• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01429/029 premesso che: l'articolo 30 del disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione Affari costituzionali, prevede l'aggiunta dell'ordinamento scolastico,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1429/29 presentato da FRANCESCA PUGLISI
mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 301

Il Senato,
premesso che:
l'articolo 30 del disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione Affari costituzionali, prevede l'aggiunta dell'ordinamento scolastico, dell'istruzione universitaria e della programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica tra le materie di competenza esclusivamente statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
la competenza regionale quindi si esplica, quanto alle materie, su servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
premesso inoltre che:
il diritto allo studio, come diritto alla gratuità dell'istruzione oltre i gradi della scuola dell'obbligo discende dall'articolo 34, terzo comma, della Costituzione che recita: "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.". Pertanto la Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, quarto comma, della Costituzione, deve rendere "effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";
si tratta quindi di un diritto sociale costituzionalmente garantito ai "capaci e meritevoli" consistente nel diritto all'eliminazione di ciò che possa rappresentare un ostacolo alla realizzazione dello stesso;
a questo proposito, come sottolineato da una parte della dottrina, il diritto allo studio universitario "si manifesta come una delle possibili declinazioni del principio generale di uguaglianza";
essendo il diritto allo studio universitario un diritto sociale, esso deve essere garantito ad un determinato livello su tutto il territorio nazionale;
nella sentenza 282/2002 la Corte costituzionale ha precisato che "i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non sono una materia in senso stretto, ma una competenza del legislatore idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.";
considerato che:
nel corso degli ultimi anni si sono rese evidenti le inefficienze del sistema di diritto allo studio del nostro Paese;
l'abbandono delle università è il segno più evidente di un sistema di diritto allo studio che non garantisce nei fatti la possibilità a tutti i cittadini di poter studiare indipendentemente dalle condizioni socio-economiche di partenza, né tantomeno, agli aventi diritto la possibilità di fruire delle borse di studio;
le forti disparità esistenti tra le regioni in materia di diritto allo studio universitario hanno comportato il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'equità di trattamento degli studenti sul territorio nazionale;
occorre superare le disparità che permangono tra le regioni in materia di diritto allo studio: solo garantendo il libero accesso all'istruzione, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, è possibile combattere l'esclusione sociale e dare finalmente una risposta concreta alle priorità del nostro Paese;
considerato inoltre che:
per assicurare l'effettiva attuazione dei diritti di ogni cittadino fin dalla nascita, la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, l'educazione prescolare deve ricevere un'attenzione particolare e l'investimento per un'offerta di servizi educativi prescolari di qualità deve essere riconosciuto come interesse generale;
già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee ha riconosciuto l'importanza dell'estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico dei Paesi membri fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni e al 90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010. Obiettivo non raggiunto dal nostro Paese e dunque rinviato al 2020;
questa prospettiva è stata assunta recentemente anche dalla Commissione europea che ha ribadito l'importanza di garantire l'accesso universale a servizi di educazione e di cura per la prima infanzia inclusivi e di buona qualità, perché solo così essi potranno essere efficaci nel combattere le disuguaglianze sociali e tradursi in un risparmio successivo per la società;
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire per l'infanzia appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione,
impegna il Governo a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio e di servizi educativi per l'infanzia al fine di assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento delle stesse, come sancito dalla Corte costituzionale.
(numerazione resoconto Senato G30.70)
(9/1429/29)
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, MATTESINI, CANTINI, ORRU', CIRINNA', RICCHIUTI, PUPPATO, FASIOLO