• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01533/005/ ... in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1533/5/14 presentato da LUCIANO URAS
mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 077

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»,
impegna il Governo a valutare la possibilità che al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano effettuate le seguenti modifiche:
- all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: ''La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione;'';
- all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
''5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;
d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1.'';
- all'articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
''5-bis. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-quater l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-bis il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria'';

- all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-quater o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14.
È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150'';

- all'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:
''11. La convalida del provvedimento ministeriaIe di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-bis sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio.'';
- nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: ''è punito con la reclusione da uno a quattro anni'';
- all'articolo 13, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
''13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.'';
- all'articolo 13, il comma 13-ter è sostituito dal seguente: ''Per i reati previsti dal comma 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16'';
- all'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: ''Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.''».
(0/1533/5/14)
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO