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Atto a cui si riferisce:
C.2497 Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2497


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RUSSO, CARFAGNA, CRIMI, GALAN, PALMIERI, PETRENGA, POLVERINI, ROCCELLA, SANTELLI, SARRO, SCOPELLITI
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
Presentata il 27 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il 17 ottobre 2003 la Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nel corso della sua XXXII sessione, ha adottato a Parigi la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2009. L'articolo 2 della Convenzione fornisce la seguente definizione di patrimonio culturale immateriale: «Si intendono per “patrimonio culturale immateriale” pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

      La definizione di questo patrimonio culturale immateriale si manifesta attraverso cinque ambiti dell'attività umana (definiti sempre dall'articolo 2 della Convenzione):

          «a) tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile;

          b) arti dello spettacolo;

          c) pratiche sociali, riti e feste;

          d) conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo;

          e) artigianato tradizionale».

      Per ciascuno dei vari ambiti delle tradizioni orali e immateriali, l'UNESCO propone programmi specifici di salvaguardia e incoraggia i Paesi membri ad adottare appropriate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie affinché si istituiscano dipartimenti per la documentazione del loro patrimonio culturale immateriale e affinché quest'ultimo venga reso più accessibile. L'UNESCO incoraggia altresì la partecipazione degli artisti tradizionali e dei creatori locali a identificare e a rivitalizzare il patrimonio immateriale, incoraggiando altresì gli enti pubblici, le associazioni non governative e le comunità locali a identificare, a salvaguardare e a promuovere tale patrimonio.
      La Convenzione è entrata in vigore il 20 aprile 2006, e ha portato, a partire dal 2008, all'istituzione della Intangibile Heritage List. L'Italia ha successivamente concluso il 13 settembre 2007 l’iter parlamentare della legge di ratifica della Convenzione e l'atto di ratifica è stato depositato all'UNESCO il 30/10/2007. Tuttavia la legislazione del nostro Paese non si è ancora adeguata alla Convenzione, determinando una lacuna che l'Italia non può permettersi e di fatto ignorando il fondamentale ruolo che ricopre nelle tradizioni ed espressioni orali e linguistiche, nelle arti legate allo spettacolo, negli usi sociali, nei rituali festivi, nell'accurata conoscenza delle tecniche tradizionali dell'artigianato: un vero e proprio patrimonio che attira grandi flussi turistici e che ci pone sempre tra i primi posti sulla scena mondiale in fatto di usi e costumi.
      Il turismo rappresenta un settore fondamentale per l'economia del Paese per due ragioni: anzitutto ha un forte peso sia in termini di prodotto interno lordo (circa il 9 per cento) sia di occupazione (circa il 10 per cento); è inoltre un settore, forse l'unico, dove l'Italia ha un vantaggio competitivo forte e durevole nel tempo. In altri Paesi (come ad esempio Francia e Spagna) il contributo del turismo all'economia è maggiore sia in termini relativi sia in termini assoluti e, negli ultimi anni, il settore turistico italiano ha perso quota nel mercato a livello mondiale: dalla prima posizione occupata a livello europeo all'inizio degli anni ottanta e ancora verso la metà degli anni novanta, oggi è soltanto terzo (dietro a Spagna e Francia), per non parlare poi delle ultime decisioni prese ad Atene relative alla promozione del turismo marino e marittimo. L'Italia deve dunque riprendersi quel ruolo determinante nel turismo internazionale che deteneva in passato, ma stenta a tenere il passo della crescita del settore e tende a perdere quota nei confronti dei suoi tradizionali concorrenti europei, evidenziando una notevole perdita di competitività. Il turismo per il nostro Paese ha, come già rilevato, un peso significativo nell'economia nazionale, generando maggiori opportunità di lavoro rispetto ad altri settori industriali considerati prioritari e il suo contributo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta a oltre 130 miliardi di euro, impegnando in questo settore circa 2,2 milioni di persone: è un settore che esprime un notevole potenziale per ciò che riguarda la comunicazione e l'integrazione interculturale, due elementi rilevanti in un mondo divenuto multi-polare, e offre inoltre grandi opportunità per la valorizzazione dello straordinario patrimonio storico e artistico italiano, sia rispetto alla comunicazione delle identità dei territori, sia soprattutto in termini di attrazione di nuove risorse per la loro conservazione e rivalutazione.
      La legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell'UNESCO» include misure di sostegno economico, rivolte però al solo patrimonio materiale dell'umanità. Si rendono pertanto necessarie modifiche alla legge n. 77 del 2006, al fine di porre rimedio alla lacuna normativa e dare adeguata dignità all'immenso patrimonio culturale immateriale che rende unico il nostro Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: «16 novembre 1972,» sono inserite le seguenti: «e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;

          b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
    «d) alla valorizzazione dei siti italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza, alla riqualificazione dei siti materiali e all'attuazione di quelli immateriali; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole».