• Testo DDL 890

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Atto a cui si riferisce:
S.890 [Decreto Lavoro] Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 890
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)
e dal Ministro per la coesione territoriale (TRIGILIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2013

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Onorevoli Senatori. -- Articolo 1. -- Nell’attuale contesto socio-economico, caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile, è necessario predisporre misure urgenti e semplificate, in linea anche con le politiche e le iniziative assunte a livello europeo, come testimoniato dall’attenzione alla condizione giovanile espressa nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013.

L’incentivo di cui all’articolo 1 è quindi volto a promuovere l’incremento dell’occupazione stabile dei giovani caratterizzati da particolari condizioni soggettive di svantaggio, attraverso l’utilizzo di un dispositivo incentivante sperimentale, di agevole e snella gestione. A tal fine si vuole imprimere un ulteriore impulso all’utilizzo quantitativo e qualitativo delle risorse comunitarie e nazionali della programmazione 2007-2013, in coerenza con il documento «Iniziative per l’accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi» approvato il 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria.

In particolare, con il comma 1 si introducono misure sperimentali sotto forma di incentivi per favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, anche in vista di ulteriori misure che potranno essere attivate a valere sulle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020.

Ai sensi del comma 2 l’incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, che siano in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico.

Come precisato ai commi 3 e 10, per essere ammesse all’incentivo, le assunzioni dovranno determinare un incremento netto della base occupazionale. Le assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (che in ogni caso non deve essere antecedente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione) e non oltre il 30 giugno 2015.

I successivi commi 6 e 7 chiariscono che l’incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione e che si deve tener conto anche delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti comunque capo allo stesso soggetto.

Secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, l’incentivo viene riconosciuto, per un periodo di diciotto mesi, nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda complessiva ai fini previdenziali, e in ogni caso entro l’importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il medesimo incentivo può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nel caso di trasformazione di un precedente rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Il comma 8 precisa che a tale incentivo si applicano le disposizioni in materia di incentivi all’assunzione previste ai commi 12, 13 e 15 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comma 9 prevede che l’INPS disciplini le modalità attuative di fruizione degli incentivi e ponga in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell’incentivo.

Il comma 12 quantifica le risorse che, a seguito di riprogrammazione delle risorse per i programmi operativi 2007/2013 e di quelle per gli interventi del Piano di Azione Coesione, sono destinate per il periodo 2013-2016 al finanziamento dell’incentivo straordinario: complessivamente 500 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e 294 milioni di euro per le restanti regioni. Per queste ultime, è previsto che manifestino l’interesse all’attivazione dell’incentivo con espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Ministro per la coesione territoriale.

Il successivo comma 13 dispone che tali risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola regione.

Il comma 14 prevede che l’INPS provveda al monitoraggio della spesa, inviando relazioni periodiche ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. In caso risulti la insufficienza delle risorse a tal fine disponibili, l’INPS esaurisce le domande pervenute sulla base dell’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.

Il comma 15 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome, anche non rientranti nelle aree del Mezzogiorno, di destinare un ulteriore finanziamento a questo tipo di incentivo, a valere sulle risorse programmate nell’ambito dei rispettivi programmi operativi regionali. In tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

Il comma 17 precisa che le rispettive decisioni regionali non possono prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall’articolo in esame.

Al comma 22 si prevede che in vista della prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a verificare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.

Articolo 2. -- Il comma 1 chiarisce che le disposizioni di cui all’articolo 2, aventi carattere straordinario, trovano applicazione esclusivamente fino al 31 dicembre 2015 e si riferiscono alle misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

Il comma 2 prevede, al fine di restituire all’apprendistato il ruolo di strumento tipico di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, che entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti apposite linee guida volte a disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, dalle piccole e dalle medie imprese, anche in vista di una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell’ambito di tali linee guida possono essere adottate specifiche disposizioni in deroga allo stesso decreto legislativo n. 167 del 2011, con particolare riguardo:

a) all’obbligatorietà o meno della redazione del piano formativo individuale;

b) alle modalità di registrazione su un documento della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita;

c) alla precisazione della normativa riguardante imprese multilocalizzate.

Il successivo comma 3 prevede che, decorso inutilmente il termine del 30 settembre 2013 per l’adozione delle linee guida, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Viene comunque fatta salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

La disposizione di cui al comma 4 fa riferimento ai tirocini formativi e di orientamento. Relativamente ad essi si prevede che fino al 31 dicembre 2015 il ricorso a tali istituti nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, sia ammesso in base alle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Viene altresì prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2015, di prorogare la durata massima dei tirocini di un mese.

Il comma 5, al fine di consentire il ricorso ai tirocini anche da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che il predetto comma 4 trovi applicazione anche per queste ultime, le quali, in attuazione dei princìpi e criteri contenuti nell’accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Linee-guida in materia di tirocini», assicurano la corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le pubbliche amministrazioni utilizzano gli ordinari stanziamenti di bilancio, attingendo prioritariamente ai fondi destinati al finanziamento di incarichi e consulenze, ferma restando l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

I commi 6 e 7 prevedono, al fine di consentire l’effettivo ricorso ai tirocini formativi e di orientamento anche da parte delle pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito fondo (2 milioni all’anno per gli anni 2013-2014-2015). Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I commi da 10 a 13 intendono sostenere e incentivare le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014.

In particolare, allo scopo di sostenere e incentivare le attività di tirocinio durante il corso degli studi di laurea svolte dagli studenti universitari iscritti nell’anno accademico 2013-2014, cioè a rendere effettiva l’alternanza tra studio e lavoro, il comma 10 prevede un incentivo alle università che firmeranno con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) un accordo specifico (3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014).

A tal fine il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con decreto i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, secondo criteri di premialità, alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati della durata minima di tre mesi (comma 11).

Le università provvedono poi all’attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base della regolarità del percorso di studi, della votazione media degli esami e delle condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, con priorità per gli studenti che hanno già concluso gli esami (comma 12).

Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante (comma 13).

Il comma 14 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano definiti piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri per l’attribuzione agli studenti di crediti formativi.

Articolo 3. -- In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l’articolo 3 introduce ulteriori misure in favore dei giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno e di contrasto alla povertà e al disagio sociale.

In particolare il comma 1 consente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla riprogrammazione comunitaria del periodo 2007-2013 pari a 328 milioni di euro, per il rifinanziamento di:

-- misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

-- misure volte alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno;

-- borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno.

I commi successivi (commi da 2 a 4) disciplinano l’estensione della sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti ai territori del Mezzogiorno che non siano già interessati dall’intervento previsto a legislazione vigente (cioè le città di Bari, Napoli, Catania e Palermo). L’intervento è rivolto alle famiglie con minori in condizione di estremo disagio lavorativo. Ciò al fine di dare risposta alle condizioni di povertà assoluta in cui si trova la popolazione del Mezzogiorno che, secondo i dati Istat, ha un’incidenza più che doppia rispetto al resto del paese. Le risorse finanziarie occorrenti all’estensione sono a valere sulla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

Il comma 5 dispone che ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da regioni e province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Articolo 4. -- L’articolo 4 prevede misure volte ad accelerare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla rimodulazione dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2007/2013, le Amministrazioni titolari dei programmi interessati sono tenute ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le necessarie procedure di modifica dei programmi nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Il comma 2 dispone che, con riferimento alle risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gruppo di Azione Coesione, istituito con il compito di definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, determina le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate a finanziare le misure previste dal Piano di Azione Coesione.

Dell’ammontare delle rimodulazioni si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il successivo periodo di programmazione 2014/2020.

Il comma 3 stabilisce che il Gruppo, inoltre, procede a periodiche verifiche dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie in esito all’attività di monitoraggio.

Il comma 4 prevede, infine, che l’operatività delle misure di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), e articolo 3, commi 1 e 2 del presente provvedimento (incentivo straordinario per nuove assunzioni di giovani e misure contro la povertà nel Mezzogiorno) decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione.

Articolo 5. -- L’articolo 5, al comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita struttura di missione alla quale viene affidato il duplice compito di assicurare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i giovani» (Youth Guarantee), di cui alla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01, e di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga alla legislazione vigente.

Con il citato atto, il Consiglio dell’Unione europea ha raccomandato agli Stati membri di garantire che tutti i giovani di età inferiore a venticinque anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.

La struttura opererà in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l’impiego e dell’istituzione di un’Agenzia per l’impiego a livello nazionale e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

Il comma 2 prevede che, al fine di realizzare i propri compiti, la struttura di missione:

-- interagisce, nel rispetto del principio di leale collaborazione, in sinergia con i diversi livelli di governo preposti all’attuazione delle politiche occupazionali;

-- definisce linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva del lavoro con particolare riferimento all’attuazione della «Garanzia per i giovani» e al ricollocamento dei percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga;

-- individua i criteri per l’utilizzo delle risorse economiche disponibili;

-- promuove, indirizza e coordina gli interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro s.p.a. e di ISFOL;

-- individua e diffonde le migliori prassi fra i soggetti operanti in materia di politiche occupazionali, orientando la loro azione al raggiungimento di obiettivi comuni;

-- promuove la stipula di convenzioni e accordi fra soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare le varie azioni in un’ottica di integrazione e sinergia fra i vari attori del sistema;

-- valuta le attività poste in essere dai soggetti coinvolti, prevedendo sistemi premiali volti a valorizzare i risultati ottenuti;

-- promuove ogni utile iniziativa volta a integrare i diversi sistemi informativi e definisce linee-guida per la costituzione della banca dati delle politiche attive e passive prevista dall’articolo 8 del presente provvedimento.

-- in esito al monitoraggio degli interventi, presenta rapporti periodici al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando, altresì, proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.

Il comma 3 affida il coordinamento della struttura di missione al Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o ad un dirigente generale a tal fine designato. Sono componenti della struttura: il Presidente dell’ISFOL, il Presidente di Italia lavoro s.p.a., il Direttore generale dell’INPS, i dirigenti delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti nelle materie di cui al comma 1, tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, due rappresentanti designati dall’Unione delle province italiane (UPI) e un rappresentante designato dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo. Viene, invece, riconosciuto il rimborso delle eventuali e documentate spese di missione.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 40 mila euro per l’anno 2013, e 100 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6. -- La disposizione, nelle more di un riassetto complessivo della disciplina, intende garantire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, in applicazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 gennaio 2008, n. 133, un più efficace svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà integrativa. In particolare, si intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

In tal modo, nel garantire una maggiore flessibilità dell’orario annuale delle lezioni dei suddetti percorsi, gli istituti professionali rispondono in modo puntuale alle esigenze formative dei giovani e consentono un più facile accesso degli stessi al mercato del lavoro.

L’urgenza è dettata dalla necessità di consentire agli istituti professionali di utilizzare tale maggiore flessibilità già dal prossimo anno scolastico 2013/2014.

In particolare, è attualmente già prevista l’utilizzazione, per gli istituti professionali, di spazi di flessibilità nella misura del 25 per cento del monte ore annuale (articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.  87 del 2010), ma solo per il primo biennio.

I percorsi di IeFP hanno invece durata triennale e pertanto, ai fini di un efficace raccordo con gli stessi e al fine di costruire percorsi statali che, nei primi tre anni, siano compatibili con quelli IeFP, occorre garantire la medesima flessibilità (nella misura del 25 per cento) anche per il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali.

Ci si pone, come detto, l’obiettivo di estendere la quota di flessibilità del 25 per cento anche al primo anno del secondo biennio del percorso quinquennale (coincidente con il terzo anno della qualifica IeFP) permettendo di configurare un compiuto percorso formativo rispondente alle necessità dello specifico settore.

Ciò si attua nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale.

Articolo 7. -- L’articolo 7 prevede talune modifiche alle disposizioni introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, volte a consentire un più facile accesso ad alcune tipologie contrattuali.

In particolare, si modifica la disciplina in materia di contratto a tempo determinato, di contratto di lavoro intermittente, di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e di lavoro accessorio. Lo stesso articolo apporta, inoltre, alcune modifiche alla attuale disciplina in materia di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il comma 1 introduce modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, chiarendo anzitutto le ipotesi in cui è possibile la stipula di contratti cosiddetti «acausali». Le stesse disposizioni si applicano, altresì, nel caso di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Nello specifico, si stabilisce che la causale non è richiesta in caso di primo rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e in ogni altra ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello.

Al fine di semplificare l’istituto è poi eliminato l’obbligo di comunicazione della prosecuzione «di fatto» del rapporto a termine e il divieto di proroga del contratto «acausale».

Gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo tornano ad essere pari a dieci o venti giorni (a seconda che la durata del primo contratto sia inferiore o superiore a sei mesi); gli stessi intervalli non trovano, inoltre, applicazione per tutte le ipotesi di lavoro stagionale nonché nelle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Sono poi apportate alcune modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 volte a chiarire quale sia il campo di applicazione del medesimo decreto legislativo e l’ambito di intervento della contrattazione collettiva nello stabilire limiti quantitativi di assunzione con contratto a termine.

I commi 2 e 3 introducono modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003 in relazione a diverse tipologie contrattuali.

In primo luogo, si introduce un limite di carattere temporale all’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, in virtù del quale il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivo non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Superato tale limite, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Si dispone, inoltre, la non applicabilità della sanzione amministrativa prevista per l’omessa comunicazione, da parte del datore di lavoro, della durata della prestazione lavorativa intermittente qualora, in base ai versamenti contributivi effettuati, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare la prestazione di lavoro.

Sono apportate modifiche al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto al fine di chiarire alcuni aspetti già trattati in circolari amministrative, con particolare riferimento alla forma del contratto e al contenuto del progetto.

In relazione al lavoro accessorio, si chiarisce il contenuto della prestazione e si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisca condizioni, modalità e importi dei buoni lavoro nei confronti di specifiche categorie di soggetti svantaggiati (persone disabili, tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali).

Il comma 4 chiarisce l’ambito di applicazione e alcune modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si stabilisce, in particolare, che la relativa procedura non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (assenza dal lavoro in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio) e che la procedura deve concludersi entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

Nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione e comunque decorso il termine per la conclusione della procedura, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice per desumerne argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.

Con le disposizioni di cui al comma 5 si apportano alcune modifiche alla legge n. 92 del 2012.

Nel dettaglio, si prevede che il sistema di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure previste dalla legge n. 92 del 2012 deve assicurare elementi conoscitivi anche in relazione agli effetti determinati sulle dinamiche intergenerazionali.

Con le modifiche di cui alla lettera b) si estende ai datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASpI il sistema dei benefici previsto dalla legge n. 223 del 1991. Ai datori di lavoro che procedono alle assunzioni è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Le modifiche di cui alla lettera c) si rendono necessarie al fine di differire ulteriormente (entro il 31 ottobre 2013) il termine entro cui, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Al fine di non vanificare gli effetti attesi dalla disposizione introdotta dalla legge n. 92 del 2012, si prevede che decorso inutilmente l’ulteriore periodo di proroga diventi comunque operativo il meccanismo basato sulla istituzione del fondo di solidarietà residuale.

Le modifiche di cui alla lettera d) sono volte ad estendere le tutele introdotte dall’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge n. 92 del 2012 in materia di contrasto del fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549, secondo comma, del codice civile.

Con il comma 6 si dispone la proroga al 31 dicembre 2013 dei decreti interministeriali, di natura non regolamentare, di proroga e modifica dei fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle more dell’adeguamento dei fondi medesimi alle disposizioni della legge n. 92 del 2012.

Al fine del predetto adeguamento, è prevista una proroga al 31 dicembre 2013 del termine per la stipula degli accordi finalizzati all’adeguamento dei fondi, con la garanzia della vigenza dei fondi già istituti fino all’emanazione dei decreti interministeriali successivi alla stipula dei predetti accordi.

Le modifiche alla legge n. 92 del 2012 contenute al comma 7 consentono di ripristinare la previgente disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 181 del 2000 che stabiliva il limite di reddito annuale entro il quale poteva essere conservato lo stato di disoccupazione. La soglia di reddito non si applica nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Articolo 8. -- L’articolo 8, al comma 1, prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Banca dati delle politiche attive e passive, con lo scopo di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (cosiddetta Youth Guarantee).

La Banca dati è istituita senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si avvale delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del medesimo Ministero.

Ai sensi del comma 2, la Banca dati raccoglie le informazioni relative ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione e alle opportunità di impiego.

Si vuole in tal modo disporre di uno strumento che consenta di integrare con efficacia i diversi sistemi informativi attualmente esistenti per rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per valorizzare appieno le opportunità di impiego.

In questo senso, la Banca dati delle politiche attive e passive costituisce uno strumento indispensabile per la gestione del sistema delle politiche del lavoro, favorendo l’integrazione fra gli strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) e le politiche attive del lavoro ovvero l’insieme degli interventi di supporto ai lavoratori nella ricerca e nell’inserimento nel mercato del lavoro e nei processi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Il comma 3 chiarisce che la Banca dati delle politiche attive e passive costituisce una componente del sistema informativo lavoro (SIL) previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e costituito dall’insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

La Banca dati costituisce, altresì, una componente della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, resa disponibile attraverso il portale «Cliclavoro» quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Alla costituzione della Banca dati concorrono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l’INPS, Italia lavoro s.p.a., il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comma 4 prevede che confluiscono nella Banca dati, secondo le regole tecniche di cui al codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005):

-- la banca dati dei percettori di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che raccoglie le informazioni sui soggetti percettori di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito o sussidio legato alla condizione sul mercato del lavoro;

-- l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2003 istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

-- la dorsale informativa unica di cui all’articolo 4, comma 51, della legge n. 92 del 2012.

Il comma 5 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso cui è costituita la Banca dati, a stipulare convenzioni con i soggetti, pubblici e privati, detentori dei dati destinati ad alimentare il sistema, nel rispetto delle regole tecniche di cui al citato codice dell’amministrazione digitale.

Articolo 9. -- La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 9 fa riferimento alle modifiche al regime della solidarietà negli appalti che incidono, esclusivamente sotto un profilo interpretativo, sui contenuti dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In particolare la norma proposta prevede che le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 trovino applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratti di natura autonoma; le medesime disposizioni non trovano invece applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. Inoltre, si chiarisce che la diversa disciplina introdotta dai contratti collettivi ai sensi del primo capoverso dell’articolo 29, comma 2, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Il comma 2 modifica il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per effetto del quale il loro ammontare, a garanzia della loro concreta afflittività, viene incrementato con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’aumento degli indici Istat, ogni quinquennio. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene ex lege, a decorrere dal 1º luglio 2013, nella misura del 9,6 per cento. Le maggiorazioni derivanti dall’applicazione di tale disposizione sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Il comma 3 introduce una disposizione all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (testo unico dell’apprendistato) prevedendo che successivamente al conseguimento della qualifica professionale o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. La durata massima dei due periodi di apprendistato non può comunque eccedere quella individuata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale.

Il comma 4 integra la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che affinché i contratti collettivi aziendali possano derogare dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in molte materie di diritto del lavoro (ad esempio: orario di lavoro, appalti, contratti a termine, lavoro a progetto, eccetera), tali contratti debbono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il comma 5 supera, attraverso una norma di interpretazione autentica, alcune problematiche legate alla applicabilità del principio della cosiddetta pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori.

Il comma 6 integra l’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, prevedendo che ai lavoratori dipendenti dal somministratore si applicano integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La disposizione di cui al comma 7 è volta a modificare l’articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di verificare la presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima ancora che venga avviato il processo di istruttoria per il rilascio del «nulla osta al lavoro subordinato», finalizzato all’ingresso dall’estero di un lavoratore non comunitario evitando, al contempo, l’attesa di venti giorni prevista dal medesimo comma 4 che viene abrogato.

La previsione in tal senso modificata consentirebbe ai datori di lavoro di reperire sul mercato nazionale il lavoratore di cui essi necessitano, senza iniziare il procedimento amministrativo suddetto e non comporta nessun aggravio finanziario e amministrativo, in quanto le procedure sono già in uso presso i centri per l’impiego e lo sportello unico per l’immigrazione attraverso la cooperazione applicativa garantita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La modifica della norma vigente è volta ad anticipare, per il datore di lavoro (o Agenzia autorizzata) che voglia assumere dall’estero un cittadino extracomunitario, il momento della verifica presso il Centro per l’impiego della eventuale disponibilità di lavoratori -- già residenti sul territorio italiano -- a ricoprire quella qualifica, così che tale riscontro sia effettuato prima dell’inoltro della richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.

Ciò consentirebbe di rendere più efficace e stringente la verifica della salvaguardia dei soggetti -- italiani o stranieri -- in cerca di lavoro già presenti sul territorio.

Con la disposizione di cui al comma 8 si intende modificare la procedura di cui all’articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. La disposizione è volta a superare le difficoltà finora riscontrate in sede applicativa che hanno comportato negli anni passati ripetute discontinuità nelle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, da parte del Ministero degli affari esteri, tale da compromettere le iniziative formative promosse da vari soggetti che hanno impegnato risorse nell’organizzazione dei corsi.

In tal senso si prevede l’emanazione di un decreto a cadenza triennale, considerato altresì che il contingente fissato annualmente rimane quasi sempre sottoutilizzato per l’esiguo numero dei visti di ingresso rilasciati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

La disposizione di cui al comma 9 è finalizzata a far confluire nel Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri di cui all’articolo 23, comma 11, della legge n. 135 del 2012 i residui maturandi dalla gestione emergenziale di cui alle ordinanze di protezione civile riguardanti lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. Tale fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta per l’anno corrente privo di disponibilità finanziarie. Pertanto, tale riassegnazione di somme consentirebbe di far fronte, almeno parzialmente, alle esigenze finanziarie degli enti locali mantenendo peraltro inalterata la finalità di destinazione delle medesime somme. In tal senso la proposta normativa di cui al comma 3 è ad invarianza di spesa, in quanto comporta un mero trasferimento di una parte delle risorse residue derivanti dalla gestione emergenziale dal Dipartimento della protezione civile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza modificare l’impianto procedurale previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 33 del 2012.

La disposizione di cui al comma 10 mira a snellire il procedimento di emersione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare), tenendo conto della necessità di concludere celermente la procedura e non lasciare in sospeso la posizione dei lavoratori stranieri interessati, la cui situazione giuridica è particolarmente esposta. Le previsioni ivi contenute sono volte altresì ad evitare l’insorgere di eventuali contenziosi che in situazioni analoghe la giustizia amministrativa (TAR Liguria, sentenza n. 755 del 7 maggio 2013) ha risolto in favore della parte debole del rapporto di lavoro sommerso (lavoratore), che resterebbe esposta alle mutevoli determinazioni del suo datore di lavoro.

La norma proposta è volta a risolvere alcune criticità evidenziatesi in fase di istruttoria delle dichiarazioni di emersione che non possono, allo stato attuale, essere risolte per il mero tramite di circolari interpretative.

Il comma 11 introduce delle modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, in materia di gruppi di impresa. In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un’unica azienda.

Da ultimo si sta affermando in agricoltura un interessante fenomeno aggregativo, già diffuso in altri settori produttivi, come il contratto di rete. Attualmente queste imprese -- appartenenti allo stesso gruppo, riconducibili allo stesso nucleo familiare o legate da un contratto di rete -- debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che in alcuni casi sono gestite economicamente come un unicum. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l’assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare ovvero legate da un contratto di rete. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all’assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all’articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta sostanzialmente riprende la bozza di disegno di legge governativo in materia di semplificazione.

Il comma 12 prevede che le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non sono soggette ai vincoli in materia di contenimento della spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Da ultimo le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 apportano specifiche modifiche alla normativa in materia di società a responsabilità limitata semplificata e di start-up innovative.

