• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02486-B/078 premesso che: esaminato il decreto-legge recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e valutate le...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02486-B/078presentato daALLASIA Stefanotesto diGiovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281

La Camera,
premesso che:
esaminato il decreto-legge recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e valutate le finalità di semplificazione amministrati va che il medesimo intende perseguire;
considerato che all'articolo 17 del provvedimento in esame, nell'ambito di misure di semplificazione, si prevede l'unificazione delle banche dati delle società partecipate;
ritenuto importante eliminare le duplicazioni normative e procedurali oggi esistenti anche nel campo giuridico-amministrativo della circolazione fisica e giuridica dei veicoli, realizzando così risparmi di spesa e, soprattutto, la massima semplificazione tecnica e operativa;
ricordato che, attualmente, la gestione separata e parallela dei procedimenti di registrazione della proprietà (di competenza del Pra) e di immatricolazione dei veicoli (di competenza del Ministero dei trasporti) rende ancora necessaria una duplice istanza da parte dei cittadini, una per la registrazione e una per l'immatricolazione; una duplice acquisizione di dati da parte di due banche dati; un duplice provvedimento di autorizzazione da parte delle amministrazioni interessate per le rispettive parti di competenza; due distinti documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, da rilasciare all'utenza;
preso atto che negli altri Paesi europei non esiste un pubblico registro automobilistico per la registrazione dei veicoli, ma esistono archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, così come esiste in Italia l'archivio nazionale veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che tiene nota di tutte le variazioni di proprietà, le revisioni, le informazioni sui proprietari, gli incidenti. In Italia però, i proprietari dei veicoli già registrati all'archivio nazionale, devono nuovamente fare una registrazione del mezzo presso il pubblico registro automobilistico;
rammentato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, all'articolo 1 dispone che «in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, viene istituito lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla re-immatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi»;
constatato che tuttora la riforma del regime giuridico e il conseguente riordino amministrativo degli autoveicoli e motoveicoli non è avvenuta e una semplificazione delle procedure relative a immatricolazioni e atti di proprietà sembra necessaria e non più rinviabile,

impegna il Governo

a valutare, nel prosieguo degli interventi di semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche per un'ottimizzazione della pubblica amministrazione, di adottare le opportune iniziative normative necessarie per far si che i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della strada, e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrino unicamente presso l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articolo 225 e 226 del Codice della strada, procedendo quindi contestualmente alla soppressione del Pubblico Registro Automobilistico e al trasferimento presso l'Archivio nazionale dei compiti e delle funzioni fino ad oggi attribuite al Pubblico registro medesimo.
9/2486-B/78. Allasia, Borghesi.