzione domiciliare di cui allarticolo 47-ter, comma 1, dellordinamento penitenziario, anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente fare ingresso in carcere.
La lettera b), al numero 3, contiene altre importanti modifiche dellarticolo 656 del codice di procedura penale.
Con la prima modifica, viene soppresso il divieto di sospensione dellordine di esecuzione in caso di condanne per i reati previsti e puniti dagli articoli 423-bis del codice penale (incendio boschivo), 624 del codice penale (furto semplice), con la sussistenza di due aggravanti indicate nellarticolo 625 del codice penale e per i delitti aggravati ai sensi dellarticolo 61, primo comma, n. 11-bis del codice penale (lavere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 luglio 2010, n. 249. Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore degli anni quattordici, previsto dal secondo comma dellarticolo 572 del codice penale, e per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dal terzo comma dellarticolo 612-bis del codice penale.
Con la seconda modifica, è soppresso il divieto di sospensione dellordine di esecuzione per i recidivi qualificati ai sensi dellarticolo 99, comma quarto, del codice penale, introdotto dallarticolo 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Infine, la lettera b), al numero 4, coordina i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dellarticolo 656 con il comma 10 del medesimo articolo 656, relativo allemissione dellordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari.
Questi interventi hanno un sicuro effetto deflattivo sulla popolazione carceraria e consentono di riequilibrare il sistema dellesecuzione penale eliminando una serie di rigidi automatismi privi di un reale significato in termini di cosiddetta «difesa sociale», Si tratta, infatti, di preclusioni che non corrispondono allaccertamento di una attuale pericolosità sociale del condannato, ma si fondano su presunzioni legali generali e astratte, quali laver riportato una condanna per taluni reato o laver già riportato condanne per delitti, di qualunque specie e in qualsiasi tempo.
Larticolo 2 contiene modifiche in materia di ordinamento penitenziario.
In particolare, con la lettera a) è aggiunto il comma 4-ter nellarticolo 21 dellordinamento penitenziario, allo scopo di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione a titolo volontario e gratuito a progetti di pubblica utilità presso lo Stato e gli enti locali o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. In questo caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nellarticolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che regola il lavoro di pubblica utilità nel processo davanti il giudice di pace.
La lettera b) contiene una serie di modifiche allarticolo 47-ter dellordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare.
In primo luogo, è prevista labrogazione del comma 1.1 dellarticolo 47-ter dellordinamento penitenziario, e la conseguente eliminazione del divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i tre e i quattro anni di pena (residua) nei confronti dei condannati recidivi ai sensi dellarticolo 99, comma quarto, del codice penale.
In secondo luogo, si prevede la soppressione di una parte del secondo periodo del comma 1-bis dellarticolo 47-ter dellordinamento penitenziario, ai fini della concessione della detenzione domiciliare «generica» o infrabiennale. Ciò risponde allesigenza di eliminare il divieto di applicazione di questa importante misura alternativa nei confronti dei recidivi che, peraltro, già possono accedervi per lespiazione di pene non superiori a diciotto mesi, in base alla legge n.199/2011, e possono essere ammessi sia allaffidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa di durata più ampia (fino ai tre anni), sia alla semilibertà, secondo i requisiti previsti dalla legge, e sempre previa valutazione nel merito da parte del magistrato di sorveglianza. Resta fermo il divieto di accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari per i condannati per i reati previsti dallarticolo 4-bis dellordinamento penitenziario.
In terzo luogo, è prevista la riformulazione del comma 1-quater dellarticolo 47-ter dellordinamento penitenziario, per consentire al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare prevista dai commi 1, 1-bis e 1-ter dellarticolo 47-ter dellordinamento penitenziario, possibilità questultima attualmente riservata al Tribunale di Sorveglianza, cui resta attribuita la competenza alla concessione in via definitiva della detenzione domiciliare.
La soppressione del comma 9 risponde allesigenza di eliminare un rigido automatismo, già dichiarato in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 1997), laddove dalla semplice presentazione della denuncia per evasione discenda automaticamente la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, orientamento ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 189 del 2010 della Corte costituzionale. La soppressione del comma 9 è, quindi, volta ad eliminare preclusioni di natura assoluta allaccesso a misure alternative alla detenzione, incompatibili con la finalità di rieducazione della pena, impedendo ogni valutazione di merito sulla condotta e sulla personalità del condannato da parte del magistrato di sorveglianza e sulla sua eventuale capacità ad eseguire la condanna in misure alternative alla detenzione.
Le lettere c) e d) abrogano le disposizioni che, rispettivamente, limitano per i condannati recidivi qualificati laccesso ai benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà) e vietano la concessione per più di una volta di misure alternative alla detenzione in unottica di progressione trattamentale.
Labrogazione degli articoli 30-quater, 50-bis e labrogazione, nellarticolo 58-quater, del comma 7-bis, unitamente alla abrogazione del comma 1.1. dellarticolo 47-ter, fa così venir meno i limiti per laccesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei recidivi ai sensi dellarticolo 99, comma quarto, del codice penale, sul presupposto che tali condannati non sono necessariamente portatori di una significativa, attuale, pericolosità sociale.
Larticolo 3 prevede linserimento nellarticolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis per tutti i delitti, salvo quelli più gravi indicati al comma 2, lettera a) dellarticolo 407 del codice di procedura penale. Larticolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie allinterno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.
In via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, sono direttamente attribuiti al Commissario i compiti di programmazione dellattività di edilizia penitenziaria, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, ma anche di realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, nonché compiti di destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari e di individuazione di immobili dismessi al fine della realizzazione di strutture carcerarie.
Restano in capo al Ministro della giustizia, dintesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività del Commissario straordinario del Governo svolta in esecuzione dei compiti assegnati dalla disposizione illustrata. È previsto che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate alla Agenzia del demanio, siano adottati dintesa con la stessa Agenzia e siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente, con obbligo, a carico del Commissario, di trasmissione periodica di una relazione sullo stato di attuazione dei compiti assegnati.
È stabilito espressamente che al Commissario straordinario del Governo non spetta, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, alcun tipo di compenso (comma 9) ed è espressamente escluso limpiego di nuove risorse.
Larticolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che allattuazione delle disposizioni del decreto si provvederà mediante lutilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Larticolo 6 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.
Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione allinterno degli istituti evidenziano linsufficienza dellattuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dallarticolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;
Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti delluomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere alladozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dellarticolo 3 della Convenzione europea dei diritti delluomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative allesecuzione delle pene detentive e alle norme dellordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
b) allarticolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dallarticolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere lordine di esecuzione, previa verifica dellesistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda alleventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dellarticolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui allarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette lordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dallarticolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dallarticolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre laggravante di cui allarticolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dellarticolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
Articolo 2.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nellesecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nellarticolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
b) allarticolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dallarticolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. Listanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio lesecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, listanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allarticolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 è soppresso;
c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d) il comma 7-bis dellarticolo 58-quater è soppresso.
Articolo 3.
(Modifiche al d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Nellarticolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nellipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»
Art. 4.
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governoper le infrastrutture carcerarie)
1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:
a) programmazione dellattività di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dellarticolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dellAmministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati dintesa con lAgenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullattività svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma l sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dellarticolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dallentrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, allarticolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dellamministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Articolo 5.
(Copertura finanziaria)
1. Allattuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante lutilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1º luglio 2013.
NAPOLITANO
Letta -- Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.