In particolare:

-- il comma 13 estende la possibilità di costituire le società semplificate a responsabilità limitata anche ai soggetti con più di trentacinque anni di età e prevede che possano essere amministratori anche i non soci;

-- il comma 14 elimina la possibilità di costituire ulteriori società a capitale ridotto;

-- il comma 15 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto-legge le società a capitale ridotto già costituite sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata;

-- il comma 16 apporta modifiche specifiche all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo alla start-up innovativa.

Articolo 10. -- La disposizione di cui al comma 1, è volta a consentire la piena funzionalità della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attesa della ricostituzione della medesima Commissione nella composizione ridotta dall’articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione di cui al comma 2 riconosce alle fonti istitutive di fondi che, procedendo direttamente alla erogazione delle prestazioni, si trovino in situazioni di squilibrio, la competenza a rivedere, oltre alle regole di finanziamento del fondo, la disciplina delle prestazioni con effetto sia sulle posizioni degli iscritti attivi sia su quelle dei pensionati.

Le fonti istitutive dispongono in tal modo di un potere diretto di intervento in grado di prendere in considerazione un ampio novero di strumenti di riequilibrio (incremento della contribuzione -- competenza tipica delle fonti istitutive -- e riduzione delle prestazioni, comprese quelle in corso di erogazione) che coinvolgono l’intera collettività degli iscritti e dei beneficiari, con conseguente contenimento del sacrificio individuale essendo il risanamento posto a carico di un maggior numero di soggetti.

Nei fondi chiusi a nuove adesioni, inoltre, nei quali è fisiologico il progressivo incremento dei pensionati a fronte della riduzione del numero degli iscritti attivi, la norma consente di evitare che, con il protrarsi della situazione di difficoltà, la platea chiamata in definitiva a farsi carico del riequilibrio venga progressivamente a ridursi.

La seconda parte della norma vale a chiarire che, anche in presenza di un potere di intervento delle fonti istitutive, gli ordinamenti interni dei fondi possono contenere autonome previsioni in materia di riequilibrio, attribuendo la relativa competenza ai propri organi.

Con le disposizioni di cui commi 3 e 4, sulla scia del riordino delle competenze in materia della salute e sicurezza sul lavoro, facente capo all’INAIL, nonché in materia previdenziale, facente capo all’INPS -- le attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge n. 663 del 1979, già confluite nella competenza dell’INAIL per effetto della soppressione dell’IPSEMA e dell’assorbimento delle sue funzioni, sono gestite dall’INPS a decorrere dal 1º gennaio 2014. La disposizione non determina impatti sulla finanza pubblica.

Alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, che sembra interpretare in maniera diversa dal passato la disciplina dei limiti di reddito per l’accesso alla prestazione della pensione di inabilità, di cui all’articolo 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118, appare opportuno chiarire in maniera esplicita ed inequivocabile, con efficacia ex nunc, che i citati limiti di reddito vanno riferiti all’individuo con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte, come peraltro già avviene per gli invalidi parziali (comma 5). I medesimi criteri si applicano anche alle domande per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Sono infine fatte salve le prestazioni erogate sulla base dell’interpretazione estensiva delle norme vigenti (comma 6).

Da ultimo, il comma 7 fa riferimento alla circostanza che con l’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati posti in capo alle regioni alcuni adempimenti in materia di riduzione dei costi della politica. Secondo il dispositivo normativo, l’adozione dei necessari atti e provvedimenti ivi previsti da parte delle regioni costituisce condizione necessaria affinché possano essere effettuati, per una quota pari all’80 per cento, i trasferimenti erariali in loro favore. Sono fatti salvi esclusivamente i trasferimenti «destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale». Nello spirito di tale eccezione, appare opportuno procedere, appunto mediante il comma 7, all’estensione della salvaguardia con riferimento ai trasferimenti concernenti il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze, atteso che si tratta di risorse volte a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari dei trasferimenti già fatti salvi dalla norma in parola, e tenuto conto del fatto che i succitati fondi non erano originariamente stati fatti salvi dal legislatore presumibilmente perché al momento dell’approvazione della norma non disponevano di dotazione finanziaria a legislazione vigente da trasferire alle regioni.

Articolo 11. -- Comma 1. Con la norma proposta si sposta al 1º ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento previsto dal comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1º luglio 2013.

Viene contestualmente abrogata la norma contenuta nel successivo comma 1-quater dello stesso decreto-legge, che contiene una clausola, non più aggiornata dopo gli ultimi interventi legislativi e quindi non più operante, in base alla quale l’aumento dell’aliquota viene sterilizzato in caso di introduzione di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione che comportino effetti positivi sull’indebitamento netto almeno pari a 6.560 milioni di euro annui a partire dal 2013.

Commi 2-4. Il 27 novembre 2012 i Ministri dell’Eurogruppo, insieme al Presidente della Banca centrale europea (BCE) e al direttore del Fondo monetario internazionale (FMI), hanno trovato un accordo per sbloccare il rilascio della tranche di aiuti da 43,7 miliardi di euro alla Grecia.

L’accordo prevedeva che venissero messe in atto alcune misure necessarie a garantire la sostenibilità del debito pubblico greco nel lungo periodo. Una di queste misure prevede che gli Stati membri trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Progamme (SMP) dell’Eurosistema.

Occorre ricordare che i titoli greci nel portafoglio SMP sono stati esclusi dall’accordo di ristrutturazione del debito greco (cosiddetto Private Sector Involvement -- PSI) di fine 2011. Infatti, i titoli greci detenuti dalle Banche centrali nazionali (BCN) e dalla BCE sono stati oggetto di un accordo di scambio con il Governo greco e sostituiti con titoli contraddistinti da un nuovo codice ISIN ma con caratteristiche identiche; i nuovi titoli sono stati esclusi dal PSI e dall’applicazione delle Collective Action Clauses (CAC) e dai conseguenti haircut.

Il trasferimento avverrà tramite un conto intermedio aperto e gestito presso l’European Stability Mechanism (ESM), sulla base di un’autorizzazione individuale da parte dei singoli Paesi.

Il meccanismo di trasferimento si basa sulla retrocessione degli utili da parte delle rispettive BCN ai Governi dei Paesi membri dell’area dell’euro. I redditi derivanti dal portafoglio SMP delle BCN vengono redistribuiti tra le stesse in base allo schema di capitale nell’ambito del processo di ripartizione del reddito monetario.

Alla Banca d’Italia è attribuibile una quota pari al proprio schema di capitale (attualmente pari al 17,9 per cento). Sulla base di dati forniti dalla BCE (e riportati nel documento distribuito all’Eurogruppo Working Group), i redditi spettanti alla Banca d’Italia sono pari a circa 1,8 mld. nel periodo 2013-2038 (circa 396 milioni solo nel 2013).

Al riguardo, occorre precisare che secondo la Banca d’Italia la retrocessione al Tesoro dei profitti ottenuti sui titoli SMP deve comunque avvenire attraverso il canale della distribuzione degli utili, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di formazione del bilancio e in linea con il principio di indipendenza finanziaria sancito dal Trattato. Tale operazione si svolge ogni anno nel mese di giugno.

Al fine di dare attuazione alle decisioni dell’Eurogruppo, occorre predisporre un appropriato assetto normativo e contabile che regoli la retrocessione degli utili da parte della Banca d’Italia e il successivo trasferimento alla Grecia entro il 1º luglio 2013.

All’interno del decreto necessario per effettuare il trasferimento da parte dello Stato italiano, si prevede di specificare che la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, dà comunicazione della quota degli utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio SMP e detenuti come investimento di portafoglio (cosiddetto ANFA holdings).

Sarebbe infatti opportuno regolare nella stessa sede la questione dei titoli greci detenuti da alcune BCN -- tra le quali la Banca d’Italia -- come ANFA holdings. All’Eurogruppo del 21 febbraio 2012, i Ministri hanno preso l’impegno di trasferire alla Grecia un ammontare equivalente a ogni reddito futuro proveniente dagli ANFA holdings detenuti dalle BCN. L’esposizione della Banca d’Italia è piuttosto limitata, pari a 3,8 milioni (valore nominale 9 milioni), a seguito dei rimborsi relativi ai titoli giunti a scadenza nel 2012. Dalle stime effettuate nell’ambito dell’Eurosistema e riportate nella tabella contenuta nella comunicazione del Presidente dell’Eurogruppo Working Group, l’ammontare di redditi futuri da trasferire sarà pari a 4,1 milioni nel periodo 2012-2014. L’intera somma di 4,1 milioni potrebbe essere erogata entro il 1º luglio 2013.

Comma 5. Il Chernobyl Shelter Fund (CSF), i cui principali donatori sono i Paesi del G8 e la Commissione europea, è stato costituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nel 1997 allo scopo di finanziare la messa in sicurezza del reattore n. 4 della centrale nucleare di Chernobyl, attraverso la costruzione del cosiddetto «sarcofago».

L’Italia, in quanto azionista di rilievo della BERS e Paese del G8, ha contribuito al Fondo fin dall’inizio, partecipando alle varie ricostituzioni che nel tempo si sono succedute.

Nell’aprile 2011, alla Conferenza dei donatori per la ricostituzione del CSF, tenutasi a Kiev in occasione del venticinquesimo anniversario dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, quasi tutti i partecipanti -- fatta eccezione di Italia, Canada e Giappone -- hanno annunciato il proprio contributo per garantire i finanziamenti necessari (740 milioni di euro) a completare il progetto.

L’Italia ha annunciato il proprio impegno al vertice G8 di Deauville del maggio 2011: l’allora Presidente del Consiglio Berlusconi ha dichiarato formalmente che il contributo dell’Italia sarebbe stato pari a 26.100.000 euro, da versare in quattro rate annuali a partire dal 2012.

Qualora l’Italia non onorasse l’impegno preso si metterebbe a repentaglio il contributo addizionale promesso dalla BERS e da alcuni donatori bilaterali per raggiungere l’ammontare complessivo di 740 milioni di euro. Infatti, tali contributi addizionali saranno versati solo a condizione che tutti i donatori rispettino i loro impegni.

Poiché è possibile utilizzare 1 milione di euro, proveniente dalla chiusura di un Accordo di Contribuzione stipulato in passato con la BERS, al momento giacente presso la stessa, l’ammontare da finanziare con nuove risorse è pari a 25.100.000 euro.

Al fine di adempiere al suddetto impegno, con la disposizione di cui al comma 5 si autorizza il contributo di 25.100.000 euro a favore del Chernobyl Shelter Fund (istituito presso la BERS), da versarsi in cinque rate annuali (2.000.000 di euro per il 2013 e 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017), cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2013-2015 (programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2013, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Comma 6. L’articolo 1, comma 171, della legge n. 228 del 2012, integrando quanto disposto dal comma 170, indica alla lettera e) l’ammontare del contributo italiano dovuto alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) in euro 58.000.000,00. Tale ammontare, a causa di un mero errore materiale, deve essere rettificato in quanto il contributo effettivo da versare è pari a euro 58.017.000,00. La differenza di 17.000 euro è coperta dalle risorse assegnate dal comma 170 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Pertanto la variazione di importo non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Commi 7 e 8. Si interviene sull’articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, al fine di inglobare in un’unica disposizione sia l’agevolazione prevista dall’articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (che contempla la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate), sia quella prevista dal medesimo articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (che contempla la detassazione dei contributi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012) estendendo il trattamento agevolativo a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di natura pubblica o privata, ricevuti sotto qualsiasi forma, in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012.

L’attuale formulazione dell’articolo 6-novies, invece, che fa esclusivo riferimento ai contributi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95, di fatto ricomprende nella detassazione solo i contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012).

Inoltre, al fine di armonizzare l’ambito soggettivo delle norme sopra richiamate, si è fatto riferimento ai «soggetti» che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi e non solo alle «imprese» (richiamate nel citato articolo 12-bis), al fine di ricomprendere nell’agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa (ad esempio i lavoratori autonomi) che ricevano per i danni causati dal sisma i medesimi contributi.

Con il comma 2 della novella,infine, si è attribuito ai presidenti delle regioni il compito di controllare la totalità dei contributi ricevuti dai beneficiari, al fine di evitare sovracompensazioni dei danni subiti.

Commi 9-11. La norma di cui al comma 9 prevede che i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse sia nelle aree interessate dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni dei suddetti comuni sia nelle restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti su incarico dei medesimi comuni.

Comma 10. Si prevede che sulla base della suddetta quantificazione delle macerie contenenti amianto, il presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto l’elaborazione del piano di lavoro previsto dall’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio individuato dal comma 9, il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento e lo smaltimento dei materiali.

Comma 11. Si prevede che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 si provveda con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Comma 12. La norma è finalizzata a consentire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il ricorso alla leva fiscale per la copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativi, rispettivamente, ai debiti delle regioni e delle province autonome ed ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.

La necessità di tale norma deriva dalla circostanza che le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo. n. 68 del 2011, che consentono di maggiorare l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef fino a 1,1 punti percentuali per l’anno 2014 e fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015, non si applicano alle autonomie speciali, ma, possono essere adottate solamente da ciascuna regione a statuto ordinario.

Le ragioni dell’urgenza conseguono alla necessità di fornire uno strumento di copertura finanziaria particolarmente rilevante per quelle regioni (come le regioni Sicilia e Sardegna) che a legislazione vigente non dispongono di margini di manovra sulle aliquote dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF, essendo le stesse già innalzate al livello massimo consentito e stabilmente destinate al finanziamento del disavanzo sanitario corrente, ai sensi della normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari a cui la regione è sottoposta.

Pertanto, al fine di garantire la necessaria copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità in questione, la norma riconosce eccezionalmente alle autonomie speciali di poter maggiorare l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF -- fissata anche per le stesse all’1,23 per cento dall’articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 -- fino al 2,13 per cento.

Tale misura dell’imposta comprende, quindi, l’aliquota di base dell’1,23 per cento, la maggiorazione di 0,5 punti percentuali attualmente vigente per tali autonomie in base all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e l’ulteriore maggiorazione riconosciuta dalla norma in esame, pari a 0,4 punti percentuali.

Per completezza, si precisa che tale disposizione di legge, derogatoria rispetto a quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è conforme a Costituzione atteso che:

-- non è in contrasto con quanto stabilito nei singoli statuti delle regioni con autonomia statutaria, i quali, come confermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008, possono consentire, tramite legge regionale, solo la creazione di tributi propri ma non possono incidere invece sulla configurazione di misure fiscali a monte stabilite dal legislatore nazionale;

-- l’addizionale regionale all’IRPEF è un’imposta individuata da una norma dettata dal legislatore nazionale (articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), spetta pertanto alle regioni, comprese quelle a statuto speciale, solo il potere di aumentare o diminuire l’aliquota sempre però nei limiti minimi e massimi dettati dal legislatore nazionale;

-- la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 1999 ha statuito che «... anche l’addizionale IRPEF è un’imposta “attribuita” alle Regioni, in ordine alla quale la Regione Siciliana, oltre a compiere le scelte espressamente demandate (la fissazione, a partire dall’anno 2000, dell’aliquota tra lo 0.50 e l’1 per cento: articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997; e cfr. già l’articolo 3, comma 146, lettera b, della legge n. 662 del 1996), potrà esercitare la propria potestà legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi limiti, di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente riscossi, il cui gettito è ad essa devoluto ...».

Commi 13-16. Il comma 13 della norma in esame è sostanzialmente finalizzato a destinare una quota parte dell’anticipazione di liquidità concessa alla regione Campania, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013, al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 non coperto con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, e con quelle di cui al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 destinate alla regione Campania. Si prevede altresì che la predetta anticipazione di liquidità è comunque attribuita nei limiti dell’ammontare del prestito i cui oneri di ammortamento trovano copertura nel residuo gettito delle maggiorazioni fiscali di cui al comma 3 non destinate al finanziamento degli oneri di ammortamento delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 14, invece, detta i criteri per l’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 13.

In relazione a quanto disposto dal comma 1, il comma 15 stabilisce l’applicazione delle maggiorazioni dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nelle misure rispettivamente dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento a decorrere dal 2014, finalizzandone il gettito prioritariamente all’ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 (per il pagamento dei debiti regionali sanitari ed extrasanitari) e in via residuale all’ammortamento del prestito disciplinato al comma 1.

Il comma 16, infine, interviene sul comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, al fine di specificare che le risorse destinate alla regione Campania in attuazione del medesimo comma, devono essere finalizzate obbligatoriamente al finanziamento del ripetuto piano di rientro di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Comma 17. Si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Commi 18-20. La disposizione contenuta nel comma 18 incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall’anno 2013.

Con il comma 19 si prevede che gli effetti di tale incremento, per l’anno 2013, si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto. A tal fine, è disposto che l’ammontare della rata di novembre 2013 è quello che risulta dalla differenza fra l’importo dell’acconto complessivamente rideterminato nella misura del 100 per cento e quanto già eventualmente calcolato in sede di primo acconto, a prescindere dal versamento di quest’ultimo in unica soluzione ovvero in rate. Ciò vale anche con riferimento ai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per i quali è esplicitamente previsto che la determinazione della seconda o unica rata di acconto è effettuata dal sostituto d’imposta.

Con il comma 20 si prevede, infine, l’aumento, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dal 100 al 101 per cento.

Le modifiche della misura degli acconti previste per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell’imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Pertanto, in conseguenza di quanto previsto dal comma 18, a decorrere dall’anno 2013, la misura dell’acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementato dal 99 al 100 per cento. Per i soggetti IRES la misura dell’acconto IRAP, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, è incrementata dal 100 al 101 per cento.

Comma 21. La norma fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell’acconto delle ritenute al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito. Per il 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la norma produrrà effetti alla seconda scadenza. Per il 2014, l’acconto, nella misura maggiorata, è dovuto in due parti di uguale importo come previsto ordinariamente.

Comma 22. Con questa disposizione sono apportate integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assoggettare ad imposta di consumo i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, tra i quali le cosiddette «sigarette elettroniche».

La disposizione prevede che siano assoggettati ad imposta sia i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze sia i dispositivi che ne consentono il consumo.

La misura è finalizzata alla salvaguardia delle entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, le quali subiscono l’effetto sostituivo del consumo, in notevole espansione, di detti succedanei.

La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita di quest’ultimi e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Il sistema, così come delineato dalla presente disposizione, prevede le seguenti fasi:

1. Autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito per la produzione, ricevimento, detenzione, spedizione e immissione in consumo di prodotti succedanei del tabacco (inoltro della istanza, esecuzione della verifica tecnica dell’impianto, verifica delle procedure contabili, prestazione delle cauzioni a garanzia delle imposte dovute);

2. Iscrizione in apposita tariffa di vendita dei prodotti che si intendono immettere in consumo per il tramite del deposito (l’adempimento consente l’individuazione della base imponibile);

3. Pagamento delle imposte dovute in relazione ai prodotti che, sulla base delle scritture contabili, risultano immessi in consumo (ceduti cioè ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico) in ciascun periodo di imposta.

L’imposta è versata dal soggetto autorizzato alla istituzione e gestione del deposito sull’apposito capitolo (da istituire a cura della Ragioneria generale) relativo all’unità di voto 1.1.9 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

Con il provvedimento attuativo sarà disciplinata, altresì, sempre in analogia alle norme vigenti per i tabacchi, la eventuale fornitura dei prodotti da parte di un soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione europea direttamente al punto di vendita al pubblico o direttamente al consumatore. In tal caso il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il rappresentante fiscale del fornitore, il quale deve essere preventivamente autorizzato ed è obbligato alla tenuta di apposite scritture contabili.

In mancanza di dati e rilevazioni ufficiali in ordine al mercato delle cosiddette sigarette elettroniche, è possibile stimare, sulla base di valutazioni tuttora di natura induttiva e a condizione che si consolidi il target dei potenziali acquirenti, che il valore complessivo di questo specifico comparto sia attualmente pari a circa 150 milioni di euro.

È stimabile che l’assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento, ipotizzando che non abbia un rilevante impatto sui consumi e fermo restando l’incertezza delle variabili da considerare, dovrebbe portare il valore complessivo del comparto a circa 200 milioni di euro, con conseguenti entrate erariali nell’ordine di 117 milioni di euro su base annua.

Comma 23. La norma attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

L’articolo 12 reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013.

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

Articolo 1.

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminatodi lavoratori giovani)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L’assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) vivano soli con una o più persone a carico.

3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L’incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro.

7. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All’incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso; entro il medesimo termine l’Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all’attivazione dell’incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

15. A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

16. La decisione regionale di attivare l’incentivo di cui al presente articolo deve indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell’attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l’incentivo, l’Inps ne dà apposita diffusione.

20. L’Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all’attuazione dell’incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.

Articolo 2.

(Interventi straordinari per favorire l’occupazione,in particolare giovanile)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l’adozione di misure volte a restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell’ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell’accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Linee guida in materia di tirocini», provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un’amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.

8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

9. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015».

10. Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014.

11. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

12. Le università provvedono all’attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

a) regolarità del percorso di studi;

b) votazione media degli esami;

c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

14. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall’attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertànel Mezzogiorno - Carta per l’inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 108 milioni di euro per l’anno 2014 e a 112 milioni di euro per l’anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:

a) per le misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;

b) per l’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, 56 milioni di euro per l’anno 2014 e 56 milioni di euro per l’anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e di 67 milioni di euro per l’anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma «Promozione dell’inclusione sociale».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. L’estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Articolo 4.

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1º agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull’attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell’ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell’attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L’operatività delle misure di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5.

(Misure per l’attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»)

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l’utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell’ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all’articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell’ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell’INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall’Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l’anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell’orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L’utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all’articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all’articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis,»;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all’articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente: «c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all’articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all’articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all’articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all’articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all’articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1º gennaio 2014»;

b) all’articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all’articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all’articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all’articolo 4, dopo l’alinea, è inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468.».

Articolo 8.

(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all’articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-bis, dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1º luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell’emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all’ingresso nel territorio nazionale, nell’ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all’esito delle attività solutorie di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. Nell’ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell’applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».

12. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

13. All’articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

14. All’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All’articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall’articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

2. All’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»

3. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le attività di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l’INAIL provvede a fornire all’INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

4. L’INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

6. La disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.

7. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 11.

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)

1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter le parole «1º luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1º ottobre 2013»;

b) il comma 1-quater è abrogato.

2. In attuazione dell’accordo dell’Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all’Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell’accordo dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall’Accordo di cui al comma 2.

4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento

5. È autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l’importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l’anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

6. All’articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».

7. L’articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L’articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-novies. - (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). -- 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l’istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d’aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l’elaborazione del piano di lavoro previsto dall’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l’aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell’ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l’articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF nelle Regioni a statuto speciale). -- 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall’anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell’1,23 per cento dall’articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

13. La quota dell’anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all’approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell’articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l’applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all’ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all’ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l’intera durata dell’ammortamento dei medesimi prestiti.

16. Al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.

18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza.

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l’articolo 62-ter è inserito il seguente: «Art. 62-quater. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). -- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell’autorizzazione.».

23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.».

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l’anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l’anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l’anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l’anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede:

a) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2013, a 77 milioni di euro per l’anno 2014 e a 78 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 98 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 864,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 117 milioni di euro per l’anno 2014, a 112 milioni di euro per l’anno 2015, a 51 milioni di euro per l’anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 11, commi da 18 a 22;

d) quanto a 84,9 milioni di euro per l’anno 2013 e a 202 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

f) quanto a 7,6 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;

g) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2013.

NAPOLITANO

Letta -- Giovannini -- Saccomanni -- Trigilia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri